Enforcement Procedura per l’adozione dell’arma a impulsi elettrici (“taser”) da parte delle Polizie Locali Sergio Bedessi 19 November 2024 News&Trend Notizie correlate Enforcement Piantedosi, TASER alla Polizia Locale Gli organi di stampa hanno riportato la volontà del governo, esternata dal Ministro dell’interno Piantedosi, “di estendere il taser per la Polizia Locale”. L’uso del “taser” (nome di un tipo particolare di arma a impulsi elettrici prodotta dalla Axon Enterprise Inc.) è già possibile fino al 31 dicembre del 2024 per tutte le Polizie Locali, purché dotate di armeria o equivalente deposito per le armi quando il numero non superi 15. Questo grazie alla deroga contenuta nel d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, così come convertito in l. 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede la disapplicazione del comma 1 lettera a) dell’art. 19 del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Di fatto è stata tolta la limitazione ai comuni capoluoghi di provincia, a quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti e a quelli compresi fra 20.000 e 100.00 abitanti dotati di armeria, dunque qualsiasi Polizia Locale, purché lo faccia entro fine anno, può dotarsi di questo strumento. Per poterlo fare, inizialmente in via sperimentale, il primo passaggio è l’adozione di un regolamento. Il contenuto del regolamento Tenendo conto che la dotazione dell’arma a impulsi elettrici è sempre dotazione di reparto e non individuale, per l’adozione da parte della Polizia Locale è necessaria l’adozione di un regolamento che preveda quanto segue: precisazione circa il periodo sperimentale di 6 mesi da parte di n. 2 unità di personale prevedendo le modalità di selezione del personale assegnatario, che può essere anche a rotazione; modalità di coordinamento con l’azienda sanitaria riguardo il periodo di sperimentazione; modalità d’intesa, sempre con l’azienda sanitaria, con riferimento alle cautele e alle precauzioni da utilizzare con riguardo agli effetti dell’arma sul soggetto; modalità di addestramento all’uso dell’arma con riferimento alle situazioni nelle quali debba essere utilizzata; eventuale uso di bodycam combinata al fine di poter eventualmente verificare, a posteriori, la sussistenza dei presupposti per l’utilizzazione dell’arma stessa. Alla fine del periodo di sperimentazione si potrà andare all’adozione definitiva, sempre come arma di reparto, andando ad approvare un regolamento definitivo che a questo punto può contenere maggiori precisazioni. La competenza per le deliberazioni Ambedue le deliberazioni, tanto quella di approvazione del regolamento in via sperimentale, quanto quella relativa all’adozione definitiva dell’arma a impulsi elettrici, sono di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio comunale, che è invece competente a stabilire in via generale se il Corpo di Polizia Locale debba essere o meno armato (cfr. art. 5 comma 5 della l. 7 marzo 1986, n 65). Va ricordato che solamente gli appartenenti alla Polizia Locale che hanno la qualifica di agente pubblica sicurezza possono utilizzare l’arma a impulsi elettrici che è, a tutti gli effetti, un’arma propria. Nel caso si usi una bodycam, sincronizzata o meno con l’arma a impulsi elettrici, si dovrà aver cura di formalizzare tutti i connessi adempimenti richiesti dalla normativa sulla privacy. Le cautele e gli eventuali rischi Inutile ricordare che l’uso di quella che pure è annoverata fra le “non–lethal weapons” richiede comunque non solo l’acquisizione di abilità tecniche e pratiche per l’uso corretto, ma anche l’addestramento necessario ad apprezzare in quali situazioni possa essere utilizzata. In particolare, l’arma a impulsi elettrici deve essere usata per fronteggiare una minaccia reale e concreta rivolta verso l’operatore di polizia, osservando sempre criteri di adeguatezza della risposta e di valutazione oggettiva delle circostanze. Riguardo i rischi, paventati spesso senza dati scientifici, con particolare riferimento a problematiche cardiache, le statistiche USA dimostrano che non vi sono rischi particolari per portatori di pacemaker, né per chi soffre di fibrillazioni atriali o altre malattie cardiache. Al contrario, va posta particolare attenzione per il rischio, reale, anche se spesso sottovalutato, che la persona cada a terra in modo scomposto, magari battendo la testa, per cui l’arma va usata nel momento in cui il soggetto non ha all’intorno niente con cui possa urtare la testa, così come non va usata in situazioni dove la persona potrebbe cadere nel vuoto. Sergio Bedessi