Locazioni brevi, stop al check-in da remoto

Locazioni brevi, stop al check-in da remoto

Stop al check-in da remoto, il Consiglio di Stato ha ribadito l’obbligo di identificazione de visu per le locazioni brevi.

La Circolare Ministeriale è stata convalidata, così affermando che la sicurezza pubblica è prioritaria sulla semplificazione digitale.

Il settore extralberghiero deve quindi adattarsi agli obblighi immutati dell’art. 109 T.U.L.P.S.

Sentenza che riforma la semplificazione digitale

La III Sezione del Consiglio di Stato il 21 novembre ha emesso una sentenza (n. 9101/2025) destinata a ridefinire le procedure di accoglienza nel settore delle locazioni brevi e delle strutture ricettive extra-alberghiere in Italia.

I giudici hanno accolto l’appello del Ministero dell’Interno, ribaltando la precedente sentenza del T.A.R. per il Lazio, e hanno respinto integralmente il ricorso presentato dalla Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera (F.A.R.E.).

Hub della controversia risiedeva nella Circolare prot. n. 38138 del 18 novembre 2024, con la quale il Ministero dell’Interno aveva escluso la legittimità delle procedure di check-in da remoto, ritenendole non conformi alla ratio dell’Art. 109 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Immutato obbligo di sicurezza pubblica

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’obbligo di identificazione degli ospiti da parte dei gestori delle strutture ricettive, previsto dall’art. 109 T.U.L.P.S. sin dal 1931, non è mai stato abrogato da successivi interventi normativi di semplificazione.

In particolare, il D.L. n. 201/2011 (“Decreto Monti”) ha solamente semplificato le modalità di comunicazione delle generalità alle Questure (passando dall’invio cartaceo a quello telematico), bensì non ha eliminato la necessità per il gestore di effettuare un accertamento concreto.

La sentenza chiarisce che il gestore è tenuto a verificare:

  • che gli ospiti siano muniti di un documento di identità idoneo ad attestarne l’identità,
  • la corrispondenza tra le generalità della persona alloggiata e quelle attestate nel documento di identità.

Questa verifica, necessaria ai fini della sicurezza pubblica (la ratio della norma), deve essere effettuata de visu, o con mezzi tecnologici equivalenti in grado di accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento.

Le pratiche di check-in da remoto che si limitano alla semplice acquisizione e trasmissione di documenti, senza alcun controllo visivo, sono dunque ritenute insufficienti e vanificano lo scopo di pubblica sicurezza.

La Circolare è un atto interpretativo, non innovativo

Un elemento chiave della decisione è la qualificazione della Circolare ministeriale.

I giudici l’hanno considerata un atto interno a valenza meramente interpretativa, destinato a fornire indirizzi operativi ai Prefetti e ai Questori, senza introdurre nuovi obblighi giuridici o limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata.

L’obbligo di identificazione de visu non è stato reintrodotto dalla Circolare, ma era già e ininterrottamente vigente nell’ordinamento.

In virtù di indole siffatta, la Circolare non poteva essere direttamente impugnata da F.A.R.E. per carenza di interesse, un’eccezione che il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata.

Nessuna disparità di trattamento concorrenziale

La Federazione ricorrente aveva lamentato che l’obbligo de visu avrebbe causato una “pesantissima contrazione degli affari” a illegittimo vantaggio delle strutture alberghiere.

Il Consiglio di Stato ha rigettato tale tesi, ribadendo che:

  • la normativa di sicurezza si applica uniformemente a tutte le strutture ricettive, incluse le locazioni brevi, per effetto dell’interpretazione autentica fornita dall’art. 19-bis del D.L. n. 113/2018,
  • nelle strutture alberghiere, è l’addetto al desk che effettua la verifica de facto del documento, una procedura analoga a quella richiesta ai gestori degli affitti brevi.

Non essendoci disparità di obblighi tra i settori, non sussiste alcun svantaggio concorrenziale o effetto discriminatorio.

Appello alla responsabilità dei gestori

La sentenza costituisce un richiamo alla responsabilità del gestore di qualsiasi struttura ricettiva (alberghiera ed extralberghiera) nel fungere da filtro essenziale per la prevenzione di rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Collegio ha anche sottolineato che la misura, sebbene non possa sventare ogni eventuale accesso non autorizzato di terzi, ha una chiara valenza ostativa e deterrente.

Le motivazioni addotte dal Ministero dell’Interno, che facevano riferimento all’intensificazione delle locazioni brevi in vista di grandi eventi (quali il Giubileo) e alla complessa congiuntura internazionale, sono state ritenute basate su un fatto notorio che non necessitava di ulteriore istruttoria.

La pronuncia stabilisce che l’esigenza di modernizzazione e semplificazione dei processi non può prevalere sul presidio di legalità e sicurezza garantito dall’identificazione de visu.