TAR Lazio sospende circolare su "assicurazione e responsabilità civile"

TAR Lazio sospende circolare su “assicurazione e responsabilità civile”

Il TAR del Lazio, il 15 maggio ’24, ha sospeso, in parte, la circolare del Ministero dell’interno su “Assicurazione e responsabilità civile”.

Responsabilità civile e assicurazione, come viene regolata la materia

Il settore trova una sua concreta applicazione nella pratica quotidiana,  eppure, il suo inquadramento spazia tra norme sovranazionali e nazionali.

Andando nel dettaglio,  seppur succintamente, ma solo per offrire al lettore – in modo logico e argomentato -un punto di vista onnicomprensivo.

La materia, infatti, si staglia tra direttive europee, codici civile e delle assicurazioni private, infine, norme e disposizioni di tipo amministrativo.

Circa quest’ultimo campo: l’assicurazione sui veicoli rimanda sia al codice della strada, in particolare agli artt. 193 e 213, che alle prassi ministeriali, nella fattispecie riprendendo la circolare cassata dal Tribunale amministrativo, appunto.

In concreto: se l’art. 193 provvede a dettare le condizioni operative sul come procedere, a seguito di controllo su strada, da parte delle Forze di polizia, il 213, invece, subentra in momento succesivo, arrivando addirittura alla confisca (eventuale) del veicolo inadempiente.

Assicurazione tar lazio

Assicurazione, intervento del TAR Lazio: cosa ha deciso

Intanto, occorre preliminarmente ricordare che il TAR del Lazio ha sospeso la circolare che dettaglia la prassi operativa da tenere, a seguito del recepimento di una direttiva EU sulla materia.

La sospensione della citata disposizione del Ministero dell’Interno, invero, come si vedrà meglio,  interessa solo un punto dell’atto in questione, rimettendo la decisione alla prossima udienza del 29 ottobre.

…in particolare

Il TAR, nella sentenza n. 03485/2024 del 14 maggio 2024, pubblicata il giorno seguente, dettaglia innanzitutto il motivo per cui si interviene a carico di una circolare ministeriale,  altrimenti atto amministrativo interno e quindi privo di cogenza verso utenti differenti dalle forze di polizia.

Infatti, l’organo di giustizia amministrativa, rimanda all’art. 11 del codice della strada, il quale stabilisce che “Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati”.

E, continuando, con il combinato disppsto dall’art. 21 co. 1 del regolamento di attuazione del Cds: “Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 11, co. 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell’interno”.

Il Tribunale prosegue sulla base di quanto impugnato.

Nella fattispecie viene riscontrata una sovrapposizione incoerente tra alcuni commi dei citati artt. 193 e 213,del codice della strada, e art. 122 bis D Lgs 209/2005.

Il tema è incentrato, quindi, sull’operatività da tenersi allorquando, le Forze di polizia, affidano il veicolo privo di assicurazione, al proprietario, per la conduzione di questo fino all’indirizzo riportato sullo stesso verbale di contestazione.

Si arriva quindi a decisione provvisoria.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie l’istanza di misure cautelari e sospende l’impugnata circolare assunta l’8.2.2024 dal Ministero dell’Interno, limitatamente alla parte in cui a pagina 7, precisamente nella nota n. 21, prevede che “[…] appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall’organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi”.

Quanto precede significando che – in sostanza – è possibile, per le Forze di Polizia, affidamento al proprietario del veicolo ma per il solito tramite di carro attrezzi convenzionato.

Silvestro Marascio