Limite di 30 km/h in poche strade in base a sicurezza e scorrevolezza del traffico

Limite di 30 km/h in poche strade in base a sicurezza e scorrevolezza del traffico

La direttiva del ministero delle Infrastrutture è chiara: zone 30 km/h solo in poche vie in funzione della sicurezza stradale e della scorrevolezza del traffico.

Limite di 30 km/h: i paletti tecnici del ministero

Il ministero delle Infrastrutture impone vincoli ai Comuni che stanno creando zone 30 km/h ovunque. La direttiva di febbraio 2023 del dicastero è chiara e parte dal Codice della strada, articolo 142, comma 1: ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati.

Al comma 2: entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il ministro delle Infrastrutture può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. In caso di mancato adempimento, il ministro può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.

La fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano è arbitraria ed i limiti devono essere valutati caso per caso, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle strade o dei tratti di strada.

Sicurezza e scorrevolezza a 30 km/h? Allora sì

La circolare 1200 del 14 giugno 1979 prevedeva: i limiti di velocità che si possono imporre in corrispondenza di punti singolari delle strade, quali ad esempio: tratti tortuosi, zone industriali con uscite frequenti da stabilimenti, luoghi frequentati da bambini o persone anziane, tronchi suburbani interessati da intensa circolazione di biciclette e ciclomotori, punti stradali in genere che nascondano insidie non facilmente rilevabili a colpo d’occhio, ecc. devono essere il risultato dell’armonizzazione di sue esigenze, ambedue importanti: la sicurezza e la scorrevolezza del traffico.

L’esperienza dimostra che i provvedimenti, anche restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dalla maggioranza degli utenti, purché rispondenti a criteri ispirati alla logica e alla razionalità delle soluzioni.

Meno incidenti? Cautela

Non sembra superfluo ricordare che la presunzione di una maggiore sicurezza, che deriverebbe dall’imposizione di limiti massimi di velocità più bassi del normale, è puramente illusoria. L’esperienza insegna, infatti, che divieti non supportati da effettive esigenze vengono sistematicamente disattesi, dando luogo, altresì, a una diseducativa sottovalutazione di tutta la segnaletica prescrittiva e, talvolta, all’irrogazione di sanzioni che non hanno un reale fondamento, dice il ministero.

Serve una perimetrazione delle strade o tratti di strada interessate da deroghe al limite massimo di velocità di 50 km/h Eventuali limiti derogatori al limite massimo di velocità devono essere parametrati in relazione a strade o tratti di strada tassativamente individuati, laddove sussistano particolari condizioni che giustificano l’imposizione di limiti diversi: scuole, asili, parchi gioco, case di cura e altro.

Idem in tratti stradali di interconnessione con strade extra-urbane o in aree a prevalente caratterizzazione industriale, rispettivamente indicative di una elevata e limitata presenza di utenza debole.

Resta fermo che, nell’eventuale perimetro che circoscrive tutte le zone a velocità limitata contigue deve essere mantenuta una rete di strade con limite a 50 km/h tale da garantire i collegamenti tra punti estremi di detto perimetro. Tale previsione non trova applicazione per le strade aventi corsie riservate alla circolazione di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Gli ispettori ministeriali

Resta implicita, pertanto, l’esigenza che le amministrazioni comunali verifichino nel tempo la perdurante attualità delle condizioni e delle valutazioni che giustificano l’introduzione di deroghe al limite di velocità generale di 50 km/h.

Alessandro Ascione