Atti giudiziari: digitalizzazione dei procedimenti civili

Atti giudiziari: digitalizzazione dei procedimenti civili

Per dare attuazione agli impegni del PNRR, il decreto giustizia definisce criteri di redazione degli atti del processo civile, sull’onda della sempre più pervasiva digitalizzazione delle P.A. e una conseguente revisione della geografia giudiaria.

PNRR spinge verso la digitalizzazione

Al fine di mantenere gli impegni assunti sulla digitalizzazione del processo e non perdere le risorse finanziarie stanziate dalla UE, l’Italia deve progredire nella digitalizzazione di Ministero e uffici giudiziari, ed è stato necessario  farlo entro la deadline del 30 giugno 2023.

Regolamento

Già con la Riforma Cartabia è stato introdotto il principio di chiarezza degli atti giudiziari nel processo civile e rinviato al Ministro della Giustizia di definire gli schemi informatici degli atti giudiziari.

Il 24 maggio scorso il testo del regolamento ministeriale è stato trasmesso, per i necessari pareri, al CSM e al CNF.

Chiarezza e sinteticità

Allo scopo di favorire la chiarezza e sinteticità degli atti del processo civile, il regolamento ne stabilisce i criteri di redazione e limiti dimensionali precisando comunque che il mancato rispetto non è causa di inammissibilità o invalidità dell’atto.

Criteri di redazione

Atti di citazione, ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, atti di intervento devono avere una specifica articolazione.

A parte gli elementi di contenuto tradizionali, quali indicazione delle parti, dell’ufficio giudiziario e la tipologia di atto, sono previste anche le parole chiave (cd. keywords) da inserire nel testo nel numero massimo di 10, che individuano l’oggetto del giudizio e, nella parte riservata ai documenti prodotti con numerazione progressiva, preferibilmente devono essere consultabili con apposito collegamento ipertestuale.

Limiti

Per atto di citazione, ricorso, comparsa di riposta, memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzo, comparse e note conclusionali, atti introduttivi dei giudizi di impugnazione viene indicato il limite di 50.000 caratteri corrispondenti approssimativamente a 25 pagine; memorie e repliche e in genere ogni atto del processo hanno il limite di 25.000 caratteri corrispondenti a circa 13 pagine; infine per le note scritte in sostituzione dell’udienza il limite è fissato a 4.000 caratteri per circa 2 pagine.

Vengono individuate anche le tecniche redazionali: caratteri di dimensioni si 12 punti con interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

Non sono consentite note, con testi di giurisprudenza o dottrina, spesso in uso da alcuni professionisti.

Anche per gli atti del giudice valgono i principi di sinteticità e chiarezza ma senza espressi limiti dimensionali.

Schemi informatici

Il testo rimanda alla precedente disciplina già in vigore (dm n. 44/2011) per quanto afferisce agli schemi informatici.

L’atto del processo è in forma di documento informatico secondo le specifiche tecniche stabilite dal Ministero della Giustizia sentito DigitPA.

Osservatorio

Viene istituito un osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali indicati dal decreto rispetto ai principi generali di chiarezza e sinteticità degli atti del processo cui viene affidato il compito di raccogliere dati con cadenza almeno biennale.

Ha sede presso il Ministero della giustizia e i componenti sono di nomina ministeriale tra i quali sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria.

Formazione

Sono previste iniziative formative sulla redazione degli atti giudiziari sia per gli avvocati che per la magistratura anche con il coinvolgimento di linguisti.

Oneri

Nessun nuovo e maggior costo a carico della finanza pubblica per l’attuazione del regolamento cui l’amministrazione finanziaria deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Digitalizzazione sì, ma senza costi né investimenti. Cosa ne sarà?

Marta Serpolla