Tutela dei minori, divieti di pubblicità delle bevande alcoliche

Tutela dei minori, divieti di pubblicità delle bevande alcoliche

Minori e alcol. Con la bella stagione le località turistiche si popolano di giovani e fioriscono locali che attirano un consistente numero di persone. La “movida”, termine sempre più utilizzato per descrivere quei fenomeni legati proprio alla concentrazione di persone in determinate zone, si trasforma spesso in “mala-movida” a causa soprattutto dell’elevato consumo di bevande alcoliche anche da parte di soggetti minorenni.

La Legge n. 125/2001

La “Legge Quadro in materia di Alcol e Problemi Alcolcorrelati” (n. 125/2001) mira a prevenire e contrastare i rischi legati al consumo di alcol, in particolare nei confronti dei minori.

Stabilisce diverse misure per tutelare la salute pubblica, con un’attenzione particolare alla protezione dei giovani, che sono considerati vulnerabili al consumo e agli abusi di bevande alcoliche.

Divieti per il consumo di bevande alcoliche

La legge stabilisce un principio fondamentale: la protezione della salute dei minori è un obiettivo prioritario.

In questo contesto, sono previsti due divieti espliciti (art. 14 – ter) riguardo al consumo di alcol da parte dei giovani.

Divieto di vendita e somministrazione di alcol ai minori di 18 anni.

La legge vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a chi non ha ancora compiuto 18 anni.

Questo divieto si applica sia agli esercizi pubblici (come bar, ristoranti, discoteche, etc.) sia alle attività di vendita al dettaglio in sede fissa (alimentari – supermercati – ipermercati) che su area pubblica.

La norma intende ridurre l’accesso dei minori alle bevande alcoliche e prevenire il consumo precoce di alcol, che è particolarmente dannoso per la salute e lo sviluppo psicofisico dei giovani.

Sanzioni per chi viola il divieto

Le violazioni di questi divieti comportano l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie oltre alla sospensione dell’attività di commerciale in caso di reiterazione.

Questo sistema di sanzioni mira a garantire il rispetto delle norme e a responsabilizzare i venditori di alcol.

Divieti sulla pubblicità di bevande alcoliche

Oltre al consumo, la Legge n. 125/2001 stabilisce anche norme rigorose per quanto riguarda la pubblicità delle bevande alcoliche, al fine di evitare che questa inciti al consumo da parte dei minori.

I divieti sono contenuti nell’art. 13 che nello specifico prevede:

  1. Divieto di pubblicità diretta ai minori (comma 2): La legge proibisce espressamente la pubblicità delle bevande alcoliche che: a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità; c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l’assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.”

Le campagne pubblicitarie non devono in alcun modo veicolare messaggi che possano attrarre il pubblico giovane.

Ciò include la pubblicità in televisione, sui social media, nei cinema, nelle riviste e in qualsiasi altro tipo di media che possa essere facilmente accessibile ai minori. Inoltre, la pubblicità di alcol non può utilizzare immagini o temi che possano risultare particolarmente allettanti per i giovani, come l’associazione con il divertimento o il successo sociale.

  1. Limitazioni sulla visibilità della pubblicità in luoghi frequentati da minori (comma 3): la legge stabilisce che la pubblicità di alcol deve essere limitata nei luoghi frequentati prevalentemente da minori, come scuole, parchi, e luoghi sportivi giovanili. Inoltre, l’esposizione di messaggi pubblicitari non può avvenire in modalità che possano facilmente influenzare il comportamento dei più giovani. Quali, ad esempio, eventi sportivi o musicali che hanno una forte attrazione sul pubblico minorenne.

  2. Divieto di pubblicizzare sulle emittenti radio-televisive bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19 (comma 4);

  3. Divieto di pubblicizzare bevande superalcoliche (comma 5): a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori; b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

Il comma 6 prevede le sanzioni.

Pubblicità nei locali prevalentemente frequentati da minori

Nonostante il primo comma dell’art. 13 faccia riferimento alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e alle agenzie pubblicitarie, e pertanto alla pubblicità da queste prodotta, un’attenzione particolare va data al comma 3 dello stesso articolo.

Questo recita “È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età”.

In base a tale disposizione viene da chiedersi se è legale la condotta di un bar che, essendo frequentato in modo prevalente da minori, pubblicizza bevande superalcoliche e propone le stesse in vendita a prezzi favorevoli di acquisito.

I cc.dd. chupito, shottini, o le altre denominazioni date a piccoli bicchieri di superalcolici che vengono generalmente bevuti tutti d’un fiato e offerti al prezzo di 1 o 2 euro, vengono spesso reclamizzati all’ingresso di locali pubblici.

Tali condotte possono configurare una forma di pubblicità che favorisce il consumo di bevande alcoliche.

Consumo che proprio la legge in questione tende a scoraggiare, in modo particolare da parte dei minori.

Alcuni comuni hanno inserito nei loro regolamenti violazioni specifiche per tali forme di vendita a condizioni favorevoli di bevande alcoliche.

E ciò al fine di bypassare eventuali dubbie interpretazioni della norma.

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Conclusioni

La Legge n. 125/2001 è una normativa di fondamentale importanza per la tutela della salute dei minori e per la prevenzione degli abusi alcolici.

Le sanzioni previste sono pensate per scoraggiare i comportamenti scorretti e garantire un ambiente più sicuro e salutare per i giovani, riducendo al contempo i rischi legati al consumo precoce di alcol.

La base comunque di una effettiva attività di prevenzione è la corretta informazione ed educazione sui problemi alcol correlati.

Ciò deve partire dalle famiglie e passare, oltre che per le istituzioni, anche per i gestori di quei pubblici esercizi che, per la loro localizzazione e per le forme di attività svolte, hanno fra la clientela prevalentemente soggetti minorenni.

Marco Rubegni