Cade al mercato per una buca, esclusa la responsabilità del Comune

Cade al mercato per una buca, esclusa la responsabilità del Comune

Tra le bancarelle e la folla di un mercato nel Comune di Formia, una donna cadde rovinosamente e si fratturò il collo del femore.

Sosteneva che la causa della caduta fosse una buca non visibile e non segnalata nella pavimentazione.

Con un atto di citazione notificato nel marzo 2011, la donna chiamò in causa il Comune chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Il Comune si difese respingendo ogni addebito e chiamò in causa la società incaricata della manutenzione di strade e piazze, in virtù di un appalto che prevedeva la responsabilità diretta dell’impresa per eventuali danni a terzi.

Anche la società, una volta chiamata in causa, negò qualsiasi colpa, ipotizzando anzi una corresponsabilità della donna, che avrebbe potuto evitare la caduta prestando maggiore attenzione.

Dopo l’istruttoria, condotta con testimonianze e consulenza tecnica, nel 2019 il Tribunale di Latina respinse la domanda, ritenendola infondata e condannando la donna al pagamento delle spese legali.

L’appello e il ricorso per Cassazione

La donna non si arrese e portò la questione davanti alla Corte d’Appello di Roma, ma anche in secondo grado la sua richiesta venne rigettata.

Per i giudici capitolini “era da ritenere sussistente il caso fortuito, previsto dall’art. 2051 c.c., escludente la responsabilità del custode, Comune di Formia, stante l’accertata negligenza della danneggiata”.

Nessuna responsabilità – dunque – per il Comune.

La donna presentò ricorso per Cassazione.

Lo “statuto della responsabilità del custode

Chi vuole invocare la responsabilità per cose in custodia deve avere ben a mente che le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno formulato ciò che ora è conosciuto come lo “statuto della responsabilità del custode”.

Con questa espressione si pone riferimento a una celebre sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione (30 giugno 2022, n. 20943), ove il Collegio ha delineato i punti cardine di questo istituto giuridico che, per molti aspetti, ha spesso generato opinioni contrastanti.

L’art. 2051 c.c. sancisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

In estrema sintesi, le Sezioni Unite hanno chiarito i principali aspetti della disciplina.

  • La responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto.
  • Il criterio di imputazione della responsabilità prescinde da qualunque connotato di colpa.
  • Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità.
  • Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento.
  • Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.

Come liberarsi della responsabilità da cose in custodia?

Accertata la sussistenza di un rapporto di custodia, l’unico modo per escludere la responsabilità del custode è la prova del caso fortuito.

Il “caso fortuito” può assumere diverse forme.

  • Può derivare da un fatto naturale (ad esempio, un evento atmosferico eccezionale).
  • Può originare da una condotta di un terzo estraneo sia al custode che al danneggiato.
  • Può essere frutto di un comportamento della stessa vittima.

Se il caso fortuito coincide con la condotta del danneggiato, occorre verificare:

  • se la vittima avrebbe potuto prevedere o evitare il danno con un comportamento più attento;
  • se abbia rispettato il dovere generale di cautela.

La responsabilità del custode va esclusa del tutto quando la condotta del danneggiato rappresenti un comportamento irragionevole o anomalo, del tutto imprevedibile secondo le normali regole della causalità.

La buca poteva essere vista!

La Cassazione condivide le argomentazioni della Corte d’Appello.

Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado hanno infatti riconosciuto l’esistenza del caso fortuito, ritenendo che la disattenzione della vittima fosse sufficiente a interrompere completamente il nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso.

Dagli accertamenti è emerso che la buca, lunga circa 30-40 centimetri e “profonda quanto un piede con scarpa”, era chiaramente visibile al momento del sinistro, avvenuto in pieno giorno.

Inoltre, l’intera area del mercato si presentava non asfaltata, sconnessa e in condizioni di evidente degrado, tanto da rendere prevedibile la presenza di avvallamenti o irregolarità del terreno.

In un simile contesto era richiesto all’utente un comportamento particolarmente prudente, non potendosi fare affidamento su un’apparente regolarità della superficie calpestabile.

I giudici d’appello hanno ritenuto che la caduta fosse dovuta unicamente alla condotta imprudente della donna, la quale, con maggiore attenzione, avrebbe potuto evitare l’incidente.

Tesi condivisa dalla Cassazione.

Di conseguenza, il comportamento della vittima è stato considerato causa esclusiva del sinistro, tale da interrompere il rapporto causale con la cosa oggetto di custodia, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione su eventuali profili di colpa del Comune.

Una Smart City deve curare il proprio territorio, ma non si insegua l’utopia!

La sentenza in esame sollecita una riflessione: si auspica che le città siano all’avanguardia e abbiano le proprie strade intonse e prive di buche e sia assente qualsivoglia irregolarità.

Ma non si cerchi l’utopia (!)

Quando si parla di strade, è ovvio che le interazioni con l’utenza e le intemperie del clima possono mettere a dura prova la resistenza del manto stradale; per tale ragione è impossibile pretendere che in ogni istante sia perfetta.

E di ciò devono essere ben consci anche i cittadini che, di fronte a strade sconnesse, devono fare la loro parte e prestare attenzione a eventuali buche.

La giurisprudenza – ormai – non ha dubbi: anche il pedone gioca un ruolo fondamentale per la sicurezza della strada.

 

Filippo Bisanti