La riforma 2024 al Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre, le norme di immediata operatività per la Polizia Locale

La riforma 2024 al Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre, le norme di immediata operatività per la Polizia Locale

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La riforma al Codice della Strada (legge n. 177/2024, con vigore dal 14 dicembre 2024) riguarda ben 49 articoli del codice della strada, 3 del codice penale e tutta l’area della micromobilità elettrica (monopattini) oltre a varie modifiche su altre norme.

È importante individuare le norme di immediata operatività per la Polizia Locale, andando per ordine di articolo del vigente codice della strada e proseguendo con la mobilità elettrica e, infine, col codice penale.

Codice della strada

Art. 7 – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

L’art. 24 della legge n. 177/2024 stabilisce una nuova disciplina riguardo le sanzioni per violazioni della sosta tariffata nelle aree a parcheggio, anche troppo articolata, e che metterà in difficoltà chi deve controllare.

In particolare si prevede il recupero della tariffa non corrisposta maggiorando la sanzione di un importo pari alla tariffa dell’intero giorno.

In caso di pagamento insufficiente, non si applica alcuna sanzione se l’accertamento della violazione avviene entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione ridotta del 50 per cento qualora l’accertamento della violazione avvenga fra il 10 per cento e il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica l’intera sanzione nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa.

Art. 84 – Locazione senza conducente

Le modifiche operate dall’art. 30 della Legge n. 117 aprono alla possibilità, per le imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasporto persone, di utilizzare autobus locati senza conducente immatricolati in altro Stato membro dell’Unione europea.

Contemporaneamente si sopprime la possibilità di destinare a locazione senza conducente autobus e altri veicoli destinati ai servizi di linea.

Art. 117 – Limitazioni nella guida

Le modifiche, dovute all’art. 7 della Legge n. 177/2024, estendono da 1 a 3 anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati, titolari di patente B, relativamente agli autoveicoli con rapporto peso potenza superiore a 75 chilowatt per tonnellata e per veicoli M1 superiori a 105 chilowatt per tonnellata.

Da notare che i limiti sono stati alzati rispetto ai precedenti (rispettivamente di 20 e di 35 kw/t).

I limiti di potenza non si applicano se il neopatentato consegue una patente di categoria superiore oppure quando il neopatentato si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona con disabilità, a condizione che sia munita di contrassegno di circolazione e la persona sia a bordo del veicolo stesso.

Art. 142 – Limiti di velocità

L’art. 4, comma 3, della Legge n. 177, va a inasprire le sanzioni previste al comma 8, relativo a a chi supera di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità.

A questo comma è infatti aggiunto un periodo un nuovo periodo ai sensi del quale, se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione è innalzata ad euro 220 applicandosi anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

Questa si aggiunge alla “sospensione breve” (operata direttamente dall’organo di polizia stradale) nei casi previsti.

Art. 143 – Posizione veicoli sulla carreggiata

Con l’introduzione di un comma 2-bis si prevede che i velocipedi, nelle strade urbane ciclabili e belle zone ciclabili possano occupare qualunque posizione sulla carreggiata.

Inserendo un ultimo periodo al comma 12 si prevede anche che quando dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente con morti o lesioni personali gravi o gravissime, sia sempre disposta la confisca del predetto veicolo.

Art. 148 – Sorpasso

Norma interessante specialmente in caso di incidente stradale.

Con la sostituzione integrale del comma 9-bis i veicoli a motore hanno l’obbligo di rimanere sempre alla distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri dai velocipedi e con adeguato distanziamento laterale.

Sanzione da 167 euro a 665 euro.

Art. 153 – Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Previsto adesso, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del sorgere e di giorno anche in altri casi di scarsa visibilità, anche per i veicoli non a motore (quindi i velocipedi), peccato che il legislatore si sia scordato di aggiornare la rubrica dello stesso art. 153!

Art. 173 – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Le sanzioni collegate al divieto di uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, nonché di cuffie sonore, vengono inasprite prevedendo adesso sia l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da € 250 a € 1.000 , sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi (prima prevista solo per la recidiva nel biennio).

Da osservare che qualora un conducente avesse già meno di 20 punti si potrebbe veder applicate entrambe le sospensioni della patente, tanto quella ordinaria, quanto quella breve, operata direttamente dall’organo di polizia.

Art. 158 – Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

L’art. 24 della Legge n. 177/2024 inasprisce le sanzioni con riferimento ai divieti di sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei mezzi del trasporto pubblico locale.

Per la sosta negli spazi riservati a persone invalide le sanzioni andranno da € 165 a € 660 (ciclomotori e motoveicoli) e da € 330 a € 990 (per gli altri veicoli).

Art. 186 – Guida sotto l’influenza dell’alcol

L’art. 1 della Legge n. 177/2024 aggiunge all’art. 186 due nuovi commi, 9-ter e 9-quater.

Con il primo si stabilisce che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) siano apposti i codici unionali 68 LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool” e 69 LIMITAZIONE DELL’USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.

In pratica quel conducente non potrà più bere alcol prima di mettersi alla guida.

L’indicazione di questi codici rimarrà sulla patente per 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro), per 3 anni nel caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro), per un tempo maggiore qualora lo decida la commissione medica competente per i rinnovi della patente.

Con il nuovo comma 9-quater si prevedono due aggravamenti di pena.

Le sanzioni (quindi tanto quelle amministrative quanto quelle penali) di cui all’art. 186  comma 2, lett. da a) a c) sono tutte aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l’indicazione dei citati codici sulla patente e raddoppiate raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l’alcolock o i relativi sigilli.

Art. 187 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Con le modifiche dovute all’art. 1 della Legge n. 177 si riformula la fattispecie penale che da “guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” diviene “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Sopprimendo dunque il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica si ottiene una modifica significativa dal punto di vista dei controlli, vista anche l’introduzione della possibilità di controllo tramite la saliva e la contemporanea soppressione del riferimento al decreto ministeriale (mai adottato).

La norma potrebbe risultare incostituzionale non prendendo in considerazione chi assume, per uso terapeutico e magari per brevissimi periodi, sostanze comunque comprese nelle tabelle (antidepressivi, ansiolitici, oppiacei per la terapia del dolore, ecc.).

Micromobilità elettrica (monopattini)

L’art. 14 della Legge in disamina opera una riorganizzazione della materia della circolazione dei monopattini, i cui punti salienti sono:

  • obbligo di munirsi del contrassegno identificativo (una sorta di “targa”);
  • obbligo di copertura assicurativa RC;
  • obbligo del casco protettivo anche per i maggiorenni e non più solo per i minorenni;
  • circolazione solamente su strade urbane con limite di 50 km/h (quindi non si può più circolare fuori del centro abitato ancorché su piste ciclabili)

Modifiche al codice penale

Vengono modificati gli articoli 727 c.p.  (Abbandono di animali), 589-bis (Omicidio stradale o nautico), 590-bis. (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime).

Con riferimento all’art. 727 c.p. (Abbandono di animali) si prevede un’estensione dell’applicabilità dei reati ex artt. 589-bis e 590-bis nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona la morte.

Con riferimento invece ai soli 589-bis e 590-bis c.p., al di là della mutata previsione dell’art. 187 c.d.s., si deve invece dimostrare l’effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente che ha cagionato la morte o le lesioni.

Conclusioni

Le modifiche operate dal legislatore della riforma del codice della strada sono moltissime e tenuto conto della mancata chiarezza di alcuni disposti normativi metteranno sicuramente in difficoltà gli organi di polizia stradale e in particolare la Polizia Locale, che è quella che più di tutti opera in questa funzione nei centri abitati.

Sergio Bedessi