Enforcement Autovelox. To control speed or not to control speed, that is the question… Sergio Bedessi 26 November 2025 Cds Autovelox, ancora autovelox. Il dilemma quotidiano dei Comandanti della Polizia Locale è: continuare o meno i controlli della velocità con strumenti approvati ma non omologati, alla luce della giurisprudenza della Cassazione (ordinanza n. 10505/2024) che distingue tra approvazione e omologazione? Molti Comuni hanno sospeso l’uso delle strumentazioni, mentre altri proseguono per ragioni di prevenzione. Il timore principale riguarda il possibile danno erariale derivante dai ricorsi. La Corte dei conti (deliberazione n. 113/2025/PAR) ha chiarito che la questione non rientra nella contabilità pubblica e non può interferire con l’interpretazione della Cassazione. In pratica, i controlli possono continuare senza rischio di danno erariale, soprattutto nei grandi enti, dove le entrate da sanzioni superano ampiamente le spese dei ricorsi. Tuttavia, la scelta rimane politica e richiede il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale per legittimare l’attività preventiva. L’amletico dubbio, da Shakespeare al controllo della velocità tramite strumentazioni Si ripropone ormai quotidianamente il dilemma che il comandante della Polizia Locale si pone, magari pressato dall’amministrazione comunale: continuare a utilizzare gli strumenti di controllo della velocità, malgrado la contraria giurisprudenza di Cassazione, oppure interromperli? La recente e reiterata giurisprudenza di legittimità (a partire dall’ormai famosa ordinanza della Corte di Cassazione Civile Sez. II, n. 10505/2024) continua a sostenere, giustamente, che l’approvazione non è l’equivalente dell’omologazione, con riferimento agli strumenti di controllo della velocità. Di contro, mentre molti Comuni (Polizie Locali) hanno spento in via cautelare le strumentazioni di controllo in postazione fissa e non utilizzano più quelle in postazione mobile, altri Comuni continuano, altrettanto giustamente, a proseguire l’attività di repressione, ben consci dell’importanza della prevenzione al di là delle diatribe interpretative. I dubbi dei Comandanti della Polizia Locale Lo fanno però fra dubbi e paure, la più importante delle quali è quella di provocare un danno erariale, con le conseguenti responsabilità del caso, a carico del comandante. In questo momento ogni dirigente/responsabile della Polizia Locale ha in testa questo pensiero: se continuo i controlli, malgrado la giurisprudenza mi dica che gli strumenti solo approvati e non omologati non sono conformi alle norme del codice della strada, ho un alto rischio di ricorsi, con forte probabilità di soccombenza in giudizio e conseguente pagamento delle spese di giudizio, non solo proprie, ma anche della parte avversa. Da qui la probabilità di essere chiamato a rispondere di aver provocato un danno erariale essendo la soccombenza prevedibile. È veramente così? In realtà no. Va infatti condotto un ragionamento molto più articolato che può servire a rasserenare chi decide di continuare i controlli sulla velocità. La situazione ambigua È evidente come non esistono al momento strumenti omologati per la funzione metrologica (perché tale è) di rilevamento della velocità. Non sono mai esistiti per la semplice ragione che il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti non ha mai provveduto alle omologazioni, che ha sempre sostituito con le approvazioni. Lo sanno bene i funzionari ministeriali e lo dovrebbe sapere bene anche lo stesso Ministro che, a più riprese, ha attaccato i Comuni e le Polizie Locali, “ree” di effettuare i controlli con gli strumenti non omologati (dal Ministero!). A ben guardare chi si scandalizza è in realtà il vero responsabile della situazione e potrebbe ben risolverla, finalmente adottando le regole per l’omologazione, prevedendo magari una misura derogatoria e temporanea, ma si guarda bene dal trovare una soluzione ragionevole e pratica. La richiesta di parere alla Corte dei conti Recentemente la Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 113/2025/PAR si è espressa sull’argomento, a questo chiamata dalla richiesta di parere di un Comune. Il Comune di Montefiascone dopo aver interpellato in data 9 settembre 2025 il Consiglio per le Autonomie Locali, aveva trasmesso una richiesta di parere alla Corte dei conti in funzione consultiva circa la continuazione dei controlli sulla velocità con strumenti non omologati, ma approvati. Richiamandosi all’ultima giurisprudenza e ai chiarimenti forniti dal Ministero dell’interno del 23 gennaio 2023, il Comune di Montefiascone chiedeva di sapere se: “1. È legittimo per il nostro comune continuare ad eseguire accertamenti automatici della velocità, considerando le pronunce della Cassazione e il parere del Ministero dell’Interno? Le spese liquidate dal giudice di pace a favore di ricorrenti nei casi di annullamento dei verbali possono configurare un danno erariale per l’ente comunale?”