Enforcement Mobilità elettrica e smart city, regole del Codice della Strada per una sicurezza sostenibile Redazione 25 February 2025 Cds Le biciclette elettriche, conosciute anche come e-bike o bici a pedalata assistita, rientrano nella categoria dei velocipedi definiti dall’articolo 50 del d.lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada). Si tratta di veicoli a due o più ruote azionati dalla forza muscolare del conducente, dotati di un motore elettrico di ausilio con una potenza nominale massima di 250W, che si disattiva automaticamente al raggiungimento dei 25 km/h ovvero quando il conducente smette di pedalare. Indubbiamente, rappresentano un’ottima soluzione per una mobilità sostenibile, purché rispettino specifiche requisiti tecnici e il rispetto delle condizioni per la circolazione per garantire la sicurezza stradale. È fondamentale, quindi, che sia i conducenti che i venditori siano consapevoli delle regole e degli obblighi, per la conduzione e per la messa in commercio. Anche i rivenditori di biciclette elettriche, infatti, devono rispettare precise normative. Se un venditore commercializza e-bike con caratteristiche non conformi ai velocipedi e le vende come regolari, può incorrere nel reato di frode in commercio (art. 515 Codice Penale), con possibili sanzioni penali e amministrative. Le Forze di Polizia possono, infatti, effettuare controlli tecnici sulle biciclette elettriche per verificarne la conformità alle leggi e nel caso ricorrano le condizioni, inviare tali veicoli presso un centro di revisione o un’officina tecnica al fine di accertarne le condizioni e il possesso dei requisiti previsti per quella tipologia di veicolo. In caso vengano riscontrate delle irregolarità , le conseguenze variano a seconda della violazione commessa dal trasgressore. Requisiti per la classificazione di “velocipede” Affinché una bici elettrica sia considerata un velocipede e non un ciclomotore, deve rispettare le seguenti condizioni: il motore elettrico deve funzionare esclusivamente come assistenza alla pedalata e non può operare autonomamente; l’assistenza del motore deve cessare automaticamente al superamento dei 25 km/h o quando il ciclista interrompe la pedalata; non deve essere dotata di acceleratore, ovvero il motore non può attivarsi senza l’azione muscolare del conducente. Oltre a questi criteri, le e-bike devono rispettare i limiti dimensionali stabiliti dalla Direttiva europea 2002/24/CE, recepita in Italia col Decreto MIT del 31/01/2004: Larghezza massima: 1,30 metri Lunghezza massima: 3,00 metri Altezza massima: 2,20 metri Norme e disposizioni per la circolazione delle Bici Elettriche Le biciclette elettriche, essendo velocipedi, non sono soggette a: Limiti di età per la guida Obbligo di patente o patentino Obbligo di casco (tranne per i minori di 14 anni, in alcune Regioni) Obbligo di assicurazione RC Comportamento alla guida Quando si guida un velocipede elettrico (ad esempio, una bicicletta a pedalata assistita) è importante rispettare il Codice della Strada e adottare comportamenti sicuri. In particolare, il CdS prescrive taluni comportamenti del conducente e talune caratteristiche legate al veicolo e alla sua circolazione. Vediamone alcuni esempi: Controllo del mezzo: è necessario mantenere sempre almeno una mano sul manubrio e non trasportare oggetti che impediscano il controllo del veicolo. Segnalazione delle svolte: Usare il braccio per indicare la direzione in cui si intende girare. Divieto di utilizzo del cellulare: Vietato usare il telefono senza auricolari o dispositivi vivavoce. Divieto di guida in stato di ebbrezza: Valgono gli stessi limiti di alcol previsti per gli automobilisti. Osservare i Divieti: è vietato trainare veicoli, condurre animali o farsi trainare da altri veicoli. Trasporto passeggeri: è vietato trasportare altre persone, a meno che la bicicletta sia omologata per questo. Tuttavia, un conducente maggiorenne può trasportare un bambino fino a otto anni, se adeguatamente assicurato con dispositivi omologati. Obbligo di visibilità : fuori dai centri abitati, di notte o in galleria, è obbligatorio indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità . Ambiti di circolazione: le e-bike possono circolare su strade pubbliche e piste ciclabili, ma non nelle aree pedonali (salvo diverse disposizioni locali) e nelle zone a traffico limitato (ZTL) se vietato ai velocipedi. Piste ciclabili: Se presenti, è obbligatorio utilizzarle. In loro assenza, si può circolare sulla carreggiata. Dotazioni obbligatorie: le biciclette devono essere equipaggiate con fari anteriori e posteriori, da accendere mezz’ora dopo il tramonto e in condizioni di scarsa visibilità . Devono inoltre essere dotate di freni efficienti e campanello. Segnaletica stradale: Rispettare i segnali di stop, precedenza e semafori. La velocità deve essere adeguata alle condizioni della strada e del traffico come per tutti gli altri veicoli. Convivenza con gli Altri Utenti della Strada Rispetto per i pedoni: Dare sempre la precedenza ai pedoni sulle strisce e nei marciapiedi condivisi. Sorpassi sicuri: Mantenere una distanza adeguata dagli altri veicoli o ciclisti. Circolazione in gruppo: Consentita solo in fila indiana, eccetto quando si accompagna un bambino sotto i 10 anni. Quando una e-bike diventa un ciclomotore? Se una bicicletta elettrica supera i 250W di potenza o i 25 km/h di velocità assistita, viene equiparata a un ciclomotore se non rispetta l’Articolo 97 del Codice della Strada. In questo caso, il conducente è soggetto ai seguenti obblighi: Uso obbligatorio del casco Assicurazione RC Targa e immatricolazione del veicolo Possesso della patente AM o altro titolo di guida valido Chi utilizza una e-bike non conforme alle normative rischia le stesse sanzioni previste per la circolazione irregolare di un ciclomotore. Sanzioni per e-bike non conformi Ecco le principali sanzioni applicabili in caso di mancata conformità : Violazione Sanzione pecuniaria Sanzioni Accessorie Mancanza di certificato di circolazione e immatricolazione (art. 97, c.7 CDS) €158,00 a €635,00 Sequestro amministrativo del veicolo Mancata copertura assicurativa (art. 193, cc.1-2 CDS) €866,00 (€606,20 se pagata entro 5 giorni) Sequestro amministrativo del veicolo Mancanza di targa (art. 98, c.7 CDS) €79,00 (€55,30 se pagata entro 5 giorni) Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni Mancanza di casco (art. 171, cc.1-3 CDS) €83,00 (€58,10 se pagata entro 5 giorni) Fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni Guida senza patente (art. 116, c.15 CDS) €5.100,00 (€3.570,00 se pagata entro 5 giorni) Fermo amministrativo per 3 mesi Affidamento del veicolo a persona senza patente (art. 116, c.14 CDS) €397,00 (€277,90 se pagata entro 5 giorni) Nessuna ulteriore sanzione