Enforcement Correttivo Codice della Strada, circolare 25 giugno 2025 Sergio Bedessi 30 June 2025 Cds Dopo quasi sette mesi dall’adozione del correttivo al Codice della Strada, il Ministero dell’interno fornisce alcuni “chiarimenti” (così è intestata la circolare del 25 giugno) su alcuni punti chiave della l. 25 novembre 2024, n. 177 precedentemente affrontati dalla prima circolare (“Prime disposizioni operative”) di ben novanta pagine del 20 dicembre 2024, firmata dallo stesso estensore dell’attuale. Punti affrontati La nuova circolare si occupa solamente di due punti, molto specifici, della riforma del codice della strada, in particolare: la maggiorazione dell’importo delle sanzioni con le tariffe non corrisposte relative alla zona a traffico limitato tariffata e alla sosta a pagamento; la sospensione della patente di guida prevista dall’art. 218-ter del codice della strada, ormai denominata non solo dall’uomo della strada, ma anche da chi ha scritto la circolare, “sospensione breve”. Riguardo il primo tema va ricordato come il legislatore della riforma, con le modifiche al c. 14 dell’art. 7 c.d.s., avesse adottato un particolare e astruso calcolo della sanzione in caso di superamento dei limiti temporali di sosta, ma anche il recupero della tariffa facendo afferire l’importo di questa all’interno della sanzione. Stessa cosa in caso di superamento del limite temporale relativamente alla circolazione in zona a traffico limitato tariffata, visti i nuovi commi 14-bis, 14-ter, 14-quater dell’art. 7 c.d.s.. Precedente interpretazione sul recupero delle tariffe di sosta e dell’accesso alle ZTL tariffate La circolare del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2024 dopo aver fatto riferimento agli articoli 202, 203 comma 2 e 208 c.d.s. specificava che (pag. 9 della precedente circolare) “…le somme delle tariffe non corrisposte diventano parte integrante dell’importo della sanzione seguendo, così, le regole di cui all’art. 202 cds relative al pagamento in misura ridotta, all’art. 203, comma 3 cds relative al sostanziale raddoppio delle sanzioni in caso di mancato pagamento o di pagamento oltre 60 giorni, nonché le regole di cui all’art. 208 cds relative alla devoluzione dei proventi delle sanzioni.”. In pratica la circolare asseriva che alla sanzione si sarebbe dovuto sommare anche il recupero della tariffa prevedendo per quest’ultima, così come per la sanzione originaria: lo “sconto” in caso di pagamento entro i primi cinque giorni; il raddoppio in caso di pagamento oltre i sessanta giorni; la devoluzione in bilancio seguendo le regole dell’art. 208 c.d.s.. Rischi di danno erariale conseguenti alla precedente interpretazione Chi scrive era stato all’epoca di parere contrario rispetto all’estensore della circolare in quanto lo spirito della norma non era aumentare la sanzione, bensì recuperare la tariffa non pagata utilizzando regole diverse da quelle civilistiche, troppo farraginose. Ne derivava dunque l’assurdità di far seguire alla tariffa recuperata le stesse sorti della sanzione, come invece lasciava intendere la circolare. Questo tanto più in presenza di un gestore esterno che avrebbe ben potuto esigere il ristorno dell’importo e vista l’esplicita e inequivoca previsione normativa che parla di “recupero della tariffa non corrisposta” sia a proposito della circolazione nella zona tariffata (art. 24 c. 1, lettera a, numero 2, l. 177/2024) sia riguardo alla sosta tariffata (art. 24 c. 1, lettera a, numero 3). Non si può fare a meno di notare che chi avesse seguito nei mesi passati l’interpretazione della prima circolare, dunque “scontando” insieme alla sanzione anche l’importo dovuto come recupero della tariffa non pagata qualora corrisposto nei primi cinque giorni dall’accertamento, potrebbe aver prodotto un danno erariale, appunto per la mancata, e non giustificata dalla legge, piena corresponsione della tariffa. La circolare interpreta il recupero della tariffa A questo punto il Ministero chiarisce, anche se in modo non totalmente esplicito, che il recupero tariffa, tanto in caso di sosta quanto in caso di circolazione in zona tariffata, non segue le stesse sorti della sanzione e dunque non deve essere “scontato” in caso di pagamento entro i cinque giorni, né