Il termine D.A.SPO, acronimo di "Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive" è uno strumento originariamente previsto dall'art. 6, comma 2, Legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare la violenza nelle manifestazioni sportive. Il provvedimento preventivo ha natura amministrativa e vieta l’accesso, da 1 a 5 anni, ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, ai soggetti ritenuti pericolosi, accompagnato nei casi più gravi, dall'obbligo di presentazione durante le stesse manifestazioni vietate, presso un ufficio di polizia. La competenza è del Questore, ma quando è previsto anche l'obbligo di firma, per effetto di pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 512/2002), lo stesso deve essere convalidato dall’A.G. entro 48 ore dalla notifica. Nei casi particolarmente gravi, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119/...