Smart citizen: nuovi diritti per i passeggeri ferroviari

Smart citizen: nuovi diritti per i passeggeri ferroviari

Tutele speciali per i passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta, semplificato l’apparato delle sanzioni amministrative, istituzione di meccanismi per gestire i reclami.

Adeguamento al regolamento 2021/782/UE

Martedì 18 luglio la Commissione Politiche UE del Senato ha concluso l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, dove è stato introdotto l’articolo 24-bis recante “Modifiche al decreto legislativo n. 70 del 2014 in tema di diritti e obblighi dei passeggeri ferroviari”, al fine di adeguare l’ordinamento italiano al regolamento 2021/782/UE.

L’art. 24-bis è infatti volto ad adeguare l’ordinamento interno al regolamento 2021/782/UE in tema di diritti e obblighi dei passeggeri ferroviari, che costituisce la rifusione (cioè il testo coordinato con le modifiche) del previgente regolamento 2007/1371/CE.

Esso modifica il decreto legislativo n. 70 del 2014, che conteneva disposizioni di adeguamento a tale ultimo regolamento conferendo all’Organismo poteri più incisivi, e ridisegnando il meccanismo dei reclami degli utenti dei servizi ferroviari, adeguandolo all’art. 28 del nuovo regolamento UE.

Come cambiano i diritti e i doveri

In particolare, il combinato disposto di quest’ultima disposizione con l’art. 4, comma 4, del testo legislativo novellato prevede che:

  • le imprese ferroviarie e i gestori di stazione che abbiano in media un flusso di più di 10 mila passeggeri al giorno nel corso di un anno, sono tenute a un’ampia diffusione tra i passeggeri delle loro informazioni di contatto e della loro lingua, o lingue, di lavoro e a istituire un meccanismo per la gestione dei reclami (eccezione fatta per quel che concerne i bagagli);
  • i passeggeri possono presentare un reclamo entro 3 mesi dall’inconveniente. Entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero che riceverà una risposta nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni conservano i dati necessari per esaminare il reclamo per la durata dell’intera procedura;
  • entro tre mesi dal ricevimento della risposta ritenuta non satisfattiva, l’utente può proporre reclamo all’Organismo;
  • prevede tutele speciali per i passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta.

Semplificazione delle sanzioni

Viene inoltre semplificato l’apparato delle sanzioni amministrative e, in particolare, è prevista la sanzione pecuniaria di euro da:

  • 5000 a 000 per tutte le violazioni del regolamento indicate nell’art. 6, per quelle inerenti alla tutela delle persone con disabilità o mobilità ridotta (e, in questi casi, non è consentito il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689 del 198) e per la resa all’Organismo di informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o intempestive;
  • 2000 a 000 per la violazione del divieto di praticare sovraprezzi;
  • 1000 a 5000 per la violazione delle norme in tema di biglietti cumulativi, itinerari alternativi, rimborsi, indennizzi e reclami;
  • 500 a 2000 al giorno di ritardo, per la violazione delle prescrizioni dell’Organismo in tema di rimozione di condotte lesive.

Vigenza

Oltre alla novella, nel comma 2 dell’art. 24-bis è stabilito che le disposizioni di cui al comma 1 (cioè quelle del testo del decreto legislativo novellato) si applicano alle violazioni del regolamento (UE) 2021/782 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Viceversa, il secondo periodo del medesimo comma 2 afferma che, per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 precedenti alla data del 7 giugno 2023, continua a trovare applicazione il decreto legislativo n. 70 del 2014, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Regolamenti

Nel comma 3 dell’art. 24-bis è stabilito che l’Organismo adegua i propri regolamenti alle modifiche della novella entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della legislazione vigente in materia e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

I regolamenti disciplinano i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.