Segnalazione e omologazione autovelox mobile, la Cassazione salva le multe dando piena ragione ai Comuni

Segnalazione e omologazione autovelox mobile, la Cassazione salva le multe dando piena ragione ai Comuni

Multe da autovelox valide per la Cassazione. È infatti sufficiente, per la regolare rilevazione della velocità, che le postazioni siano preventivamente segnalate e ben visibili, indipendentemente dalla circostanza che siano fisse o mobili. Inoltre, quando un’automobilista eccepisce la carenza di omologazione per il giudice è sufficiente verificare che sussistevano le due necessarie autorizzazioni ministeriali e che le certificazioni prodotte comprovano la corretta taratura dell’apparecchio di rilevazione elettronica, oltre che il suo regolare funzionamento. In tal senso il pronunciamento (ordinanza n. 2857) della II Sezione Civile della Corte di Cassazione depositato il 05 febbraio 2025, che rigetta la tesi di un automobilista multato per aver superato i limiti di velocità.

La sanzione per aver superato il limite di velocità di oltre 60 km/h

La Polizia Stradale di Sassari elevava un verbale, a un automobilista, per aver superato di oltre 60 km il limite massimo di velocità, posto sulla strada percorsa, pari a 90 km/h e, per l’effetto, aver violato quanto prescritto dall’articolo 142, comma 9 bis, del Codice della strada.

La sanzione amministrativa irrogata era pari a euro 1658,00, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, nonché la sospensione della stessa, per un periodo di sei mesi, disposta dal Prefetto.

La conferma della sanzione nei gradi di merito

In primo grado il Giudice di Pace rigettava il ricorso dell’automobilista, e in seguito il Tribunale rigettava il gravame, con conferma della sentenza impugnata.

Il Tribunale, in particolare, rilevava che il verbale di contestazione richiamava le autorizzazioni ministeriali, e le certificazioni prodotte attestavano la corretta taratura e il regolare funzionamento dell’apparecchiatura, chiarendo al contempo che, ai sensi dell’articolo 142, comma 6 bis, Codice della strada, la presegnalazione della postazione di rilevamento velocità poteva essere effettuata tramite segnaletica temporanea o permanente, a condizione che fossero rispettati i requisiti di visibilità e segnalazione preventiva.

La Cassazione fa cadere l’equivalenza tra approvazione e omologazione

Tra gli altri motivi, l’automobilista ha dedotto che il Tribunale, in sede d’appello, avesse confuso l’autorizzazione ministeriale ex articolo 192, comma 3, del Regolamento del Codice della strada, con l’omologazione prevista dall’articolo 142, comma 6, dello stesso codice, e disciplinata dall’articolo 192, comma 2, del medesimo Regolamento, necessaria a pena di invalidità dell’accertamento e degli atti consequenziali, pure se il dispositivo sia stato approvato e/o autorizzato.

Il motivo è stato definito manifestamente infondato.

La Cassazione ha evidenziato che il Tribunale, proprio nel rispondere all’eccepita mancanza di omologazione, aveva verificato che sussistevano le due necessarie autorizzazioni ministeriali, e che le certificazioni prodotte comprovavano anche la corretta taratura dell’apparecchio di rilevazione elettronica, oltre che il suo regolare funzionamento.

La taratura entro l’anno dall’accertamento dell’infrazione comprova la funzionalità

Con ulteriore motivo l’automobilista ha dedotto la violazione dell’articolo 45, comma 6, Codice della strada, come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015, asserendo che il Tribunale avesse ritenuto sufficiente la certificazione di taratura originaria per provare il regolare funzionamento del telelaser, omettendo di verificare le periodiche verifiche di funzionalità, in tal modo violando la norma richiamata.

Anche tale motivo è stato dichiarato manifestamente infondato.

I giudici ermellini hanno fatto leva sulla circostanza che dalla sentenza impugnata emergeva che era stato acquisito anche il necessario certificato che comprovava la sottoposizione dell’apparecchio alla taratura, identificato con quello trasmesso dalla Prefettura entro l’anno dalla data di accertamento, in tal modo risultando rispettata anche l’esigenza individuata, nella richiamata sentenza della Consulta, di eseguire verifiche periodiche di funzionalità.

Il cartello fisso è regolare

L’automobilista, infine, ha contestato la validità della segnalazione della postazione mobile di controllo della velocità con un cartello fisso, in violazione del paragrafo 7.8 dell’allegato al decreto ministeriale 13 giugno 2017.

La Corte ha replicato alla doglianza argomentando che nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dalla posizione di cartelli mobili.

La funzione di avviso dell’utenza sulla possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia tramite apparecchiature elettroniche su un certo tratto di strada risulta adeguatamente assicurata da ogni cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea (in tal modo, Cassazione n. 30207 del 2019).

Per la Cassazione, dunque, è sufficiente, per la regolare rilevazione della velocità, che le postazioni siano previamente segnalate e ben visibili, indipendentemente dalla circostanza che siano fissi o mobili.

Laura Biarella