Smart mobility e autonomia digitale, la Corte Costituzionale boccia il Foglio di Servizio Elettronico NCC

Smart mobility e autonomia digitale, la Corte Costituzionale boccia il Foglio di Servizio Elettronico NCC

La Sentenza n. 163 della Corte Costituzionale annulla i punti chiave del decreto sul Foglio di Servizio Elettronico (FDSE) per il Noleggio con Conducente (NCC).

La Corte ha stabilito che lo Stato ha ecceduto la propria competenza sulla “tutela della concorrenza” imponendo vincoli sproporzionati (come l’obbligo di un intervallo di 20 minuti e l’uso esclusivo di un’app ministeriale), invadendo in tal modo la competenza regionale sul “trasporto pubblico locale”.

Il pronunciamento stabilisce un principio fondamentale sulla neutralità tecnologica e il rispetto dell’autonomia locale nell’e-government.

Conflitto costituzionale

La modernizzazione dei servizi di mobilità urbana passa inevitabilmente tramite la digitalizzazione e la tracciabilità.

Tuttavia, l’introduzione di strumenti come il Foglio di Servizio Elettronico (FDSE) per il Noleggio con Conducente (NCC), se gestita in modo centralizzato, può generare frizioni con le autonomie territoriali.

È il caso risolto dalla sentenza n. 163, che ha visto la Regione Calabria promuovere un conflitto di attribuzione contro lo Stato, mettendo in discussione la legittimità del Decreto Interministeriale n. 226/2024 e delle relative Circolari attuative.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che lo Stato, nel perseguire il legittimo obiettivo di tutelare la concorrenza tra NCC e Taxi, ha superato i limiti della sua competenza esclusiva, invadendo la sfera residuale delle Regioni sul “trasporto pubblico locale”.

Principio di proporzionalità contro i nuovi “vincoli di rimessa”

La Corte ha ribadito che l’esercizio della competenza statale trasversale (“tutela della concorrenza”) non può imporre oneri sproporzionati all’attività economica, specie se questi comprimono le attribuzioni regionali.

La Consulta ha in particolare annullato due vincoli operativi fondamentali che limitavano l’efficienza del servizio NCC, ritenendoli una surrettizia riproposizione di obblighi già censurati:

  • vincolo temporale dei 20 minuti: l’obbligo di far trascorrere almeno 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC per le corse fuori dalla rimessa (Modello B) è stato ritenuto sproporzionato rispetto al fine antielusivo. Questo intervallo minimo, combinato con altri divieti, costringeva il vettore a stazionare “a vuoto” o a rientrare in rimessa, ripristinando di fatto quel “vincolo di rientro” già dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 56/2020,
  • esclusione dell’intermediazione indiretta:è stata annullata la previsione che impediva la stipula di contratti di durata (Modello C) a soggetti che svolgono, anche solo in via indiretta, attività di intermediazione (es. alberghi, agenzie di viaggio, tour operator). La Corte ha ritenuto che tale divieto comprimeva indebitamente l’autonomia contrattuale di soggetti che forniscono servizi essenziali all’utenza turistica, eccedendo il fine di prevenire la concorrenza sleale.

Difesa della neutralità tecnologica

L’aspetto più rilevante per il comparto smart city e l’innovazione digitale è la censura all’obbligo di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale per la gestione del FDSE.

La Corte ha accolto la doglianza, affermando che l’opzione di imporre un sistema centralizzato e proprietario è eccedente e sproporzionata.

Le finalità di controllo e antielusive, infatti, avrebbero potuto essere garantite attraverso soluzioni alternative:

“Le attività di controllo, infatti, possono ben essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e dell’autonomia organizzativa degli operatori economici… [come] l’adozione di sistemi aperti o interoperabili gestiti da soggetti certificati e accessibili alle autorità su richiesta…”

La Corte Costituzionale ha sancito il principio di neutralità tecnologica anche nella regolamentazione dei servizi pubblici locali.

L’Amministrazione, nel definire le specifiche tecniche digitali, non deve favorire soluzioni proprietarie ed escludenti, bensì promuovere interoperabilità e flessibilità per non ostacolare la concorrenza e l’innovazione.

Implicazioni per la governance della mobilità locale

La pronuncia in disamina non si limita ad annullare una serie di norme, ma stabilisce una chiara linea di demarcazione nella governance dei servizi digitali in Italia:

  • rafforzamento dell’autonomia regionale: La Corte riconosce alle Regioni la piena facoltà di regolamentare le modalità di esercizio del servizio NCC, un aspetto che era stato indebitamente sottratto dall’eccessiva regolamentazione statale,
  • monito alla centralizzazione digitale: il Governo centrale deve adottare sistemi di e-government che siano aperti, interoperabili e che non impongano di fatto un monopolio digitale, un principio fondamentale per lo sviluppo sostenibile e intelligente delle città.

La Consulta ha inviato un messaggio forte: la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è necessaria, ma deve avvenire nel rispetto dell’ordinamento costituzionale e dei principi di proporzionalità e neutralità tecnologica, garantendo una smart mobility efficiente e democratica.