EncroChat: trasmissione e utilizzo di prove nei procedimenti transfrontalieri

EncroChat: trasmissione e utilizzo di prove nei procedimenti transfrontalieri

Nel contesto di taluni procedimenti penali in corso in Germania per traffico illecito di stupefacenti realizzato avvalendosi del servizio di telecomunicazioni cifrate EncroChat, la Corte di giustizia UE (Sentenza nella causa C-670/22) ha precisato le condizioni risultanti dalla direttiva relativa all’ordine europeo di indagine penale per quanto riguarda la trasmissione e l’utilizzo delle prove.

Un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già raccolte da un altro Stato membro può, a determinate condizioni, essere adottato da un pubblico ministero.

La sua emissione non richiede che siano rispettate le condizioni applicabili alla raccolta di prove nello Stato di emissione.

Tuttavia, deve esistere la possibilità di un controllo giurisdizionale successivo sul rispetto dei diritti fondamentali degli interessati.

A ciò si aggiunga che una misura di intercettazione eseguita da uno Stato membro sul territorio di un ulteriore Stato membro deve essere tempestivamente notificata a tale Stato.

Il giudice penale deve, a certe condizioni, escludere gli elementi di prova raccolti se l’interessato non è in grado di svolgere le proprie osservazioni su di essi.

La polizia francese è riuscita, con l’ausilio di esperti dei Paesi Bassi e l’autorizzazione di un tribunale francese, a infiltrarsi nel servizio di telecomunicazioni cifrate EncroChat.

Tale servizio era impiegato su scala mondiale, tramite telefoni cellulari criptati, a scopi di traffico illecito di stupefacenti.

Mediante un server di Europol, l’Ufficio federale di polizia criminale tedesco poteva consultare i dati così intercettati, che riguardavano gli utenti di EncroChat in Germania.

Dando seguito a ordini europei di indagine emessi da una Procura tedesca, un tribunale francese ha autorizzato la trasmissione di tali dati, coma anche il loro utilizzo nell’ambito di procedimenti penali in Germania.

Il tribunale del Land, Berlino, investito del procedimento, si è interrogato sulla legittimità di tali ordini europei di indagine.

Lo stesso, quindi, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle questioni pregiudiziali concernenti la direttiva relativa all’ordine europeo di indagine penale.

La Corte risponde che un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione (Francia) non deve essere adottato necessariamente da un giudice, bensì può essere adottato da un pubblico ministero se quest’ultimo è
competente, in una fattispecie nazionale, a ordinare la trasmissione di prove già raccolte.

Inoltre, l’emissione di un tale ordine di indagine è soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili alla trasmissione di prove simili in una situazione nazionale.

Per contro, essa non deve rispettare le stesse condizioni sostanziali applicabili alla raccolta di prove.

La circostanza che, nel caso di specie, le autorità francesi abbiano raccolto le prove in Germania e nell’interesse delle autorità tedesche loro omologhe è, al riguardo, in linea di principio irrilevante.

Per contro, un organo giurisdizionale investito di un ricorso contro tale ordine di indagine dovrà poter controllare il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati.

La Corte ha precisato che una misura connessa all’infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su Internet, deve
essere notificata allo Stato membro (Germania) dove si trova la persona intercettata.

L’autorità competente di tale Stato membro ha quindi la facoltà di segnalare che tale intercettazione di telecomunicazioni non può essere effettuata o che si deve porre fine alla medesima qualora essa non possa essere autorizzata in un caso interno analogo.

Tali obblighi e tali facoltà mirano non soltanto a garantire il rispetto della
sovranità dello Stato membro notificato, ma anche a tutelare i diritti delle persone interessate.

Nell’ambito di un procedimento penale intrapreso a carico di un sospettato di atti di criminalità, il giudice penale deve escludere gli elementi di prova se la persona interessata non è in grado di svolgere le proprie osservazioni su di essi e questi ultimi siano idonei ad influire in modo preponderante sulla
valutazione dei fatti.