Misc Quando la sicurezza urbana si scontra con la responsabilità, la custodia degli arredi stradali secondo la Cassazione Laura Biarella 03 September 2025 L’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce la responsabilità del custode degli oggetti urbani nella governance della sicurezza stradale. Con un caso emblematico, su una caduta causata da un palo segnaletico abbandonato sul marciapiede, la pronuncia fissa i confini tra responsabilità oggettiva e caso fortuito, con implicazioni per la governance urbana. In un contesto urbano complesso, dove la gestione degli spazi pubblici diventa cruciale per la sicurezza e il benessere dei cittadini, la decisione della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22242, pubblicata il 1 agosto 2025) rappresenta una pietra miliare nel delineare i limiti della responsabilità civile per i danni causati da oggetti custodi di spazi pubblici. La vicenda, originata da una caduta su un palo abbandonato sul marciapiede di Roma, mette in luce come la sicurezza debba integrarsi con una precisa cornice giuridica. Responsabilità oggettiva e custodia urbana La Corte ha ribadito che la responsabilità del custode, come previsto dall’articolo 2051 del Codice Civile, è di natura oggettiva. Non serve dimostrare negligenza, bensì solo il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito. Tuttavia, il custode può liberarsi da tale responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile oggettivamente considerando. Il caso fortuito La pronuncia introduce un criterio dettagliato per valutare quando la responsabilità può essere esclusa a causa del comportamento della vittima. Se il danneggiato non ha adottato la dovuta cautela o non ha previsto l’ostacolo visibile, la responsabilità del custode può essere esclusa. Il sinistro era avvenuto in pieno giorno, con il palo ben visibile, e la Corte ha ritenuto che la distrazione del pedone fosse la causa principale dell’incidente. Il principio di diritto Il Comune, in qualità di custode degli elementi presenti negli spazi pubblici ai sensi dell’art. 2051 c.c., è responsabile in via oggettiva per i danni derivanti dalla custodia di tali cose, una volta dimostrato il nesso causale tra la cosa custodita e il danno subito dal cittadino. Tuttavia, la responsabilità del Comune può essere esclusa se questo prova la sussistenza del caso fortuito, ossia un evento imprevedibile e inevitabile oggettivamente considerato, che può consistere in un fatto naturale, in una condotta di terzi estranei o in un comportamento della vittima stessa. Nel caso in cui la causa sia la condotta della vittima, per escludere o ridurre la responsabilità del Comune si deve accertare che la vittima non abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela, e la sua condotta sia stata irragionevole o inaccettabile secondo criteri di regolarità causale probabilistica, mentre la prevedibilità astratta della condotta non è rilevante ai fini della responsabilità del Comune. In presenza di pericoli palesi e ben visibili, come nel caso della segnaletica abbandonata su un marciapiede in pieno giorno, la distrazione del pedone è causa esclusiva del sinistro, escludendo la responsabilità del Comune quale custode della cosa pubblica. Implicazioni per le città La pronuncia assume un valore strategico per le città intelligenti, dove la sicurezza degli spazi pubblici e la gestione degli elementi urbani (segnaletica, arredi, infrastrutture) devono essere progettati tenendo conto sia della prevenzione degli incidenti che delle responsabilità legali. Le amministrazioni pubbliche devono garantire la custodia e manutenzione efficiente degli oggetti urbani per tutelare i cittadini e ridurre rischi ed eventuali contenziosi. La decisione in disamina stabilisce un equilibrio tra la tutela del cittadino e la responsabilità del custode, imponendo alle smart city un modello di governance trasparente, attento e giuridicamente consapevole degli spazi pubblici. Emerge l’importanza della collaborazione tra tecnologia, pianificazione e normativa per una città realmente smart e sicura. SFOGLIA L’ORDINANZA