Enforcement Legal Vecchia carta d’identità, addio. Lo impone l’Europa Maurizio Carv... 24 July 2025 Italia UE Per uno dei documenti più radicati nella storia del nostro Paese, che ha accompagnato gli italiani per quasi cento anni, è cominciato il conto alla rovescia. Tra poco più di anno, infatti, la carta d’identità italiana, la cui origine alligna nella prima metà del secolo scorso, andrà definitivamente in pensione. Dopo quasi un secolo di onorato servizio. Un documento quasi centenario Correva l’anno 1931 quando sulla Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia veniva pubblicato il regio decreto n. 773, ovvero il Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza. All’articolo 3 espressamente recitava: «Il podestà è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministro per l’interno. La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.» Alla base di quel provvedimento che conferiva al podestà, (l’organo monocratico istituito che a partire dal 1926 sostituì in tutti i comuni italiani gli organi elettivi quali il sindaco, la giunta e il consiglio comunale) il potere di rilasciare la carta d’identità, le cui origini risalivano addirittura agli Assiri, ci furono inizialmente ragioni legate essenzialmente alla pubblica sicurezza, in buona sostanza la necessità di esercitare uno specifico controllo sugli italiani. Con l’approvazione, il 6 maggio 1940, del Regolamento per l’esecuzione del Testo unico 773, forma e contenuto della carta d’identità, la cui finalità, come ribadito all’articolo 288, era di costituire «mezzo di identificazione ai fini di polizia» furono espressamente definite. In particolare, all’articolo 289 del Regolamento si specificò come essa dovesse contenere «la fotografia, a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni salienti.» Dopo la Repubblica All’indomani della proclamazione della Repubblica italiana la carta d’identità divenne un obbligo per tutti gli italiani, assumendo una forma che rimarrà pressoché identica fino al 2001, quando entrò in vigore, seppur in via sperimentale, un primo esemplare di carta d’identità elettronica (CIE). La CIE non mandò in pensione il modello cartaceo che rimase in auge, viaggiando affiancata al parente più tecnologico e conoscendo, addirittura, un rinnovato vigore nel bel mezzo della pandemia da Covid. Nel pieno dell’emergenza Coronavirus la carta d’identità cartacea non solo godette al pari di tutti gli altri documenti, digitali compresi, della proroga della validità fino al 31 agosto 2020 (la norma riguardava solo quei documenti con scadenza a partire dal 17 marzo 2020) ma essendo più rapida la sua emissione fu preferita in quel momento di oggettiva difficoltà in cui versava il Paese rispetto a quella elettronica. Ma quello, di fatto, è stato il canto del cigno della carta d’identità cartacea. Il Regolamento Europeo 1157/2019 Il 20 giugno 2019 il Parlamento e il Consiglio europeo emanavano il Regolamento 1157, atto con il quale si rafforzava significativamente la sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione, estendendo tali accorgimenti anche ai titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari in regime di libera circolazione. Alla base del provvedimento legislativo, i cui effetti non sarebbero stati di poco conto, c’era la consapevolezza delle istituzioni europee che l’intero impianto delle vecchie carte d’identità e dei permessi di soggiorno doveva essere considerato superato. Non tanto per mere questioni di editing, quanto per pressanti motivazioni in ordine alla sicurezza di tutti gli stati comunitari. Per Bruxelles non era più accettabile mantenere in vita le carte d’identità nazionali rilasciate dagli Stati membri e permessi di soggiorno per i cittadini dell’Unione. Documenti non solo recanti sistemi di anti frode datati, ma in molti casi totalmente inadeguati a fronteggiare le nuove e imprescindibili esigenze di sicurezza. Uniformità e sicurezza Il Regolamento, nello specifico, oltre a dettare norme identiche a tutti gli Stati sulla validità delle carte d’identità, ha introdotto per questa tipologia di documenti anche nuovi standard di sicurezza. Sistemi non solo più efficienti e in linea coi tempi in cui le frodi documentali sono aumentate ma, soprattutto uguali per tutti i paesi aderenti. È evidente che in un simile contesto per le carte d’identità cartacee, compresa la nostra, ovviamente, non c’è stato scampo. Agli occhi di Bruxelles i vecchi documenti risultavano troppo facili da falsificare, un rischio non più accettabile oggigiorno. Per questo il Regolamento europeo ha posto un limite temporale per tutte le carte d’identità cartacee. A partire dal 3 agosto 2026 non potranno più essere rilasciate, salvo contingenti motivi di assoluta urgenza. Inoltre, non potranno più essere utilizzate per l’espatrio, pur essendo ancora valide sul territorio nazionale come mezzo per l’identificazione. Insomma, dal 3 agosto del prossimo anno per la quasi centenaria carta d’identità italiana, che negli anni ha scandito i momenti più importanti della nostra vita, è arrivata la parola fine. Tra numeri, scadenze e procedure Per i possessori nostrani della carta d’identità cartacea è fatalmente iniziato il conto alla rovescia. Per gli oltre otto milioni di italiani possessori del vecchio documento d’identità, circa l’8% degli italiani, rimane poco più di un anno per passare dal cartaceo al digitale. Passaggio necessario se si vuole ancora usufruire integralmente della libertà di movimento nel territorio europeo. Il consiglio è di muoversi in tempo, di non attivarsi a ridosso della scadenza, considerando che in alcuni comuni le procedure per l’ottenimento della CIE (carta d’identità elettronica) non sono rapidissime. Pur rilasciata dal Ministero dell’Interno e fisicamente realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l’iter per la richiesta passa necessariamente attraverso i comuni italiani, ai cui sportelli devono essere presentate le domande specifiche. A proposito di scadenze, ricordiamoci che le carte d’identità, cartacea o digitale che siano, a partire dal 10 febbraio 2012, in virtù di quanto previsto dall’art. 7 del D.l. n. 5/2012, scadono il giorno del proprio compleanno, al netto, ovviamente, della validità che varia, invece, in relazione all’età del titolare: 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età; 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni; 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita per tutti gli altri. Maurizio Carvigno