Riconoscimento facciale in stand by: verso ulteriore proroga

Riconoscimento facciale in stand by: verso ulteriore proroga

Alla Camera votata la proroga della sospensione dell’installazione e dell’utilizzazione di impianti di videosorveglianza mediante sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati. Il voto passa al Senato.

Proroga in materia di riconoscimento facciale

L’articolo 8-ter del decreto-legge n. 51/2023 (disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), introdotto alla Camera nel corso dell’esame in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’installazione e dell’utilizzazione di impianti di videosorveglianza mediante sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati, intervenendo sull’articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 139/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205).

Dati biometrici

Secondo la definizione recata dall’articolo 4, n. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR) nonché dall’articolo 3, n. 13 della Direttiva (UE) 2016/680, si intendono i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, come l’immagine facciale o i dati dattiloscopici.

La normativa che si intende prorogare

Tramite il decreto legge n. 139/2021 (come convertito in legge) si era disposto la sospensione dell’installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti mediante l’impiego dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati. Tale sospensione risultava disposta fino all’entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il successivo comma 10 aveva previsto che la sospensione non si applicasse agli impianti di videosorveglianza che non impiegassero siffatto riconoscimento facciale e risultassero compliant alla normativa vigente.

In ipotesi di trasgressione il comma 11 ha reso applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000 euro.

Infine, col comma 12 si era stabilito che le predette previsioni non operassero verso ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali, in presenza di parere preventivo favorevole del Garante per la protezione dei dati personali. Siffatto parere non risulta tuttavia richiesto ove si tratti di trattamenti effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie del pubblico ministero.

L’emendamento votato alla Camera

Apporta un’unica modifica alla disciplina sopra richiamata, consistente nella proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 del termine ultimo di efficacia della disciplina medesima, spostando di due anni in avanti l’inizio dell’efficacia. Il provvedimento, per diventare legge, dovrà essere votato in identico testo al Senato.