Smart Road Enforcement TAR Lazio, ribaltone sulle keybox degli affitti brevi Silvestro Mar... 29 May 2025 Citizen Il TAR del Lazio è intervenuto sulla circolare del Viminale che limitava i self check-in per gli affitti brevi. Non considerati sicuri rispetto al TULPS, varie sono le Amministrazioni comunali – nel frattempo- che hanno lanciato campagne di “distruzioni” delle key-box, Roma in testa. Premessa Cominciando invero dalla fine e dalle considerazioni personali. La sentenza del TAR Lazio aprirà a possibili contenziosi, davanti alle alte magistrature amministrative, da parte del Ministero dell’Interno. In subordine, saranno possibili modifiche normative volte a superare l’empasse creatasi nel 2011, con la modifica del TULPS e la riduzione degli adempimenti a carico dei locatari. L’obiettivo della circolare 38138 di protocollo, del 18 novembre 2024, era quello di garantire una maggiore certezza identificativa, a fronte di quanto previsto dall‘art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e delle abitudine (cattive, ndr.) oramai invalse da più parti. TAR Lazio pone fine o avvia un contendere: identificazione de visu, si o no? Andando per ordine, da tempo oramai, tipicamente i b&b, hanno adottato il self check-in quale prassi abituale, ma in cosa consiste concretamente? Semplice: Un potenziale cliente contatta la struttura recettiva attraverso canali telematici (portali internet, siti web dedicati, contatti su messaggistica istantanea), valutando la disponibilità di stanze e/o appartamenti per determinati periodi; La struttura si dice disponibile all’ospitalità nei giorni richiesti dall’utenza; Avviene, tra cliente ospite e struttura, una transazione economica per i servizi desiderati (dipendente, quindi, dalle formule opzionate); La struttura invia, solitamente tramite whatsapp o sms, una sorta di “guida” su come il cliente dovrà comportarsi per il check-in e per il ritiro delle chiavi. Fin qui nessun problema. da questo punto a seguire si faranno avanti le opzioni più diverse (anche verificate personalmente, ndr.): La struttura richiede via whatsapp una foto con i documenti dei clienti che alloggeranno, fronte/retro; La struttura seguiterà inviando un video, per meglio descrivere il percorso che i clienti dovranno fare per arrivare davanti al cancello/porta della guest house, inviando – poi – un nuovo messaggio con i codici da digitare sul citofono, per entrare; oppure, nel nuovo sms e/o chat sarà riportata la posizione di una key-box, che si apre con un codice (ovviamente trasmesso anch’esso), con all’interno le chiavi della struttura. Criticità? Qualcuna, a parere di chi scrive: Identificazione avvenuta, certamente, con il deposito di un documento in copia elettronica (foto fronte retro) ma senza assicurarsi che al documento corrisponda l’effettivo cliente che alloggerà (basterebbe una videochiamata, almeno); indirettamente si espone il cliente a un data breach, o a un incidente nel trattamento dei suoi dati personali (la foto dei documenti, sicuramente). La possibilità che, infatti – per mera svista – le foto possano essere inoltrate a terzi, è elevata, al pari che, approdando su circuiti poco seri, si possa incorrere in facili occasioni di truffa, immettendo su mercati paralleli delle copia di documenti genuini, utili soluzioni per “teste di legno” o sostituzioni di persona. La sentenza del TAR in particolare Allora, è giunto il momento di approcciare il contendere: il TAR del Lazio, con sentenza n. 01003/2025, del 27.05.2025, emessa dalla Sezione Prima Ter (in camera di consiglio il 13.05.2025), è stato chiamato a rispondere al ricorso presentato da FARE, Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera, appunto circa il contenuto della circolare di polizia di cui si è parlato fino a ora. La sentenza pone in evidenza come sia stato il legislatore, con le modifiche introdotte nel 2011, ad aver attenuato le incombenze a carico dei locatari, quanto precede, significando il venir meno l’obbligo di identificazione de visu. Sostanzialmente tutte le censure sono assorbite. Eccezione è l’eccesso di potere e lo scarso argomentare il motivo che origina il ripensamento sul tema da parte delle articolazioni del Ministero dell’Interno. Silvestro Marascio