Legal Smart Road Casa e uguaglianza, la Corte Costituzionale frena i bonus sulla lunga residenza Laura Biarella 08 January 2026 Italia Lunga residenza e graduatorie ERP. La Corte costituzionale (sentenza n. 01/2026) ha dichiarato illegittimo il criterio della “storicità di presenza” nelle graduatorie per l’edilizia residenziale pubblica. La decisione incide sulle politiche abitative locali e rilancia il principio del bisogno quale cardine delle città inclusive e intelligenti. Una sentenza che ridisegna le politiche abitative locali Con la sentenza n. 1 del 2026, depositata l’8 gennaio, la Corte costituzionale interviene nuovamente sul tema dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), dichiarando l’illegittimità di una norma della Regione Toscana che attribuiva punteggi premianti in graduatoria in base alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio. Secondo la Consulta, tale criterio entra in conflitto con l’articolo 3 della Costituzione, perché altera il corretto bilanciamento tra fattori di bisogno e altri elementi accessori, producendo effetti discriminatori. La pronuncia non ha un impatto solo giuridico, ma solleva questioni centrali per le politiche urbane e per il modo in cui le amministrazioni locali progettano servizi abitativi all’interno delle smart city. Il diritto all’abitare come diritto sociale fondamentale Nel motivare la decisione, la Corte ribadisce un principio consolidato: il diritto all’abitazione è un diritto sociale fondamentale, strumentale a garantire un’esistenza dignitosa alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale. Proprio per questa ragione, l’assegnazione degli alloggi ERP deve fondarsi in modo prioritario sulla valutazione del bisogno effettivo, misurato attraverso indicatori economici, familiari e abitativi. Attribuire un peso eccessivo alla permanenza prolungata in un determinato territorio – anche se non configurata come requisito di accesso ma come criterio di punteggio – finisce, secondo i giudici costituzionali, per snaturare la funzione stessa del servizio pubblico abitativo. Perché la storicità di residenza è un criterio debole La sentenza chiarisce che la cosiddetta “storicità di presenza” rappresenta un indicatore solo indirettamente collegato alla finalità dell’ERP. Non esiste, infatti, una correlazione automatica tra il numero di anni di residenza in un Comune e l’intensità del bisogno abitativo. Al contrario, le persone in maggiore difficoltà economica sono spesso anche quelle più esposte alla mobilità territoriale, alla precarietà lavorativa e a spostamenti frequenti. In questo quadro, il rischio evidenziato dalla Corte è che soggetti meno bisognosi, ma più “stanziali”, possano superare in graduatoria persone che vivono condizioni più gravi di disagio, determinando una disparità di trattamento ingiustificata. Impatto sulle amministrazioni e sulle città intelligenti La pronuncia della Consulta rappresenta un segnale chiaro per Regioni e Comuni: le politiche abitative devono essere progettate secondo logiche di equità sostanziale e non di mera appartenenza territoriale. Per le smart city, chiamate a combinare innovazione tecnologica, inclusione sociale e uso efficiente delle risorse pubbliche, la sentenza offre un indirizzo preciso: i dati e gli algoritmi utilizzati per costruire graduatorie e sistemi decisionali devono rafforzare, non indebolire, la centralità del bisogno. In questo senso, la decisione invita a ripensare strumenti, indicatori e modelli di assegnazione degli alloggi, orientandoli verso criteri dinamici e realmente rappresentativi delle condizioni di fragilità urbana. Quali criteri restano legittimi La Corte non esclude in assoluto la possibilità di considerare il radicamento territoriale, ma ne ridimensiona il ruolo. Un esempio ritenuto coerente con la Costituzione è il punteggio legato all’anzianità di permanenza in graduatoria, che riflette il protrarsi nel tempo di uno stato di bisogno non ancora soddisfatto. In questo caso, la durata assume un significato diverso: non premio alla stanzialità, ma indicatore dell’acuirsi della sofferenza sociale. La distinzione è rilevante anche per le politiche urbane data-driven: non conta quanto a lungo una persona vive in un territorio, ma da quanto tempo vive una condizione di disagio. Verso modelli di welfare urbano più equi La sentenza n. 1/2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale che spinge le amministrazioni locali a superare modelli difensivi e identitari delle politiche sociali, a favore di approcci inclusivi e orientati ai diritti. Per le città che ambiscono a essere “smart” non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche sociale, si tratta di una sfida e di un’opportunità: progettare sistemi di welfare urbano capaci di coniugare legalità costituzionale, coesione sociale e sostenibilità nel lungo periodo.