Enforcement Monopattino, è possibile contestare la guida in stato di ebbrezza? Laura Biarella 10 December 2025 Cds News&Trend Il monopattino elettrico è equiparato al veicolo, è quindi applicabile l’art. 186 del Codice della Strada. La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 37391 del 17 novembre 2025, ha messo un punto fermo sull’annosa questione relativa all’applicazione della normativa sulla guida in stato di ebbrezza (art. 186 del D.Lgs. n. 285/1992) ai conducenti di monopattini a propulsione elettrica. La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un imputato condannato per aver guidato un monopattino elettrico in stato di ebbrezza e aver provocato un sinistro stradale. Vicenda e tesi della difesa L’imputato era stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Vicenza e la condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. La difesa aveva sollevato un unico motivo di ricorso in Cassazione, sostenendo che non sussistessero i presupposti per ritenere integrato il reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada, in quanto il monopattino non rientrerebbe nella categoria dei “veicoli” ai fini dell’applicazione della norma penale. Inoltre, veniva contestata l’applicabilità della legge che equipara i monopattini ai velocipedi (art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019), poiché trattandosi di una norma contenuta nella legge di bilancio, non potrebbe avere effetti in ambito penale. Equiparazione ai velocipedi La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato, e ha stabilito in maniera definitiva un importante principio di diritto: “Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall’art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l’applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli”. Definizione di veicolo La Corte ha richiamato l’art. 1 del Codice della Strada, che disciplina la circolazione sulle strade di veicoli e pedoni. Nella nozione di veicolo (art. 46) rientrano tutte le macchine che circolano sulle strade guidate dall’uomo, inclusi i velocipedi (art. 47). Equiparazione legale L’art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019, ha espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi. Di conseguenza, ai conducenti di monopattini si estendono automaticamente le disposizioni sulla guida in stato di ebbrezza. Irrilevanza della Legge di Bilancio La Corte ha chiarito che la norma contenuta nella Legge di Bilancio 2020 non ha introdotto una nuova fattispecie penale, ma ha semplicemente operato una “formale equiparazione” dei monopattini ai velocipedi, estendendo ai primi la disciplina già esistente del Codice della Strada. Precedenti giurisprudenziali La sentenza si è allineata al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche alla conduzione di una bicicletta, in virtù della “concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”. La pronuncia conferma la linea dura della giustizia italiana verso l’uso improprio dei mezzi di micromobilità, sottolineando che, una volta equiparati ai velocipedi, i monopattini sono a tutti gli effetti soggetti alle medesime responsabilità previste per i veicoli.