Centro abitato: nozione cercasi

Centro abitato: nozione cercasi

Tra la nozione stradale (art. 3 C.d.S.) e quella urbanistica, il Consiglio di Stato propende per quella empirica e contestuale di “centro abitato”, individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili.

Nozione non rinvenibile in termini univoci

La II Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza pubblicata il 22 marzo 2024, n. 2798, ha ribadito quanto già precisato in un proprio precedente, cioè che la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, per cui occorre far riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza.

Quasi otto anni fa, la IV Sezione di Palazzo Spada (19 agosto 2016, sentenza n. 3656) aveva chiarito, facendo ancora una volta riferimento a proprio un precedente (Cons. St., IV, 21 ottobre 2014 n. 5173) che la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, per cui era necessario far riferimento ai criteri empirici elaborati dai giudici, secondo cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione.

Al contempo, i togati del 2026 avevano precisato che non rispondesse al preciso disposto dell’art. 41-quinquies, VI c. della l. 17 agosto 1942 n. 1150 procedere all’edificazione in assenza di perimetrazione del centro abitato come se, al contrario, questa fosse esistita.

La nozione “stradale”

Il collegio fa quindi riferimento all’articolo 3 (Definizioni stradali e di traffico), n. 8, del Codice della strada, che lo identifica in un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, che tuttavia nasce per esigenze di diversificazione delle regole di circolazione stradale.

Nello stesso articolo viene precisato che per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

La rilevanza urbanistica

L’aspetto urbanistico di centro abitato si evince dalla legge n. 765 del 1967 (cosiddetta “legge ponte”) che, introducendo l’art. 41-quinquies nella l. n. 1150 del 1942, lo utilizza quale concetto per disciplinare l’edificazione nei comuni privi di piano regolatore o di programma di fabbricazione e, quindi, dal D.M. 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del  nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri  abitati, di cui all’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765), in ordine alle distanze dell’edificazione dal nastro stradale.

La situazione di fatto

Il collegio, per puntualizzare cosa si intende per “centro abitato”, riprendendo la nozione “stradale”, sentenzia che va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un “aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili”.

La mancata coincidenza del “centro abitato” col “borgo antico”

Facendo riferimento al caso di specie, i togati evidenziano che non risponde  al preciso disposto del richiamato art. 41-quinquies, comma 6, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, assimilare ciò che nel lessico comune fa pensare all’originario nucleo abitato, cioè il “borgo antico”, alla necessaria perimetrazione di una zona espressamente richiesta dalla legge.

Laura Biarella