Dash Cam, legittimità e possibilità di utilizzo dei dati raccolti

Dash Cam, legittimità e possibilità di utilizzo dei dati raccolti

Cosa è la Dash Cam

Dash Cam deriva dall’inglese “dashboard camera”, in italiano “videocamera da cruscotto”: sono piccole telecamere installabili sul cruscotto o dietro allo specchietto retrovisore dell’auto o comunque in una posizione che non sia in contrasto con quanto previsto dall’art. 141 del Codice della Strada, cioè che non vadano a occludere, anche solo parzialmente, la visuale del conducente.

A seconda del modello possono essere fatte funzionare in modo continuo o prevedere l’attivazione in caso di rilevazione di movimento nell’area di ripresa.

Ambiti d’impiego

L’utilità di questi dispositivi è facilmente apprezzabile ed è il motivo per cui stanno avendo un enorme successo anche in Italia.

Allo stato attuale va comunque precisato che il loro utilizzo non prevede, come per le cc.dd. “scatole nere”, un’agevolazione nella stipula delle RC auto anche se, vista la loro diffusione e utilità in determinati contesti, non è da escludere tale evenienza in un prossimo futuro.

Proprio in considerazione delle funzionalità, le dash cam acquisiscono un considerevole quantitativo di dati personali e possono rappresentare un rischio per la privacy, motivo per cui, in alcuni stati europei, sono state vietate.

In Italia il Garante non si è ancora espresso sulla legittimità o meno del loro utilizzo; vanno pertanto rispettati alcuni principi generali sanciti dall’art. 5 del GDPR tenendo in considerazione quanto previsto dal paragrafo 6.1 “trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali” del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’08 aprile 2010 emesso dal Garante.

In tali situazioni, ove può essere ricompresa la raccolta dati effettuati con una dash cam, il Garante prevede che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi.

Legittimità dei dati raccolti

In buona sostanza questi sono gli accorgimenti da tenere per non incorrere in sanzioni e per rendere i dati raccolti utilizzabili:

  • limitare la ripresa ad un lasso di tempo determinato e non in modo continuativo (non rispetterebbe il principio della limitazione delle finalità e della minimizzazione dei dati l’utilizzo h 24);

  • limitare il campo visivo della dash cam a quello strettamente necessario per le finalità che si intendono perseguire (rilevamento di eventuali sinistri o danneggiamenti);

  • limitare il tempo di conservazione prevedendo la possibilità di sovrascrivere i dati una volta che la memoria è piena (può essere tenuto in considerazione il tempo di conservazione di 24H previsto dal paragrafo 3.4 del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’08 aprile 2010, principio di limitazione della conservazione);

  • non diffondere le immagini al di fuori delle finalità perseguite e, ove occorra, oscurare eventuali volti o targhe delle auto (principio della riservatezza);

  • prevedere un’adeguata protezione dei dati acquisiti al fine di evitare perdite accidentali o diffusione illegittima.

Tempo di conservazione

In relazione al tempo di conservazione delle immagini va ulteriormente precisato come lo stesso debba essere commisurato al raggiungimento della finalità perseguita; lo scopo per cui vengono raccolti dati tramite la dash cam è quello di avere informazioni aggiuntive nel caso di sinistri (e in questo caso le 24 h sono ampiamente sufficienti in quanto non sorge la necessità di rivedere le immagini precedenti se non quelle riferibili a pochi minuti prima dell’evento) o, ed è la casistica di maggiore attenzione, di riprendere il responsabile di un danneggiamento accidentale ovvero di un atto vandalico nel caso in cui il veicolo sia in sosta.

Abbiamo precisato che non sono in regola quelle dash cam che registrano in modo indiscriminato qualsiasi evento h 24.

Se però la dash cam è impostata per registrare al rilevamento di un movimento che avviene nel suo campo di azione, i dati sono acquisiti in modo legittimo.

Ma per quanto tempo possono essere conservati?

Nel caso di un veicolo in sosta per più di 24 h è possibile utilizzare i dati acquisiti oltre tale termine?

In queste situazioni va sempre considerato che i dati raccolti devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.

Il verificarsi del danneggiamento di un’auto in sosta, sia accidentale che volontario, che probabilità può avere?

Sicuramente scarsa, a meno che non si tratti di casi reiterati, o che si verificano in zone ove tali eventi hanno una maggiore frequenza.

In tali ipotesi la dash cam può essere utilizzata per finalità investigative (il danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede rappresenta un illecito penale perseguibile adesso a querela, ex art. 635, comma 2 e 5, c.p. come da ultimo modificati a opera del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31) e il trattamento dei dati raccolti esula dalle limitazioni imposte dal Codice.

Utilizzabilità dei dati

Se vengono rispettate le condizioni sopra descritte, i filmati possono essere utilizzati sia in ambito civilistico, sia per la contestazione di eventuali sanzioni amministrative sia, e a maggior ragione, per essere utilizzate come fonti di prova in ambito penale.

L’acquisizione dei files video ad opera della Polizia Giudiziaria dovrà essere effettuata documentando le attività attraverso un verbale dove verranno riportati:

  • – il nome del file;
  • – la dimensione;
  • – il percorso di memorizzazione.

Un’accortezza ulteriore nell’acquisizione di dati informatici è quella di calcolare i valori di Hash, cioè i valori esadecimali che identificano la firma digitale dei files acquisiti.

Senza dilungarsi sulle procedure di informatica forense, non applicabili in assenza di specifica preparazione, un operatore di P.G. può comunque, al fine di garantire l’immodificabilità del dato acquisito, adottare alcune semplici accortezze.

I valori esadecimali maggiormente utilizzati nell’informatica forense sono gli MD5 e gli SHA-1; tali valori possono essere calcolati in relazione a qualsiasi file e non cambiano se viene effettuata una semplice copia, cosa che invece avviene se interveniamo a modificare il file stesso.

Al fine di garantire che quanto abbiamo acquisito è identico al file originale in possesso della parte, basta calcolare i valori esadecimali del file prima e dopo l’acquisizione, acquisizione che può avvenire anche tramite la procedura del copia/incolla.

Per tale operazione è possibile utilizzare vari software reperibili in rete fra i quali è presente un’applicazione gratuita che non ha bisogno di installazione, denominata “HashMyFiles”.

Un’ulteriore precisazione è d’obbligo: la procedura del copia/incolla non consente di conservare i metadati dei file copiati che pertanto dovrebbero essere acquisiti in formato .zip o .7zip e soltanto dopo la loro estrazione procedere al calcolo dei valori esadecimali.

Marco Rubegni