Trasporto animali domestici, cosa prevede il Codice della Strada

Trasporto animali domestici, cosa prevede il Codice della Strada

Animali e uomini. Per questi ultimi è tempo di vacanze, di viaggi, di ferie agognate.

Per molti proprietari di animali domestici la partenza per le desiderate località di villeggiatura coincide con la scelta di muoversi in compagnia di Fido o Fuffi e per questo motivo un generale ripasso sulle corrette modalità di trasporto dei nostri amici a quattro zampe può risultare quanto mai utile.

Il corretto trasporto degli animali domestici su un veicolo

Uno delle questioni più annose relativamente al legame tra animali domestici e circolazione stradale è senza dubbio rappresentato dalla corretta collocazione di cani e gatti sui veicoli, tecnicamente anche altri animali, visto che una compiuta definizione di animale domestico non esiste.

Si tratta di una casistica che il vigente codice affronta esplicitamente, dedicando all’argomento uno esclusivo comma, il sesto nello specifico, dell’articolo 169, un’assoluta novità nell’ambito del diritto della circolazione.

Il precedente codice, infatti, quello entrato in vigore nel 1959 e rimasto in auge fino al 31 dicembre del 1992, all’argomento trasporto animali domestici non riservava alcuna norma, rimandando la questione al DPR n. 390/1954, il Regolamento di Polizia veterinaria, ancora oggi in vigore per quanto concerne la materia relativa agli animali non compresi nell’ambito domestico.

La norma statuita dal comma 6 del 169 Cds attualmente vieta, sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, “il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida”.

Tuttavia consentendo il trasporto di animali domestici in numero superiore a un’unità “custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

Meglio non rischiare

Dunque, il trasporto di un solo animale domestico, stando al dettato dell’articolo 169 è consentito, purché non rappresenti un impedimento o, peggio ancora un pericolo.

Nonostante normativamente permesso, trasportare un cane o, peggio ancora un gatto, senza le opportune gabbie o strutture similari, come sanno bene i proprietari di questi animali, è un azzardo che mette a rischio l’incolumità dell’animale, di tutti colori che alloggiano nel veicolo e degli utenti della strada in generale.

Gli animali domestici, anche quelli abituati a viaggiare in auto, sono esseri viventi che pur pacifici possono, in virtù di particolari situazioni (pensate a una brusca frenata, alle conseguenze di un sinistro stradale anche di lieve entità o, magari, a un reiterato uso del clacson) avere reazioni imprevedibili, costringendo magari gli stessi padroni o gli altri occupanti del veicolo ad adottare misure immediate con possibili conseguenze negative.

Meglio, quindi, al netto dell’esistenza o meno di un divieto specifico, far viaggiare i nostri animali in totale sicurezza, utilizzando quegli accorgimenti che garantiscono la loro e l’altrui incolumità.

Cosa si rischia per chi viola la norma

Da un punto di vista sanzionatorio le irregolarità relative al trasporto degli animali domestici all’interno di un veicolo sono svariate e tutte sanzionabili ai sensi del comma 10 dell’articolo 169.

Una prima e non infrequente illegalità è quella in cui l’animale, pur in una singola unità, costituisce intralcio o peggio ancora rischio.

Rientra in questa casistica, ad esempio, l’animale che viaggia sulle gambe di un passeggero o peggio ancora del conducente, o ai piedi di quest’ultimo e che impaurito per svariati motivi, mette in essere azioni incontrollate e incontrollabili con conseguenze pericolose.

O quei cani, più dei gatti, che per prendere aria viaggiano affacciati dal finestrino parzialmente o del tutto aperto, un’ipotesi, a prescindere dalle possibili conseguenze qualora l’animale cada dal veicolo in movimento, assolutamente vietata e dunque, sanzionabile.

Non è consentito anche trasportare animali non domestici, indipendentemente dal numero, un’ipotesi, tuttavia che necessiterebbe una compiuta definizione dell’aggettivo domestico che, ad oggi, di fatto, come già anticipato non esiste.

Sanzionabile, ovviamente, è anche il trasporto di più animali domestici non custoditi in gabbie o custoditi in modo non idoneo o collocati nel posteriore al vano guida senza l’obbligatoria rete o altro elemento divisorio.

Tutte queste violazioni sono punibili e prevedono la sanzione pecuniaria, con pagamento in misura ridotta di 87 euro e la decurtazione di n. 01 punto dalla patente di guida del conducente, sempre responsabile dell’illecito anche quando a bordo del veicolo vi fosse l’effettivo proprietario dell’animale.

Insomma, portiamo i nostri amati amici a quattro zampe in vacanza con noi ma facciamolo in modo sicuro, così facendo garantiremo la loro incolumità e quella di tutti.

Maurizio Carvigno