Controllo automatico delle violazioni al C.d.S., al via i dispositivi

Controllo automatico delle violazioni al C.d.S., al via i dispositivi

Controllo automatico delle violazioni stradali. Il correttivo al Codice della Strada (legge n. 177/2024, articolo 10) ha modificato la regolamentazione dell’accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico integrando vari articoli dello stesso Codice.

Verifiche periodiche

All’art. 45 C.d.S., con un’aggiunta alla fine del comma 6, è ora specificato che il regolamento di attuazione (d.P.R. n. 495/1992) deve comunque prevedere l’obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità.

Violazioni reiterate

All’art. 142 C.d.S. è aggiunto il comma 6-ter secondo cui per il caso di violazioni reiterate entro la medesima ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (ad esempio, Comune, Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole.

Assicurazione anche quando guidano terzi e si passa col rosso

E’ stato modificato l’art. 193, nei commi 1 e 4-ter, dove è posto a carico del proprietario di un veicolo l’onere di verificare che esso sia assicurato anche quando sia nella legittima disponibilità di altri.

Viene potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa tramite l’incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni, comprese quelle irrogate per il passaggio col rosso.

Cumulo giuridico

Modificando l’art. 198 sia in ambito di violazioni su un unico tratto stradale, che per quelle commesse nelle ZTL, sono stati introdotti principi di cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo di quello materiale.

All’art. 198, comma 1, è inserita la nozione di unico tratto stradale, cioè quello compreso tra due intersezioni.

ZTL

E’ stato aggiunto il comma 2-bis all’art. 198, secondo cui, in mancanza di contestazione immediata, ove siano accertate violazioni plurime di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 177, nella stessa ZTL, nella medesima area pedonale urbana o sul tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, opera una sola sanzione per ciascun giorno.

E ciò anche ove le limitazioni al traffico riguardino solo una certa fascia oraria, ovvero quandanche il termine di vigenza di una fascia oraria termini il giorno successivo.

L’aggiunto comma 2-ter statuisce che il controllo in uscita dalle aree a traffico limitato, coi dispositivi elettronici, deve essere attivato solo in casi ordinari, non anche quando eventi eccezionali e straordinari determinino la permanenza dei veicoli nelle predette aree.

Notifica per estremi

Al comma 1-bis dell’art. 201 è modificata la lettera g-bis), che estende la casistica ove la contestazione immediata delle violazioni non sia necessaria ed è effettuata soltanto la notificazione per estremi.

Quando non è necessaria la contestazione immediata

Le modifiche, ferme le fattispecie già indicate dal C.d.S. all’art. 201, enumerano pure le violazioni di cui agli articoli:

  • 10 (veicoli eccezionali);
  • 40, comma 11 (attraversamento pedonale);
  • 61 (dimensioni del veicolo);
  • 62 e 167 (limiti di massa del veicolo);
  • 72 (equipaggiamento dei veicoli a motore);
  • 78 (caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione);
  • 79 (efficienza del veicolo a motore);
  • 80 (revisioni);
  • 143, commi 11 e 12 (circolazione contromano);
  • 146, comma 3 (violazione della segnaletica stradale);
  • 147, commi 2-bis e 3 (passaggi a livello);
  • 158 (divieto di sosta e fermata, limitatamente al divieto di sosta riservata nei casi di cui all’art. 7, comma 1, lett. d) e al divieto di fermata);
  • 170 (trasporto di persone e animali su veicoli a due ruote);
  • 171 (uso del casco);
  • 193 (obbligo assicurativo);
  • 213 (obblighi conseguenti al sequestro del mezzo);
  • 214 (obblighi conseguenti al fermo amministrativo);
  • 216 (sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente);
  • 217 (sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione).

Controllo con dispositivi omologati o approvati

In tali ipotesi si può procedere all’accertamento della violazione per mezzo di dispositivi omologati o altrimenti approvati dal MIT di concerto col Ministero dell’Interno mediante apposito decreto, e alla notifica per estremi.

Nel decreto dovranno essere dettagliate le modalità applicative e di funzionamento dei dispositivi di rilevamento.

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Accertamento di più violazioni

All’articolo 201 è sostituito il comma 1-quinquies per consentire che i dispositivi di telerilevamento possano accertare in contemporanea due o più violazioni, se considerati idonei a seguito di approvazione od omologazione dei dispositivi medesimi.

Quando non è necessaria la contestazione immediata

Il nuovo comma 5-ter dell’art. 201, prevedendo una clausola di salvaguardia per le fattispecie di cui ai commi 1 e 1-bis, dispone la non obbligatorietà della contestazione immediata per le violazioni di cui agli articoli 175, commi 2, 7 lett. a) e 9 (violazioni commesse su autostrade o strade extra-urbane principali) e 176 commi 1, 2, lett. a) e b), 7, 9, 10, 11, 17 (in materia di condotta nella circolazione su autostrade o strade extra-urbane principali).

Se le suddette violazioni avvengono in punti specifici della strada (imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di esazione del pedaggio) sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza.

L’accertamento, quindi, è effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene registrata dagli impianti.

Controllo tramite immagini

Deve essere inoltre acquisito un filmato avente data e orario certificati dall’operatore di polizia, ovvero deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle 24 ore precedenti all’accertamento.

Le modalità di acquisizione e conservazione delle immagini vengono definite con decreto interministeriale del MIT, di concerto col Ministero dell’interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

In ipotesi di impiego di tali immagini, le violazioni che prevedono la sospensione della patente di guida (art. 218) quale sanzione amministrativa accessoria, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia presenti per consentirne la contestazione immediata.

Elenco veicoli non assicurati più accessibile

E’ stato novellato l’art. 31 del decreto-legge n. 1/2012, che ha istituito l’elenco dei veicoli non assicurati, prevedendo che sia accessibile anche per i Comuni e per i soggetti di cui all’art. 12 C.d.S.