Autovelox, novità dalla conversione del Decreto Infrastrutture 2025

Autovelox, novità dalla conversione del Decreto Infrastrutture 2025

Novità Autovelox dal Decreto Infrastrutture 2025, approvato in via definitiva dal Senato il 16 luglio con 104 voti favorevoli e 67 contrari.

La relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa entro il 20 luglio, rendendo operative le nuove disposizioni che mirano a rivoluzionare la gestione degli autovelox nelle città italiane.

Autovelox, al via il censimento

Il decreto introduce una mappatura nazionale obbligatoria degli autovelox, con l’obiettivo, quindi, di contrastare l’utilizzo improprio dei dispositivi evidenziando la loro la funzione originaria, ovvero la sicurezza stradale.

Le principali novità riguardano:

  • obbligo di censimento: Comuni e enti di polizia stradale dovranno comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Tipo, marca e modello di ogni dispositivo; stato di conformità o omologazione.
  • i dati saranno pubblicati su una piattaforma telematica del MIT, accessibile ai cittadini e integrabile con app di navigazione

Timeline

Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, il MIT adotterà un decreto per definire il modello informatico di trasmissione.

Trascorsi 60 giorni dall’adozione del decreto attuativo, gli autovelox non censiti saranno illegittimi e non potranno più essere utilizzati

Impatti legali e urbanistici

La riforma ha implicazioni profonde:

  • le sanzioni emesse da dispositivi non registrati potranno essere contestate e annullate;
  • i Comuni dovranno rivedere i propri sistemi di rilevamento, pena la disattivazione di migliaia di apparecchi;
  • si apre la strada a ricorsi legali e a una maggiore responsabilizzazione degli enti locali.

L’emendamento in dettaglio

La Camera ha aggiunto un comma 3-bis all’articolo 5, convalidato al Senato.

Questo prevede che le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, c.d.s. (che si riferisce ai servizi di polizia stradale), facciano una comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La comunicazione è finalizzata alla pubblicazione, nell’apposita sezione del website istituzionale del medesimo Ministero, dei dati relativi alle
apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità
utilizzate ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana (art. 142 c.d.s.).

E ciò indicando per ogni dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato.

E’ previsto un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentito il Ministero dell’interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto.

Con tale decreto viene definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati.

E devono esservi pure indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fermi restando i requisiti di collocazione e uso, come anche di approvazione e omologazione delle apparecchiature previsti dalla legislazione vigente, la comunicazione è posta quale condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima.

Si prevede, infine, che la disposizione del terzo periodo del comma 3-bis acquisti efficacia decorsi 60 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.

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