Legal Smart Road Digitalizzazione e appalti, i nuovi confini del soccorso istruttorio Laura Biarella 21 December 2025 Italia Appalti pubblici. La sentenza del Consiglio di Stato n. 9967/2025 riafferma la centralità del “risultato” e della leale collaborazione tra Pubblica Amministrazione e imprese, aprendo nuove prospettive per la gestione smart delle gare pubbliche. L’evoluzione delle smart city non passa solo attraverso sensori IoT o piattaforme di intelligenza artificiale, bensì affonda le sue radici in una burocrazia che sappia essere altrettanto “intelligente”. In questo contesto, la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 16 dicembre 2025, n. 9967) rappresenta un tassello fondamentale per definire il rapporto tra efficienza amministrativa e partecipazione degli operatori economici al mercato pubblico. Al centro della disputa, l’istituto del soccorso istruttorio e la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Principio del risultato negli appalti La sentenza si inserisce nel solco tracciato dal nuovo Codice cd. Appalti (D.Lgs. n. 36/2023), dove il “principio del risultato” non è più solo un auspicio, ma il criterio primario di interpretazione. Palazzo Spada chiarisce che l’obiettivo delle stazioni appaltanti deve essere l’affidamento del contratto al miglior operatore possibile, evitando che formalismi eccessivi o errori materiali escludano aziende tecnicamente valide. Nella visione di una città intelligente, dove la rapidità di esecuzione e l’innovazione sono pilastri, il Consiglio di Stato sottolinea come la procedura di gara non debba trasformarsi in una “corsa a ostacoli” procedurale. Se un requisito di ordine speciale (come il possesso di servizi analoghi) esiste effettivamente al momento della domanda, l’omessa o incompleta dichiarazione può essere sanata. Soccorso istruttorio e processuale Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra la mancanza sostanziale del requisito e l’omissione dichiarativa. I giudici hanno ribadito che il soccorso istruttorio è doveroso ogniqualvolta vi siano dubbi sulla documentazione presentata, purché ciò non comporti una modifica postuma dell’offerta economica o tecnica. Ancora più rilevante è il concetto di “soccorso processuale”: la sentenza conferma che, laddove la stazione appaltante non abbia attivato il soccorso istruttorio in fase di gara, il concorrente può dimostrare la sussistenza del requisito direttamente in sede di giudizio, a patto che tale requisito fosse già posseduto alla scadenza del bando. Questo approccio riduce drasticamente il rischio di contenziosi paralizzanti per le opere pubbliche strategiche delle smart cities. Trasparenza e interoperabilità, verso una PA predittiva L’orientamento espresso dal Consiglio di Stato spinge le amministrazioni verso una maggiore responsabilità. In una smart city ideale, la verifica dei requisiti dovrebbe avvenire in modo automatico tramite l’interoperabilità delle banche dati (FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico). La sentenza n. 9967 ci ricorda che, in attesa di una piena automazione, il dovere di soccorso istruttorio è lo strumento umano per garantire la giustizia sostanziale. Per i professionisti del settore e i city manager, questo pronunciamento è un monito: la digitalizzazione dei processi deve essere accompagnata da una cultura giuridica orientata alla sostanza. Principio di diritto In materia di contratti pubblici, l’art. 101 del d.lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante l’attivazione obbligatoria del soccorso istruttorio, sia nella forma integrativa (lett. a) sia in quella sanante (lett. b), al fine di consentire all’operatore economico di integrare o sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE o della documentazione già trasmessa, purché il requisito speciale di partecipazione sia effettivamente posseduto entro il termine di presentazione delle offerte. La mancata attivazione del soccorso istruttorio è denunciabile in sede giurisdizionale e può essere rimediata mediante il c.d. “soccorso istruttorio processuale”, che consente la produzione in giudizio della documentazione mancante ai fini della verifica del possesso del requisito speciale. È sanabile anche l’omessa dichiarazione nel DGUE di un requisito speciale di capacità tecnico‑professionale, purché il requisito sia realmente posseduto; non sono invece soccorribili gli elementi dell’offerta tecnica ed economica. Esclusione automatica nemica dell’innovazione Un’amministrazione deve essere più vicina alle imprese, la sentenza rafforza infatti patto di fiducia tra pubblico e privato. Per costruire città connesse, resilienti e moderne, è necessario che le regole del gioco siano chiare e che l’errore formale non diventi un alibi per bloccare il progresso. La magistratura amministrativa segna un punto a favore della semplificazione, rendendo le gare degli appalti un processo più fluido, coerente con le esigenze di velocità richieste dalla transizione digitale urbana.