Enforcement Legal Tempi duri per chi getta rifiuti dal finestrino Maurizio Carv... 01 September 2025 Cds Alzi la mano chi vedendo un automobilista buttare dal proprio veicolo un mozzicone di sigaretta, un fazzoletto o, peggio ancora, una bottiglietta, non abbia provato un giusto modo di disappunto verso quel gesto. Apparentemente piccolo, ma sinonimo di profonda inciviltà, di totale disinteresse verso l’ambiente, verso gli altri. Ebbene a quel nostro giusto, forte risentimento si aggiunge, molto spesso, la disarmante consapevolezza che quell’illecito rimarrà molto probabilmente impunito, visto che le possibilità che l’automobilista “zozzone” possa essere colto sul fatto dai tutori dell’ordine sono minime. Ma ora le cose cambiano e quella verosimile impunità potrebbe assume le forme di una probabile sanzione. Il Decreto Legge n. 116/2025 Lo scorso 9 agosto, dopo che il presidente Mattarella ha apposto la sua firma, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 116/2025 inerente “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”. Al netto del titolo, decisamente complesso, si tratta di un provvedimento legislativo di eccezionale importanza perché va a incidere in modo rilevante su una materia, quella degli illeciti legati ai rifiuti di stringente, drammatica attualità. Il decreto che, come tale, potrebbe essere modificato in sede di futura conversione in legge, consta di 12 articoli che apportano modifiche innanzitutto e in modo significativo al decreto legislativo n. 152/2006, noto anche come testo unico dell’ambiente, in buona sostanza la più importante norma ambientale. Ma il d.l. n. 116 è intervenuto anche sul codice penale, su quello di procedura penale, sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché sul d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, testo che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi dai propri dipendenti o amministratori, commessi per procurare vantaggio all’ente stesso. L’atto normativo voluto dal governo che ha previsto anche misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Inoltre ha novellato il codice della strada, introducendo novità che dovrebbero rendere la vita degli automobilisti maleducati, quelli che scambiano la strada per una gigantesca pattumiera, un minimo più complessa. La modifica dell’articolo 15 lettera f e f bis) del codice della strada L’articolo 7 del d.l. n. 116 è intervenuto a modificare l’articolo 15 del codice della strada, solo per quanto riguarda le lettere f e f bis). Nel caso specifico della lettera f) il legislatore statuendo che è vietato «fuori dai casi di cui all’articolo 20, di insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti» ha voluto restringere l’ambito della violazione. Questa consisteva nell’insudiciare o nell’imbrattare la strada alla sola fattispecie legata agli oggetti o ai materiali, escludendo il caso che tale azioni vietata si realizzi attraverso un rifiuto che come da definizione del Testo unico ambientale è «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.» Va precisato che sono due circostanze diverse. L’insudiciamento consiste nello sporcare la strada in modo meno marcato, senza determinare un danno permanente, si pensi, ad esempio allo spargimento del fango. L’insozzamento, invece, è un tipo di azione deturpante della sede stradale più marcata, con effetti più evidenti e duraturi tali da richiedere una pulizia più approfondita, come nel caso dello spargimento di olio) Dunque, se l’insudiciamento o insozzamento è determinato da oggetti o materiali, l’ambito di competenza è quello perimetrato dall’articolo 15 comma 1 lettera f) C.d.S., in situazioni diverse le norme di riferimento sono altre, dal già citato T.U. ambientale ai regolamenti di polizia urbana adottati dai singoli comuni. D’altra parte in ambito ambientale la contiguità tra varie norme è una circostanza che gli operatori ben conoscono, sapendo, altresì, come la scelta di quale norma adottare dipenda dalla fattispecie di illecito in cui si imbattono. Esclusione delle ipotesi ex articolo 20 C.d.S. Degna di nota è anche la precisazione che il legislatore opera nella nuova riscrittura della lettera f) dell’articolo 15 C.d.S. in merito all’esclusione dei casi previsti dall’articolo 20 C.d.S. Ovvero l’occupazione abusiva della strada, circostanza chiaramente non più sanzionabile ex articolo 15 comma 1 lettera f), in quanto non prevedente una circostanza di insudiciamento o insozzamento della strada, ma solo un’occupazione non consentita. Più semplice, oggettivamente, è la nuova veste della lettera f bis) dell’articolo 15. Ora così recita: «fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento» In questo caso il riferimento al rifiuto c’è, nell’accezione già menzionata. La violazione della nuova impostazione della lettera f bis) si concretizza solo fuori dai casi espressamente previsti dal Testo unico ambientale, quando il rifiuto non è pericolo e quando quest’ultimo viene depositato o gettato da un veicolo in movimento. La modifica dell’articolo 201 comma 5 quater C.d.S. Il decreto legge n. 116 ha provveduto a modificare un ulteriore articolo del codice della strada, il 201 introducendo il comma 5 quater. Si tratta di una modifica non marginale in quanto prevede che le modalità di accertamento e contestazione delle violazioni descritte nel comma 5-ter (introdotto all’indomani dell’entrata in vigore della Legge n. 177/2024) si applicano anche per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis). Ovvero il deposito o gettito di un rifiuto non pericoloso da un veicolo in sosta o in movimento. Il legislatore nella formulazione del nuovo comma 5 quater precisa che possono essere utilizzate immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati. In buona sostanza, il conducente che gettasse il consueto mozzicone di sigaretta dal finestrino o anche altro, mentre prima del 9 agosto, giorno di entrata in vigore del decreto legge, era pressoché sicuro di averla fatta franca. Ora se quell’illecito fosse stato ripreso da una telecamera, la possibilità che quello che prima ancora che un illecito è un atto in spregio all’ambiente e al senso civico, possa essere sanzionato è molto più probabile. Maurizio Carvigno