Enforcement Smart Road Alt stradale, inasprite le sanzioni per chi non si ferma Laura Biarella 13 April 2025 Cds Mobility Aumentano le sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, e delle altre prescrizioni. Il decreto cd. sicurezza Il 12 aprile è entrato in vigore il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (GU Serie Generale n.85 del 11-04-2025). Questo reca “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario“. Inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale Tra le novità in materia stradale l’articolo 25 contiene un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell’articolo 192 del c.d.s. Ciò con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell’obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo. Lievita la sanzione amministrativa Nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo 192 viene innalzata (dal comma 1, lettera a), numero 1), la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro. Questa era già prevista da 87 a 344 euro. Invito a fermarsi Per l’inosservanza dell’invito a fermarsi (di cui all’articolo 192, comma 1, c.d.s.) viene prevista (articolo 25, comma 1, lettera a), numero 2), d.l. cd. sicurezza), ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, la cui forbice viene innalzata dal range di euro 87-344 a euro 200-600. Si prevede altresì che, in ipotesi di reiterazione della violazione nel biennio, si applichi anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a 1 mese. I posti di blocco Il c.d.s. (articolo 192, comma 4) già prevede che gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco. In tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Il d.l. cd. sicurezza (articolo 25, comma 1, lettera a), numero 3), per l’inosservanza di tali prescrizioni statuisce, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6.000. In questa ipotesi, più grave delle precedenti, si stabilisce che all’accertamento della violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 mesi a 1 anno. La tabella dei punti Viene ritoccata la tabella dei punteggi (tramite il comma 1, lettera b) prevista dall’articolo 126-bis del c.d.s. Quindi, per adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità delle medesime. I punti da decurtare In particolare: per le violazioni di cui al comma 6 sono comminati 3 punti di sanzioni; per le violazioni di cui al comma 6-bis, primo periodo, sono comminati 5 punti; per il comma 6-bis, secondo periodo, vengono comminati 10 punti di sanzione; per le violazioni di cui al comma 7, 10 punti di sanzione.