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Quando in una Smart City i mezzi giustificano i fini: la grande potenzialità dei Regolamenti Comunali

Quando in una Smart City i mezzi giustificano i fini: la grande potenzialità dei Regolamenti Comunali

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Ogni tanto risulta necessario trovare il mezzo adeguato per giustificare i fini. In una Smart City, i Comuni, per offrire servizi di alta qualità, in mancanza di leggi e regolamenti, possono costruire le loro basi giuridiche. Lo consente il Codice della Privacy

Le condizioni che rendono lecito un trattamento di dati personali

In una Smart City, tutti i processi volti ad erogare servizi di alta qualità, che comportino il trattamento di dati personali, devono essere sempre conformi, fin dalla progettazione, ai principi della Data Protection. La liceità è uno di questi principi ed ha una grande rilevanza. Ogni trattamento di dati personali è lecito solo se, e nella misura in cui, ricorra una delle sei condizioni fissate dall’art. 6 del GDPR riportate nella tabella seguente:

basi giuridiche

Generalmente, anche nell’ambito di una Smart City, la maggior parte dei trattamenti eseguiti dall’Amministrazione Comunale sono basati sulle condizioni indicate alle lettere c) ed e), cioè quando gli stessi trattamenti sono necessari per adempiere un obbligo legale oppure per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune.

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 dello stesso art. 6 del GDPR, quando il trattamento si fonda su una delle 2 citate condizioni, la base giuridica deve essere stabilita da una norma dell’UE o del diritto nazionale.

A complemento di tale disposizione, l’art. 2 ter del Codice della Privacy chiarisce che la norma del diritto nazionale che può giustificare il trattamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.

In tale quadro, il Comune non avrà alcun problema a progettare e implementare un processo di erogazione di un servizio pubblico sulla base di un obbligo legale o di un compito o di un pubblico potere che sia previsto da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di detta norma di legge o di detto regolamento potrà, comunque, progettare il trattamento, previa emanazione di un atto amministrativo generale.

Di cosa si tratta?

L’atto amministrativo generale

L’atto amministrativo generale è un provvedimento amministrativo che contiene norme generali, ma non astratte.

La definizione di questo istituto è data dal nostro Legislatore nazionale. Infatti, l’art. 12, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 definisce gli “atti amministrativi generali come “le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione. Rientra nella definizione anche ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti. Ancora, sono atti amministrativi generali anche gli atti nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano le Amministrazioni o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta e le misure integrative di prevenzione della corruzione.

Il Regolamento Comunale come “species” dell’atto amministrativo generale

L’art.7 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) rubricato “Regolamenti”, attribuisce al Comune il potere di emanare regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

Le definizioni di atto amministrativo generale  e di Regolamento Comunale fissate nelle 2 norme appena citate, appaiono in parte sovrapponibili, tanto da far apparire i Regolamenti Comunali emanati ai sensi dell’art. 7 del T.U.E.L. come una species di atti amministrativi generali.

Pertanto, sulla base di questa intuizione, sembra ragionevole poter affermare che, in mancanza di una specifica norma di legge o regolamento, un Comune può giustificare un trattamento di dati personali, basandolo su un atto amministrativo generale avente la forma di Regolamento Comunale.

ATTENZIONE: affinchè possa costituire una valida base giuridica, il Regolamento Comunale deve, comunque, rispettare precisi requisiti fissati dal GDPR.

Vediamo quali sono.

I requisiti stabiliti dal GDPR

Il citato paragrafo 3 dell’art. 6 GDPR, nel rinviare ad una norma unionale o nazionale quale base per giustificare il trattamento, fissa precisi requisiti che bisogna soddisfare affinchè la stessa base giuridica sia valida.

Quindi anche il Regolamento Comunale che si proponga come atto amministrativo generale, per giustificare un trattamento di dati personali, dovrebbe contenere le disposizioni/indicazioni specifiche riportate nella tabella seguente:

Condizioni Basi giuridiche

Conclusioni

Da quanto evidenziato, è agevole indurre che il Comune, anche in mancanza di specifiche norme di legge o regolamento, può offrire un servizio ad elevato valore, tramite innovativi strumenti, quali, ad esempio, specifiche “app” o particolari soluzioni software. Deve però dotarsi di un Regolamento Comunale scritto da persone molto esperte in materia di protezione dei dati personali. Ciò, perché la base giuridica, sebbene “auto-prodotta”, deve essere pienamente compatibile con i principi ed i requisiti fissati dal GDPR.

Alla fine …è sempre un problema di competenze effettive!

Giuseppe Alverone