Enforcement Veicolo sottoposto a fermo fiscale, cosa succede se circola Sergio Bedessi 11 January 2026 Cds Le lacune del codice della strada Il codice della strada italiano, complici le molteplici modifiche, ormai ben centonovantacinque (195) rispetto all’originario testo di legge, dalle più banali alle più complesse e intricate, spesso mal congegnate e peggio scritte, presenta purtroppo molteplici lacune. Tali lacune fanno sì che alcuni comportamenti, platealmente contrari allo spirito della legge, non risultino previsti come illeciti dallo stesso codice della strada. Fermo fiscale e circolazione Fra i comportamenti non previsti esplicitamente come illeciti dal codice della strada la circolazione di veicolo sottoposto a fermo fiscale (non fermo amministrativo per violazione delle norme del codice della strada). Va ricordato che il fermo fiscale è una misura cautelare con la quale una pubblica amministrazione, attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, opera appunto un fermo su beni mobili registrati (veicoli ma anche navi o aeromobili) di proprietà di un debitore al fine di riscuotere crediti non pagati, come tasse, tributi o sanzioni. Il fermo, registrato al P.R.A. nel caso di veicolo targato, si sostanzia nel divieto di circolazione e di vendita del veicolo fino alla cancellazione dello stesso previo pagamento del debito, e lo scopo è evidentemente quello di incentivare il debitore a saldare quanto dovuto. L’effettività della misura del fermo fiscale La domanda è: il fermo è sostanzialmente capace di inibire la circolazione del veicolo? Trattandosi di un provvedimento cartolare e non di un reale impedimento fisico alla circolazione in caso di violazione, magari ripetuta, il contravventore incorre in qualche misura più pesante? Esiste un modo per impedire materialmente la circolazione del veicolo? L’art. 187 c. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione – che ha sostituito il precedente D.P.R. 602/1973 recita: “4. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.“. In pratica per la circolazione di veicolo sottoposto a fermo fiscale si applica la stessa sanzione per chi circola con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (codice della strada art. 214 c. 8) che recita: “8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.”. Dunque una misura abbastanza drastica, che dovrebbe dissuadere da qualsivoglia violazione, compreso il lasciare il veicolo in sosta sulla pubblica via, considerato che la sosta è un momento della circolazione. In realtà non è così. Le interpretazioni che impediscono l’effettività del fermo fiscale Infatti prima la circolare del Ministero dell’interno del 21 gennaio 2019 prot. 300/A/559/19/191/20/21/4 che ha ritenuto inapplicabile l’art. 214 c. 8 al fermo fiscale, poi la sentenza Cass. Civ. VI-2 del 24 maggio 2022 n. 16787 e la conseguente circolare del Ministero dell’interno del 22 novembre 2022 prot. 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 che hanno considerato applicabile solamente la sanzione pecuniaria e non le altre, hanno posto nel nulla l’effettività del fermo fiscale quando il veicolo venga trovato in sosta. L’ultima circolare precisa infatti che quando il veicolo sottoposto a fermo fiscale venga trovato in sosta, al di là di notificare la sanzione prevista dall’art. 214 c. 8 al proprietario (che ovviamente non la pagherà non avendo disponibilità economica, altrimenti non avrebbe il veicolo sottoposto a fermo fiscale!) si provvederà unicamente alla segnalazione alla concessionaria della riscossione (ormai quasi unicamente l’Agenzia delle entrate) che ha disposto il fermo fiscale. Tale segnalazione dovrebbe comportare la conseguenza dell’intensificazione dell’azione esecutiva, passando dal fermo del veicolo ad altra misura, come l’ipoteca su eventuale immobile posseduto, oppure il pignoramento del veicolo o, in via transitoria, la nomina di un custode per il fermo. La sentenza 52/2024 della Corte costituzionale Mentre le interpretazioni delle circolari si possono non condividere e ben si può discutere sul loro valore ermeneutico sulle pronunce della Corte Costituzionale c’è poco da discutere perché in quanto tali hanno il potere di disapplicare qualsiasi fonte normativa, e nel caso di specie è stata una pronuncia della Corte Costituzionale a dirimere la questione. Esiste infatti la sentenza del 5 marzo 2024 n. 52 della Corte costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 214 c. 8: “…nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo»”. La soluzione per contrastare effettivamente la circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale Leggendo le motivazioni della sentenza è evidente come l’originaria previsione normativa dell’art. 214 c. 8, che costituiva un obbligo per l’organo di polizia, sia stata, dopo la sentenza, riconformata in un mero potere. Tant’è che si è conservato il resto dell’art. 214 c. 8 (“L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.”), altrimenti la Corte Costituzionale avrebbe provveduto a cassare tutti i periodi e non a modificare solo quello di cui sopra. La conclusione dunque è che provvedere o meno alle sanzioni accessorie previste dall’art. 214 c. 8, dunque anche in caso di fermo fiscale, è rimesso alla valutazione dell’organo di polizia operante. Sergio Bedessi