Smart Road Gara pubblica per la gestione di rifiuti speciali, TAR annulla l'esclusione Laura Biarella 19 October 2025 Il TAR Sardegna ha annullato un’esclusione dalla gara pubblica per la gestione di rifiuti speciali. Un pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha annullato l’esclusione di un’operatore economico da una procedura d’appalto per il servizio di gestione dei rifiuti speciali. Ha rilevato un travisamento fattuale da parte della Stazione Appaltante. La sentenza sottolinea l’importanza del rispetto rigoroso della lex specialis di gara, anche nelle procedure semplificate. Riconosciuto il risarcimento del danno da perdita di chance. La controversia sull’affidamento del servizio di gestione rifiuti Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sardegna, con la sentenza depositata il 3 ottobre 2025, ha accolto il ricorso presentato da un’azienda operante nel settore ambientale. Il verbale di aggiudicazione è stato annullato e, conseguentemente, l’esclusione della ricorrente da una procedura di gara. La procedura, indetta da un Reparto dell’Aeronautica Militare per l’affidamento del “Servizio a somministrazione di raccolta ed avvio alle operazioni di recupero, smaltimento o deposito… dei Rifiuti Speciali pericolosi e non”, era stata aggiudicata a un’altra impresa. La ricorrente era stata esclusa per presunto mancato rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico in materia di sicurezza e tracciabilità dei rifiuti e di conformità normativa degli impianti dichiarati. L’amministrazione resistente aveva ritenuto l’offerta dell’esclusa non conforme in quanto l’impianto principale di incenerimento indicato non avrebbe garantito la capacità di trattamento della totalità dei rifiuti speciali richiesti. La chiarezza della lex specialis ignorata Il TAR ha smontato le motivazioni alla base dell’esclusione, evidenziando un palese errore fattuale e l’inosservanza della lex specialis da parte della Commissione di gara. Il Collegio ha osservato che il Capitolato Tecnico, al punto 1.8, consentiva esplicitamente di indicare, quali impianti di trattamento, sia quelli autorizzati al trattamento definitivo (attività da R1 a R11 o da D1 a D12), sia quelli autorizzati allo stoccaggio o operazioni intermedie (attività R12-R13 o D13-D14-D15). L’impresa ricorrente aveva tempestivamente comunicato alla Stazione Appaltante la disponibilità non solamente di un impianto di incenerimento (trattamento definitivo), bensì pure di un impianto di deposito preliminare (trattamento intermedio) autorizzato con una specifica Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Questo impianto di stoccaggio era autorizzato a gestire tutti i codici CER previsti dalla gara. Requisiti di proprietà e tracciabilità dei rifiuti Il TAR ha ritenuto illegittima la contestazione della Stazione Appaltante in merito alla circostanza che un impianto fosse in concessione e non di proprietà diretta. La sentenza chiarisce che il Capitolato Tecnico si limitava a richiedere che l’impianto fosse munito di specifica autorizzazione, senza imporre l’obbligo di esserne titolari o proprietari. Sulla tracciabilità dei rifiuti, il Tribunale ha ricordato che il Capitolato Tecnico prevedeva già un meccanismo di garanzia: nel caso di ricorso a impianti di solo stoccaggio, il fornitore doveva farsi rilasciare e trasmettere all’Amministrazione una “dichiarazione di avvenuto trattamento finale” e un’autocertificazione di manleva. Le modalità offerte dalla ricorrente erano, quindi, pienamente conformi alle regole di gara. Affidamento diretto e danno da perdita di chance Il TAR ha respinto l’eccezione dell’Amministrazione, secondo cui, trattandosi di una procedura di affidamento diretto (art. 50, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 36/2023). Le valutazioni sarebbero state puramente discrezionali e insindacabili. La sentenza ha ribadito che anche in queste ipotesi la scelta discrezionale non sfugge al sindacato di legittimità. È ciò quando risulta manifestamente illogica, arbitraria o frutto di travisamento dei fatti. Dato che il servizio risultava già concluso e in virtù dell’ampia discrezionalità residua della Stazione Appaltante in una procedura di affidamento diretto, il TAR ha escluso la possibilità di subentro nel contratto. Ha invece riconosciuto all’impresa ricorrente il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance (opportunità), qualificata come “seria e consistente”. La società aveva infatti offerto il ribasso maggiore e i concorrenti erano solo due. Il Collegio ha fatto ricorso alla condanna sui criteri, stabilendo che il danno debba essere liquidato in via equitativa e onnicomprensiva. La misura non è superiore al 3% dell’importo a base d’asta (al netto dei costi non soggetti a ribasso). Aggiunti rivalutazione monetaria e interessi legali. L’Amministrazione è stata condannata a formulare la proposta risarcitoria entro 60 giorni. La sentenza rappresenta un importante monito per le Stazioni Appaltanti. È richiamato l’obbligo di un’attenta e fedele applicazione delle proprie regole di gara. Così scongiurando interpretazioni restrittive o travisamenti documentali che possano ledere la par condicio tra i concorrenti.