. LEGGI ANCHE Autovelox, la Corte dei Conti “salva” i Comuni: nessuna responsabilità contabile. Ma il vuoto normativo resta La risposta della Corte: i preliminari La Corte dei conti ha preliminarmente ricordato quali sono le funzioni della stessa con riferimento ai pareri in materia di contabilità pubblica, e di come le richieste debbano riguardare quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale ed astratto e non specifici. Ha in questo senso escluso che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano diventare organi di consulenza generale delle autonomie locali, perché in tal caso andrebbero a ingerirsi nell’esercizio concreto dell’attività amministrativa. La Corte ha peraltro riconosciuto, richiamandosi alla deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010 (Corte dei conti – Sezioni riunite) che fra i propri poteri esiste anche una funzione consultiva “dinamica”, “…in grado di comprendere non solo la gestione del bilancio, ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e gli equilibri di bilancio nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica…” Nello specifico Riguardo al tema trattato mentre la Corte dei conti riconosce come il fatto che l’attività comporti “direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”, questo non sia sufficiente a far rientrare tale attività nell’ambito oggettivo della funzione consultiva affidata alla Corte dei Conti e che “la funzione consultiva della Corte dei conti […] non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari”. Con questa affermazione la Corte dei conti intende ribadire che non può contrapporsi all’interpretazione – riguardo l’uso degli strumenti di controllo della velocità – della Corte di Cassazione) specificando: “La richiesta di parere riguarda l’interpretazione di norme sul rilevamento dei limiti di velocità stradale che, lungi dal coinvolgere profili di contabilità pubblica, attiene alla materia del codice della strada.”. Anzi utilizza proprio la presenza di “pronunce di organi giurisdizionali di ordini diversi” per ritenerla “un indicatore sintomatico della sostanziale estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica” concludendo che la materia dei controlli della velocità tramite strumentazioni, omologate o approvate che siano “riguarda solo tangenzialmente la materia della contabilità pubblica”. Conclusione pratica sulla continuazione dei controlli In parole povere la Corte dei conti sta dicendo che i controlli della velocità tramite strumentazioni, omologate o solo approvate che siano, e quindi anche la spesa relativa al contenzioso, esulano da un giudizio della stessa Corte. Si tenga conto che un sondaggio effettuato da chi scrive è emerso che i Comuni grandi (e non solo, anche lo Stato!) continuano imperterriti a utilizzare gli strumenti di controllo della velocità, al di là della giurisprudenza di legittimità in questo momento negativa rispetto a tale tematica. Perché lo fanno tranquillamente? Perché sono consci che non è possibile generare un danno erariale, almeno fin tanto che la spesa complessiva relativa ai ricorsi (per i quali c’è un’alta percentuale di soccombenza) non supererà la spesa dell’incassato complessivo, cosa pressoché impossibile, quanto meno sui grandi numeri. In definitiva, coniugando questi due principi (l’interesse solo tangenziale del tema per la magistratura contabile, l’impossibilità matematica di spendere più per ricorsi di quanto si incassa dalle sanzioni) si può affermare che quanto meno negli enti grandi, con un alto numero di verbali, l’attività di controllo della velocità tramite strumentazione possa continuare senza rischi di provocare un danno erariale. Trattandosi però di una scelta in qualche modo politica, è sicuramente opportuno che il Comandante/Dirigente/Responsabile della Polizia Locale coinvolga nella scelta di proseguire i controlli, in questo particolare e negativo momento storico, l’Amministrazione comunale, facendole adottare un atto che giustifichi tale attività dal punto di vista prettamente preventivo. Sergio Bedessi