Esg Testo unico rinnovabili, ok dal Consiglio dei Ministri in vigore dal 30 dicembre Marta Serpolla 11 December 2024 Eco-News Sostenibilità Il testo del decreto legislativo in 15 articoli disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). La normativa Nel 2021 l’Italia ha attuato la Direttiva UE 218/2001 del Parlamento europeo sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Il 23.1.2024 è arrivato il decreto CER attuativo per comunità energetiche e autoconsumo collettivo con tutti i relativi benefici. Il 23.2.2024 sono state pubblicate le regole operative approvate dal MASE per accedere agli incentivi. Con il decreto n. 22/2024 sono stabilite le modalità e tempistiche per accedere ai benefici economici previsti dal decreto CER. Al via dal 8.4.2024 le domande tramite il portale GSE. Testo unico Approvato il 25 novembre, punta a creare un quadro normativo coordinato così da favorire le procedure. L’obiettivo è quello di semplificare e snellire per rendere quanto più accessibile la produzione di energia sostenibile: celerità per la costruzione di impianti, omogeneità di disciplina su tutto il territorio nazionale, meno oneri burocratici, così il via libera alla produzione da FER, almeno negli intenti del provvedimento. Regioni e Enti locali Hanno l’obbligo di adeguarsi al testo unico entro 180 giorni dalla entrata in vigore, quindi entro il 30.6.2025. Le novità Previsti 3 regimi amministrativi per la realizzazione degli interventi. Attività libera riservata a nuovi impianti fotovoltaici fino a 12 MW su edifici esistenti, fino a 1 MW se a terra o agrivoltaici fino a 5 MW senza necessità di alcuna autorizzazione o comunicazione. Sono comprese turbine eoliche installate su edifici con altezza non superiore a 1,5 mt. e diametro non superiore a 1 mt. Nuovi impianti eolici con potenza fino a 20 kW con altezza non superiore a 5 mt. Impianti solari termici fino a 10 MW a servizio di edifici esistenti. Pompe di calore a servizio di edifici per produzione acqua calda e climatizzazione. Impianti a biomassa per la produzione di energia termica. Sistemi di accumulo elettrochimico fino a 10 MW. Sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica fino a 50 kW a servizio di edifici esistenti con profondità non superiore a 2 mt. dal piano di campagna se orizzontali, a 80 mt dal piano di campagna se verticali. Elettrolizzatori con potenza fino a 10 kW. Questi solo alcuni degli interventi realizzabili con unico limite che non interessino aree protette o vincolate. Procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti superiori a 1 MW, quindi di media grandezza. Condizioni sono che l’intervento sia realizzabile secondo gli strumenti urbanistici approvati, che il proponente disponga della superficie su cui realizzare l’impianto per tutta la sua durata e che si impegni al rispristino dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto con relativa polizza fideiussoria a copertura dei costi. Infatti oltre a criteri progettuali, l’impianto deve avere anche un minimo impatto paesaggistico e ambientale. I titoli abilitativi concessi decadono entro un anno se conclusa la procedura non vi sia avvio dei lavori oppure entro 3 anni se avviato il cantiere i lavori non siano portati a termine. Autorizzazione unica E’ competente la Regione per gli impianti fino a 300 MW, oltre la competenza diventa centralizzata del Ministero dell’Ambiente. La procedura qui è complessa e la realizzazione dell’impianto può costituire anche variante allo strumento urbanistico. Zone accelerazione Per una spinta alla produzione di energia rinnovabile il Testo unico prevede che GSE entro il 21.5.2025 individui delle zone idonee allo sviluppo di impianti rinnovabili nel territorio nazionale. La mappatura poi consentirà alle Regioni entro il 21.2.2026 di predisporre il piano per l’individuazione delle zone di accelerazione terrestri ove sarà possibile realizzare impianti con la procedura semplificata. Sportello unico Prevista la creazione di uno sportello unico digitale come punto di accesso per richieste e rilascio delle autorizzazioni. Impianti esistenti Per l’aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti con capacità produttiva invariata (revamping) ma anche per il potenziamento degli impianti esistenti attraverso tecnologie avanzate (repowering) il Testo unico prevede procedure semplificate. L’intento è chiaro: quello di favorire l’energia da fonti rinnovabili. Ne vedremo l’applicazione. Marta Serpolla