Tipicità dell'autovelox: elemento essenziale del verbale, pena l'annullamento

Tipicità dell’autovelox: elemento essenziale del verbale, pena l’annullamento

Notizie correlate

A poche settimane dall’introduzione dell’impianto normativo definito dal Decreto 11 aprile 2024 che reca le “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992” emergono i primi effetti sul piano giudiziario.

È stata la mancanza di una puntuale definizione, infatti, del tipo/caratteristiche della apparecchiatura usata per il rilevamento della velocità a rendere annullabile un verbale.

Non l’omologazione, non la revisione periodica bensì, nel caso di specie,  un Comune si è visto soccombente e condannato a pagare le spese legali in quanto “il verbale non specificava se l’autovelox era fermo, statico o mobile”.

Questo, in sostanza, quanto è accaduto in una recentissima vicenda processuale che ha visto coinvolti l’automobilista multato, che ha adito la Giustizia, e il Comune accertatore.

L’occasione giudiziaria induce a prendere in considerazione il rinnovato asset normativo (il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. del 28 maggio 2024), sollevando un quesito che si pone in posizione “primordiale” rispetto a ulteriori: quali sono gli elementi tipizzanti un apparato di rilevamento della velocità, secondo il nuovo decreto?

Nella gestione delle violazioni del codice della strada la redazione del verbale rappresenta un passaggio cruciale, e deve rispettare rigorosi requisiti normativi e legali, gli elementi essenziali del verbale per l’appunto.

Uno degli aspetti fondamentali introdotto dal cd. “Decreto Autovelox” afferisce alla “tipicità” degli autovelox utilizzati per rilevare le infrazioni.

Per “tipicità” degli autovelox, si intendono non solo le caratteristiche specifiche del dispositivo e la sua conformità alle normative, ma anche le modalità impiegatizie, oggi fondamentali per la validità del verbale al Codice della Strada.

Per garantire che il verbale sia completo e legittimo, devono essere inclusi i seguenti dettagli relativi alla tipicità dell’autovelox:

  1. Descrizione del Dispositivo
  • Tipo di autovelox (fisso, mobile, tutor, ecc.)
  • Tecnologia utilizzata (radar, laser, spire magnetiche)
  • Certificazione: numero di omologazione e data di omologazione, viceversa dati di approvazione anche se la questione è molto dibattuta sul piano dottrinale e giurisprudenziale per cui si auspica una attività da parte degli organismi competenti a rivedere la questione in termini di equiparazione dei rispettivi termini, in alternativa semplificare il processo di omologazione giacché ad oggi sono veramente pochi gli apparati omologati a differenza degli approvati
  • Taratura annuale: garantisce che il dispositivo funzioni correttamente e rilevi le infrazioni in modo accurato.
  1. Dettagli di Installazione
  • Luogo esatto del posizionamento
  • Conformità del posizionamento alle normative, poiché non è possibile installare i rilevatori su tutte le strade che analizzeremo nello specifico in un altro articolo
  • Presenza e visibilità della segnaletica (segnalazione). La segnaletica preventiva garantisce che la presenza degli autovelox sia segnalata adeguatamente agli automobilisti ed essere annotato sul verbale che la segnaletica era presente e visibile.
  1. Condizioni Operative
  • Data e ora della rilevazione
  • Condizioni ambientali e di traffico al momento della rilevazione
  • Documentazione: il verbale deve riportare chiaramente il tipo di autovelox utilizzato e le sue caratteristiche, dimostrando che il dispositivo è stato utilizzato correttamente.

Ciò che emerge, più specificamente, è la circostanza secondo la quale, quando si parla di strumenti in generale, il testo intenda fare riferimento sia ai dispositivi che ai sistemi di rilevamento, intendendo per i primi unicamente le apparecchiature destinate all’accertamento della velocità istantanea o puntuale,  in cui l’accertamento  viene compiuto in una sezione di rilevamento molto ridotta della strada.

Diversamente, il sistema fa riferimento ad una strumentazione che è destinata a misurare la velocità media all’interno di un percorso che ha una sua distanza minima, un range minimo di 500/1000 metri.

Già appare intuibile che occorrano grandi spazi per utilizzare un sistema per rilevare la velocità media di un veicolo, quale ad esempio il Tutor.

Ulteriore distinzione fondamentale è quella tra dispositivo automatico e dispositivo manuale, dove il primo fa riferimento all’apparecchiatura che non richiede intervento dell’organo di polizia per l’accertamento della velocità, a differenza di quello manuale che richiede un intervento sia per il funzionamento che per l’installazione, prima dell’attivazione.

Manuale, però, non implica che si debba utilizzarlo costantemente con la presenza dell’operatore, bensì semplicemente che questi deve provvedere all’attivazione, nonché alla verifica del costante funzionamento.

Per l’effetto, finanche il dispositivo autovelox collocato sul cavalletto si identifica come un dispositivo manuale, a meno che non si tratti di un prodotto che è destinato, secondo le indicazione del decreto di approvazione, a funzionare in maniera automatica.

Altro elemento che emerge dal decreto in disamina, è il concetto di attivazione del dispositivo, la quale può definirsi permanente o temporanea.

La prima individua dispositivi che si trovano in postazione fissa utilizzati in modo continuativo, mentre le attivazioni temporanee fanno riferimento sia a postazioni mobili che a postazioni fisse utilizzate in modo non continuativo.

Tutte queste definizioni rappresentano elemento essenziali della procedura di verbalizzazione.

La tipicità dell’autovelox impiegato per l’accertamento è divenuto un elemento essenziale del verbale di contestazione delle infrazioni stradali.

Assicurarsi che il verbale includa dettagli precisi e conformi alle normative sulla tipologia e le caratteristiche del dispositivo utilizzato è fondamentale per garantire la validità legale del rilevamento, come pure la trasparenza nei confronti dei cittadini.

In questo modo, si sostiene la legittimità delle sanzioni e si facilita la gestione delle contestazioni che sono un aggravio di costi per la collettività, sia per i giudizi che vengono esperiti sia per il personale pubblico impiegato a svolgere mansioni poi vanificate dai provvedimenti di annullamento.

Certe “mancanze”, quindi, possono diventare “costi sociali”.

Monica Di Sante