Ufficiale di Polizia Locale che procede allo sgombero, le responsabilità

Ufficiale di Polizia Locale che procede allo sgombero, le responsabilità

La nuova procedura di sgombero e la Polizia Locale

A distanza di quasi cinque mesi dall’adozione del d.l. 11 aprile 2025, n. 48 e a seguito della conversione dello stesso in legge (l. 9 giugno 2025, n. 80) è opportuno porre l’attenzione sul problema di responsabilità che la nuova procedura di sgombero delle abitazioni occupate pone in capo agli ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riferimento agli appartenenti alla Polizia Locale.

Complice la circostanza che la Polizia Locale è facilmente raggiungibile da parte del cittadino, essendo un organo di polizia incardinato nella struttura comunale, e vista la recente, e giustamente criticata perché pone gli organi di polizia alla pari di un servizio di traslochi, pubblicità di un partito politico di governo a favore della norma dell’art. 10, effettuata con messaggi eccessivamente spicci e draconiani (“Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore”), stanno aumentando a dismisura le richieste di sgombero.

Il cittadino si rivolge sempre più spesso alla Polizia Locale per ottenere la restituzione del proprio immobile indebitamente occupato, non sapendo però che lo sgombero è possibile solamente a determinate condizioni, che devono essere attentamente valutate da un ufficiale di p.g., e che potrebbero anche non ricorrere.

Dall’effettiva esistenza di tali condizioni nascono problemi di responsabilità nell’applicazione della nuova norma, accattivante per il cittadino, ma estremamente pericolosa per l’ufficiale di p.g. e quindi per l’appartenente alla Polizia Locale che riveste tale qualifica.

La procedura in sintesi

In estrema sintesi, l’art. 10 del d.l. n. 48/2025 dopo aver creato il reato (art. 634-bis c.p.), prima inesistente, di “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, ha inserito un nuovo art. 321-bis c.p.p. con la previsione, al comma 3, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinino all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile, reintegrando contestualmente il denunciante nel possesso.

Quindi, una volta acquisita la richiesta annessa alla querela nella quale si dichiara che l’immobile è l’unica abitazione che si ha a disposizione, l’ufficiale di p.g., effettuati una serie di accertamenti circa l’arbitrarietà dell’occupazione deve, “senza ritardo” come prevede la norma, procedere a ordinare l’immediato rilascio dell’immobile.

Qualora l’occupante assecondi l’organo di polizia e rilasci l’immobile, l’ufficiale di p.g. provvederà a reintegrare nel possesso il legittimo possessore se quest’ultimo è presente sul posto o, in alternativa, presidierà l’immobile finché non si presenterà il legittimo possessore per effettuare le operazioni tecniche necessarie, come il cambio della serratura.

In caso contrario, e dunque il rilascio non avverrà spontaneamente, l’ufficiale di p.g., previa autorizzazione del pubblico ministero, procederà all’accesso forzato e allo sgombero dell’immobile da parte degli occupanti con reintegro del legittimo possessore.

Le “pesanti” responsabilità per l’ufficiale della Polizia Locale

Quasi banale osservare che l’ufficiale di p.g. e dunque spesso l’appartenente alla Polizia Locale che riveste tale qualifica si vede caricato di un bagaglio di pesanti responsabilità.

Innanzitutto, perché deve accertare che l’immobile sia effettivamente l’unica abitazione a disposizione di chi la reclama, altrimenti non ci sarebbero le condizioni per procedere, e se lo si facesse ci si assumerebbe una ben grave responsabilità, col rischio di vedersi richiedere ingenti danni dall’occupante, anche se abusivo.

Poi, perché l’ufficiale di p.g. può vedersi accusato di non aver provveduto con la necessaria sollecitudine vista la stringente previsione normativa “2. … gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55.”, anche qui con il rischio di vedersi arrivare una richiesta di danni, questa volta dal legittimo possessore dell’immobile.

Infine, perché la fase materiale dello sgombero può presentarsi particolarmente difficoltosa dal punto di vista della gestione operativa, quindi con notevoli rischi per il personale impiegato nella stessa, specialmente quando non si utilizza un adeguato contingente di personale, dunque con una ricaduta di responsabilità ancora sullo stesso ufficiale di p.g.

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Come tutelarsi?

A questo punto si pone il problema: come può l’ufficiale di p.g. e, in particolare, l’ufficiale della Polizia Locale, tutelarsi?

Considerati gli opposti interessi (del legittimo possessore e dell’occupante), le aspettative (del legittimo possessore) incentivate anche da improvvide ed enfatiche pubblicità della nuova norma, e la necessità di tutelare la sicurezza dei lavoratori subordinati, l’ufficiale della Polizia Locale investito della procedura di sgombero, non potendo certo evitare di compiere il proprio dovere, non potrà fare altro che tutelarsi verbalizzando accuratamente ogni fattore, compresi quelli organizzativi, che abbiano consentito, ritardato o all’opposto impedito l’esecuzione dell’intervento richiesto.

Sergio Bedessi