Mancata aggiudicazione di un appalto pubblico: sì al danno da perdita di chance

Mancata aggiudicazione di un appalto pubblico: sì al danno da perdita di chance

Con la sentenza del 06 giugno 2024 nella causa C-547/22 (INGSTEEL) in materia di appalti pubblici, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che l’offerente illegittimamente escluso da una procedura di
aggiudicazione può chiedere un risarcimento danni per perdita di
opportunità.

Nei fatti, la Federazione calcistica slovacca aveva escluso un consorzio, di cui faceva parte l’impresa INGSTEEL, la cui posizione è finita sotto la lente di Lussemburgo, da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per lavori di ricostruzione, ammodernamento e costruzione di 16 stadi di calcio.

Il motivo dell’esclusione consisteva nella circostanza che il consorzio non soddisfaceva i requisiti del bando di gara afferenti, in particolare, alla sua capacità economica e finanziaria.

Dopo aver adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale al riguardo, la Corte suprema slovacca ha annullato tale esclusione.

Nel frattempo, la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione si è conclusa con la stipulazione di un accordo-quadro con l’unico offerente rimasto in gara.

In tali circostanze, l’impresa INGSTEEL ha proposto dinanzi al
Tribunale circoscrizionale di Bratislava II (Slovacchia) un ricorso per risarcimento dei danni, sostenendo di averli subiti per effetto dell’esclusione del consorzio da detta procedura.

A sua volta il giudice interpella alla Corte di giustizia UE domandando se la direttiva sulle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici (Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori) sia di ostacolo alla normativa, ovvero alle prassi nazionali slovacche, le quali sembrano non ammettere la possibilità, in favore di un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione, di essere indennizzato per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a detta procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto in argomento.

La Corte constata che la direttiva summenzionata impone agli Stati membri di accordare un risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione Europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Consegue che, in mancanza di indicazioni che distinguano differenti categorie di danno, la direttiva riguarda qualsiasi tipologia di danno subito da tali
soggetti, incluso quello derivante dalla perdita dell’opportunità di partecipare alla procedura di aggiudicazione di un appalto.

A tal riguardo la Corte rammenta che, se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento, in quanto tale, di un appalto pubblico e concretizzarsi in un lucro cessante, è al contempo possibile che l’offerente che sia stato illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all’opportunità perduta di partecipare alla procedura di aggiudicazione, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

Pertanto, la direttiva osta a una normativa o a una prassi nazionale che non ammette per principio la possibilità di indennizzare un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.