Affidamenti sotto soglia: il MIT fa chiarezza

Affidamenti sotto soglia: il MIT fa chiarezza

In riferimento al nuovo codice appalti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce indicazioni sul potere che hanno gli enti locali in materia contrattuale

Che potere hanno gli enti locali nel contesto specifico dei contratti sottostoglia ossia per importi inferiori alla soglia comunitaria?

Il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con il parere n. 2316/2024 fornisce alcune importanti indicazioni sulla potestà regolamentare degli enti locali, specificando l’importanza della definizione dei limiti dell’autonomia regolamentare.

Cosa dice il nuovo codice degli appalti

Nell’allegato II.1 del Codice dei Contratti viene specificato che “…Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti; b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”.

La risposta del MIT

Andando ad analizzare il Quesito (leggi qui) del Servizio Supporto Giuridico numero 2316 del 26/02/2024 diretto dal MIT, in merito agli affidamenti sottosoglia, si fa riferimento a quanto specificato sopra nell’allegato II.1 del Codice dei Contratti, ossia che le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento”.

Nell’ambito degli affidamenti sottosoglia questo regolamento è relativo alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, alle modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento, ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, all’organizzazione dell’elenco per categoria e fascia anche ai fini dell’applicazione del principio di rotazione.

Il quesito, nel secondo punto, chiede poi se la questione sia di competenza del Consiglio Comunale, oppure se sia da considerare nell’ambito delle competenze dalla Giunta Comunale.

Inoltre, si chiede se le questioni in materia di procedure sotto-soglia possano essere lasciate alla discrezionalità del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e non siano suscettibili di regolamentazione generale e astratta.

La normativa di riferimento degli enti locali: nel sotto soglia decide il Comune

Il MIT, nella sua risposta al quesito, specifica che ogni ente avrà facoltà di dotarsi di regolamento nel rispetto del proprio ordinamento.

Per gli Enti locali, la normativa di riferimento deve essere quella di cui al d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

I regolamenti in materia di contrattualistica pubblica, incidendo anche su posizione soggettive di terzi operatori economici, rientrano tra quelli di competenza del Consiglio comunale.

Detti regolamenti non possono disciplinare gli appalti sopra la soglia comunitaria; nel sotto soglia, invece, il Comune avrà di certo facoltà di regolare ad es. la richiesta di preventivi, le verifiche a campione.

Emiliano Ragoni