Sosta tariffata, recupero per mancato pagamento

Sosta tariffata, recupero per mancato pagamento

Le disposizioni sulle violazioni della zona a traffico limitato tariffata e della sosta a pagamento hanno suscitato criticità nel post riforma.

Le indicazioni della circolare ministeriale e i connessi rischi per i comandanti e responsabili della polizia locale

La legge di riforma del codice della strada, L. 25 novembre 2024, n. 177, ha introdotto numerose modificazioni all’art. 7 C.d.S., alcune delle quali risultano essere di difficoltosa applicazione per gli operatori di polizia locale e per i loro comandi.

In particolare le disposizioni relative alle violazioni connesse alla zona a traffico limitato tariffata e alla sosta a pagamento di cui al novellato comma 14, ai nuovi commi 14bis, 14ter, 14 quater, al novellato comma 15 e al nuovo comma 15.1.

L’unica circolare per ora adottata dal Ministero dell’interno in data 20 dicembre 2024, fornendo indicazioni in merito al recupero della tariffa, previsto dalla L. 177/2024, per un verso fa chiarezza, ma di contro non scioglie i dubbi mettendo i comandanti e i responsabili degli organi di polizia locale a rischio di danno erariale.

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Sosta tariffata, l’interpretazione del Ministero

La circolare spiega che lo spirito del legislatore è di introdurre “…il principio per il quale le tariffe non corrisposte per la ZTL a pagamento o per la sosta a pagamento sono recuperate attraverso un meccanismo che prevede che tali importi vadano a maggiorare la sanzione prevista.”.

Il nuovo comma 15.1 dell’art. 7 C.d.S. infatti recita: “15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento…”.

Or bene pur specificando la legge che si tratta di un “recupero della tariffa non corrisposta”, la circolare interpreta tale recupero dicendo che “le somme delle tariffe non corrisposte diventano parte integrante dell’importo della sanzione seguendo, così, le regole di cui all’art. 202 cds relative al pagamento in misura ridotta, all’art. 203, comma 3 cds relative al sostanziale raddoppio delle sanzioni in caso di mancato pagamento o di pagamento oltre 60 giorni, nonché le regole di cui all’art. 208 cds relative alla devoluzione dei proventi delle sanzioni.”.

In pratica secondo l’estensore della circolare quello che nasce come recupero di una tariffa va semplicemente ad aumentare il minimo della sanzione edittale, seguendo quindi la stessa procedura, sia per quanto riguarda il pagamento in misura ridotta (compreso lo “sconto” in caso di pagamento entro cinque giorni), sia per quanto riguarda il ruolo o l’ingiunzione fiscale, sia infine per la destinazione dei proventi.

La non condivisibilità

La circolare, pur interpretazione autorevole, non è condivisibile per una ragione fondamentale.

Il pagamento dovuto per la sosta di veicoli disposto dall’ente proprietario della strada non è né tributo, né prestazione patrimoniale imposta, ma è un corrispettivo[1].

Dunque l’insufficiente pagamento di un corrispettivo non può che generare una penale, da cui ne deriva che l’aumento della sanzione è semplicemente un meccanismo di recupero del corrispettivo facilitato rispetto alle procedure previste dal codice civile e nulla più.

Lo scopo, fra l’altro dichiarato, del legislatore è solo quello di facilitare il recupero delle somme dovute e non pagate, onde evitare che per il contravventore risulti più vantaggioso pagare una sanzione piuttosto che pagare quanto dovuto per il parcheggio.

Se il legislatore avesse voluto semplicemente conferire maggior valore afflittivo alla sanzione correlata all’insufficiente o mancato pagamento del corrispettivo dovuto per il parcheggio si sarebbe espresso in ben altro modo, ad esempio: “nei casi nei quali la tariffa non sia stata pagata, la sanzione è raddoppiata”, e non avrebbe usato invece la dizione “allo scopo di consentire il recupero della tariffa”.

La natura della maggiorazione

Dunque la maggiorazione della sanzione è sia un meccanismo di tutela per l’ente, molto simile alla cauzione prevista dall’art. 207 c. 2 utilizzata nei confronti dei conducenti dei veicoli immatricolati all’estero, sia una modalità di recupero del corrispettivo più rapida e pratica rispetto all’intentare una causa civile al contravventore.

Del resto in nessun punto delle nuove norme si riporta quanto detto dalla circolare ministeriale e dunque è veramente dubbio che la maggiorazione possa seguire le stesse sorti della sanzione in quanto a “sconto”, raddoppio e devoluzione ai sensi dell’art. 208 ed è invece plausibilissimo che debba essere considerata come anzidetto.

Fra l’altro essendo un recupero del corrispettivo non pagato ci si dovrà porre il problema di ristorare il gestore del parcheggio quando questi non sia direttamente l’ente, perché altrimenti quest’ultimo otterrebbe un introito aggiuntivo non spettante, con conseguenze di vario tipo.

Rischi e tutele per i comandanti e responsabili della Polizia Locale

In mancanza di una ulteriore circolare, effettivamente esplicativa e convincente su questo delicato punto, onde evitare anche il rischio di provocare un danno erariale, sarebbe opportuno che la maggiorazione della sanzione dovuta al recupero tariffa venisse imputata a capitolo di bilancio diverso rispetto a quello relativo alle sanzioni, senza farle seguire né la logica dello “sconto” entro i primi cinque giorni di pagamento, né il raddoppio in caso di pagamento oltre i sessanta giorni, chiedendo nel frattempo, per tutela, delucidazioni alla prefettura competente per territorio.

[1] Cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 236/1994, n. 215/1998, n. 180/1996 e n. 435/2001.

Sergio Bedessi