deve raddoppiare trascorsi i sessanta giorni. Giocando sulle parole prima dice che “Come indicato nella predetta circolare, le somme delle tariffe non corrisposte diventano parte integrante dell’importo della sanzione, seguendo, così, le regole di cui agli art. 202, 203 e 208 del codice della strada.” poi rileva che “L’applicazione del principio è stata oggetto di interpretazioni disomogenee sul territorio nazionale”, per concludere, che le variazioni dell’importo della sanzione (lo “sconto” del 30% entro i primi cinque giorni e il raddoppio dopo i sessanta giorni) “non possono interessare anche la tariffa da recuperare”. Così argomenta il cambio di rotta: “Pertanto, quando nelle ipotesi in argomento è previsto che la tariffa non corrisposta venga recuperata attraverso la maggiorazione della sanzione edittale, occorre tenere in considerazione che quest’ultima venga preliminarmente determinata applicando le variazioni predette. Tuttavia, tali variazioni non possono interessare anche la tariffa da recuperare, il cui importo, dopo essere stato calcolato sulla base delle indicazioni normative in relazione all’entità del mancato pagamento, deve essere applicato a quello della sanzione calcolato secondo le predette variazioni. Infatti, la ratio delle nuove disposizioni è finalizzata al recupero della tariffa non corrisposta attraverso una modalità del tutto nuova che prescinde dall’attivazione della procedura esecutiva prevista per i crediti di natura civilistica e, pertanto, deve essere recuperata integralmente.”. Il cambio di rotta sulla “sospensione breve” della patente Riguardo il secondo tema affrontato dalla circolare, la “sospensione breve” introdotta dall’art. 218-ter del codice della strada, va innanzitutto ricordato che il nuovo art. 218-ter prevede per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio di punti inferiore a venti, qualora commettano un’infrazione tassativamente elencata, la sospensione della patente operata direttamente dall’organo di polizia per: sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui; quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti residui. La prima circolare chiariva che “Si tratta di una misura volta a disincentivare comportamenti pericolosi attraverso una procedura semplificata che consente l’applicazione della sospensione della patente direttamente agli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione”, dove “…presupposto per l’applicazione della sospensione breve è l’identificazione del trasgressore nel momento in cui è stata commessa la violazione”. Nell’ultima circolare, paradossalmente, si apre la strada all’applicazione della sospensione breve pure “…quando il conducente viene identificato al momento dell’accertamento anche se questo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione…”. Esempio non congruente del sinistro stradale In particolare si porta come esempio la “violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale”, scordandosi però che nel caso del sinistro stradale l’accertamento della violazione è sì successivo, ma l’identificazione del conducente avviene già al momento del sinistro e non in quello dell’accertamento dell’eventuale violazione. L’attuale circolare del 25 giugno entra quindi in palese contraddizione con la precedente dove diceva che “L’identificazione immediata del conducente, ai fini dell’applicazione della sospensione breve, non comporta, tuttavia, l’obbligo di contestare immediatamente la violazione” e lasciando quindi intendere che si sarebbe potuto procedere alla “sospensione breve” anche in pendenza dell’accertamento successivo. LEGGI ANCHE Correttivo Codice della Strada, 61 morti in meno Conclusioni Quando una norma è mal congegnata i tentativi di spiegarla in modo altalenante, che sembrano più sforzi di giustificazione ontologica che di interpretazione giuridico-operativa, non possono far altro che peggiorare la situazione per chi, come gli organi di polizia, deve comunque applicarla. Una circolare interpretativa, anziché enfatizzare quel che il legislatore voleva ottenere (e non ha ottenuto), meglio farebbe a identificare i punti di debolezza per quel che realmente sono, in questo modo tutelando l’intero sistema e gli operatori di polizia. Sergio Bedessi