Lo Stato può acquisire immobili per rinuncia dal privato?

Lo Stato può acquisire immobili per rinuncia dal privato?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili (n. 23093 dell’11 agosto) ha affrontato l’annosa questione della rinuncia”abdicativa” del diritto di proprietà degli immobili.

La pronuncia, sollecitata da due rinvii pregiudiziali a opera dei Tribunali di L’Aquila e di Venezia, chiarisce l’indole di questo atto e i suoi effetti, chiarendone l’ammissibilità, bensì non escludendo un sindacato giudiziale in ipotesi eccezionali.

Il provvedimento fa luce sulle conseguenze per lo Stato e per i privati, specialmente in presenza di immobili gravati da vincoli o oneri significativi.

La questione dei “beni inservibili”

La fattispecie esaminata origina da due distinti contenziosi.

Il primo, pendente presso il Tribunale di L’Aquila, ha riguardato la rinuncia alla proprietà di alcuni terreni nel Comune di Bomba, ritenuti “sostanzialmente inservibili e privi di valore economico” a causa di un vincolo di pericolosità idrogeologica.

Le amministrazioni pubbliche (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia del Demanio) avevano richiesto la nullità dell’atto, sostenendo l’inammissibilità di una generica facoltà di rinuncia immobiliare.

Un secondo caso, analogo, proveniente dal Tribunale di Venezia, ha visto quale oggetto la rinuncia unilaterale a un immobile situato in un’area a rischio frana, con l’intento di trasferire i costi di gestione e le responsabilità allo Stato.

Ambedue i tribunali hanno ritenuto la questione di “grave difficoltà interpretativa” e suscettibile di porsi in numerosi giudizi, tanto da aver instaurato una vera e propria “prassi notarile”.

Per questo motivo hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., per ottenere un principio di diritto vincolante.

La rinuncia abdicativa è valida?

L’ordinanza di rinvio ha messo in evidenza due indirizzi dottrinali e giurisprudenziali contrapposti.

La tesi favorevole alla rinuncia abdicativa la definisce come un negozio giuridico unilaterale e non traslativo, che ha come unica funzione quella di dismettere il diritto di proprietà.

L’atto non richiede l’accettazione dello Stato, il quale acquisisce il bene a titolo originario, ovvero non derivante dal precedente proprietario, bensì per effetto di legge (art. 827 c.c.).

L’ulteriore orientamento, sostenuto dalle amministrazioni pubbliche, riteneva che la rinuncia non fosse ammissibile o che, al massimo, fosse possibile solo in ipotesi di “rinunce traslative o liberatorie”.

Si evidenziava l’assenza di un “sindacato di meritevolezza” dell’atto, che rischia di trasformare un atto di rinuncia in un “abuso del diritto” quando presenta l’unico scopo di trasferire oneri e costi alla collettività.

Si sosteneva pure che l’acquisto non fosse automatico, ma che lo Stato dovesse avere un potere di rifiuto.

Il principio di diritto

La Cassazione, dopo aver analizzato le argomentazioni e aver riunito i due procedimenti, ha enunciato un principio di diritto che condivide la tesi della piena ammissibilità della rinuncia abdicativa, bensì con delle precisazioni:

“La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c.”.

Come è considerato l’acquisto da parte dello Stato

L’acquisto da parte dello Stato risulta un “effetto riflesso” e non un “interno” della rinuncia.

Tuttavia, il sindacato di liceità dell’atto non è del tutto precluso.

La rinuncia non può essere considerata un “atto emulativo”, ovvero compiuto al solo scopo di nuocere a terzi, e deve essere sorretta da una ragione utilitaristica.

La Corte ha chiarito che l’atto di rinuncia non può essere considerato nullo solo perché è ispirato da scelte di “convenienza economica e di risparmio di spesa”.

La responsabilità per oneri o danni preesistenti all’atto di rinuncia continua a gravare sul rinunciante.

La pronuncia pone un tassello importante su una questione di grande attualità, bilanciando il diritto del proprietario di dismettere un bene oneroso con l’esigenza di tutelare gli interessi pubblici e l’equilibrio di bilancio.

Il ruolo dei Comuni

La sentenza della Corte di Cassazione fornita si concentra esclusivamente sull’acquisizione dei beni vacanti da parte dello Stato.

L’articolo 827 del Codice Civile, citato nel documento, stabilisce che i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno “spettano al patrimonio dello Stato”.

Il documento non tratta specificamente del ruolo dei Comuni in tale processo.

La norma di legge indica lo Stato come l’ente a cui tali beni sono devoluti, nonostante il pronunciamento citi pure alcune eccezioni in cui la proprietà spetta alle Regioni con statuto speciale.