Legal Affidamento diretto e concessioni: il parere del MIT Laura Biarella 18 April 2024 Italia Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il parere n. 2409 reso il 17 aprile 2024, ha fornito chiarimenti, alla luce della nuova disciplina (d.lgs. n. 36/2023) a un quesito formulato sulla praticabilità, o meno, dell’affidamento diretto di un contratto di concessione di importo al di sotto della soglia europea. Il quesito E’ stato chiesto un parere sulla procedura da esperire per l’affidamento della concessione di un servizio di importo inferiore a € 140.000,00, quindi al disotto della soglia fissata dall’articolo 14, comma 1, lettera a) del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). L’interpretazione proposta dalla lettura dell’articolo 187 (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea) del codice, differentemente dalle possibili aperture formulate dalla precedente normativa e confermate dalla recente giurisprudenza amministrativa, citata nel medesimo quesito (TAR Calabria – Reggio Calabria, sez. II, 20/04/2023, n. 00344/2023) sarebbe previsto in modo esplicito che gli enti concedenti procedano all’affidamento di un contratto di concessione sotto soglia europea esclusivamente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e, quindi, secondo l’interpellante, non sarebbe possibile poter affidare direttamente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b). La risposta Per il MIT la procedura per l’affidamento dei contratti di concessione è indicata agli articoli 182 e seguenti del nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023), argomentando che per il solo caso di affidamento di contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia fissata all’articolo 14, comma 1, lettera a), viste le esigenze di flessibilità e semplificazione già enunciate nella Relazione al Codice (pag. 224), e sulla base del tenore dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023, “l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”; ferma restando la facoltà, anche per procedure siffatte, di agire ai sensi dell’art. 182 e ss. del d.lgs. n. 36/2023. Per l’effetto, in risposta al quesito, la stazione appaltante potrà affidare la concessione sotto-soglia tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 187 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero, in alternativa, potrà agire ai sensi dell’art. 182 e ss. del Codice. Il MIT ha quindi escluso il ricorso all’affidamento diretto.