Legal Smart City significa ruoli netti: demolizione e ripristino non si improvvisano in sentenza Filippo Bisanti 08 January 2026 Italia Una premessa di rilievo: Smart City significa ruoli netti e la demolizione e ripristino non si improvvisano in sentenza (!). In caso di estinzione del reato per oblazione, il giudice penale è privo di competenza per disporre la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Si tratta di poteri riservati agli organi amministrativi competenti. Così ha deciso la Terza Sezione Penale della Cassazione, annullando senza rinvio una sentenza limitatamente all’ordine di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi per violazioni relative al codice della navigazione (Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 2025, n. 40099) Cassazione: niente demolizione “automatica” dopo l’oblazione per violazioni al codice della navigazione Una sentenza del G.I.P. di Forlì aveva chiuso il procedimento con un “non doversi procedere” perché il reato risultava estinto per oblazione (artt. 55 e 1161 cod. nav., lavori eseguiti nella fascia di rispetto dei 30 metri dal demanio marittimo). Fin qui, tutto lineare. Il punto critico era l’“appendice” del dispositivo: nonostante l’estinzione, il giudice aveva ordinato demolizione e ripristino a spese dell’imputato e disposto la trasmissione della sentenza a Regione e Comune, richiamando l’art. 181, comma 2, cod. nav. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha chiarito che quelle statuizioni erano illegittime per carenza di potere, alla luce delle disposizioni contenute nel codice della navigazione. Perché la Cassazione annulla demolizione e gli “invii” a Regione e Comune Secondo la Corte, l’art. 181 cod. nav. non c’entra: è una norma collocata nella “polizia della navigazione” e riguarda il rilascio delle spedizioni, cioè gli adempimenti formali per la partenza della nave, non la repressione di innovazioni abusive vicino al demanio. Inoltre, anche a maggior ragione quando non c’è condanna (perché il reato è estinto), il giudice penale non può trasformare la sentenza in un “ordine operativo” di demolizione o ripristino se è contestata solo la violazione del codice della navigazione (e non anche reati urbanistici o paesaggistici come quelli del d.P.R. n. 380/2001 o del d.lgs. n. 42/2004). Per le occupazioni o innovazioni abusive su demanio marittimo, ricorda la Cassazione, il potere ripristinatorio è amministrativo. Infine, la Corte precisa che neppure l’ordine di trasmettere la sentenza a Regione e Comune era previsto dalla norma richiamata, e dunque è stato adottato in assoluta carenza di potere. Il dispositivo La Cassazione annulla senza rinvio la sentenza solo nella parte in cui: ordinava demolizione e rimessione in pristino; disponeva la trasmissione a Regione e Comune. Queste disposizioni vengono eliminate, mentre resta ferma la definizione del procedimento per oblazione. Lettura Smart City: efficienza significa “competenze a fuoco” Questa decisione manda un messaggio molto “da città intelligente”, ma senza slogan. Ogni potere nel suo binario Una Smart City funziona quando i flussi sono chiari: penale per accertare responsabilità e definire i procedimenti, amministrazione per ripristinare, ordinare, eseguire, recuperare spese. Stop agli atti ibridi che generano ricorsi Un ordine “fuori competenza” è un boomerang: produce contenzioso, rallenta la tutela del territorio e disperde risorse. Coordinamento digitale, non confusione normativa La lezione pratica è organizzativa: servono modelli standard, check-list di competenza, e canali di trasmissione corretti tra uffici (Comune, Regione, Autorità marittima), così che l’azione ripristinatoria sia rapida e “a prova di impugnazione”. Filippo Bisanti