Rinnovabili 2026: cosa cambia per territori, città e filiere energetiche

Rinnovabili 2026: cosa cambia per territori, città e filiere energetiche

Rinnovabili 2026, i due nuovi provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale e l’impatto su autorizzazioni, obiettivi e governance locale

Il 20 gennaio 2026 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato due provvedimenti cardine in materia di energie rinnovabili:

  1. il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2023/2413 (RED III);
  2. la legge di conversione del decreto-legge su Transizione 5.0 e produzione di energia rinnovabile.

Le nuove norme ridefiniscono obiettivi nazionali, procedure autorizzative, criteri di sostenibilità e strumenti di monitoraggio, con ricadute dirette su enti locali, pianificazione urbana, filiere industriali e sviluppo delle smart city.

Quadro normativo: due provvedimenti complementari

I due atti pubblicati il 20 gennaio 2026 agiscono su piani diversi ma coordinati.

Il decreto legislativo n. 5/2026 aggiorna in profondità il sistema delle rinnovabili italiano per allinearlo alla nuova direttiva europea RED III, intervenendo su definizioni, obiettivi al 2030, settori d’uso e criteri di sostenibilità.

La legge n. 4/2026, di conversione del decreto-legge n. 175/2025, introduce invece misure operative e di governance, con particolare attenzione alla semplificazione autorizzativa, al ruolo del GSE e all’integrazione tra politiche industriali e produzione energetica.

Nuovi obiettivi nazionali sulle rinnovabili al 2030

Il decreto di recepimento aggiorna il target italiano di energia rinnovabile, fissando:

  • 39,4% di rinnovabili sui consumi finali lordi entro il 2030;
  • obiettivi settoriali specifici per:
    • edilizia e rigenerazione urbana,
    • industria,
    • trasporti,
    • tecnologie innovative (idrogeno rinnovabile, offshore galleggiante, fotovoltaico avanzato).

Per le città, questi target diventano un riferimento diretto per:

  • piani energetici comunali,
  • strategie di neutralità climatica,
  • progettazione di nuovi insediamenti e riqualificazioni urbane.

Semplificazioni autorizzative e ruolo degli enti locali

Uno dei punti centrali della riforma riguarda i procedimenti autorizzativi.
La legge di conversione rafforza l’utilizzo di strumenti digitali unificati e introduce:

  • un uso più strutturato della piattaforma SUER per i procedimenti sulle rinnovabili;
  • il coinvolgimento operativo di un commissario speciale per taluni interventi strategici;
  • una maggiore chiarezza sulle competenze tra Stato, Regioni ed enti territoriali.

Per Comuni e Città Metropolitane significa un quadro più definito per:

  • valutare progetti fotovoltaici e agrivoltaici,
  • coordinare urbanistica, paesaggio e politiche energetiche,
  • ridurre i tempi amministrativi nei contesti di maggiore concentrazione di impianti.

Aree idonee, agrivoltaico e tutela del territorio

Il decreto legislativo interviene anche sulle aree idonee e sull’agrivoltaico, introducendo criteri più articolati.

Viene rafforzato il principio secondo cui l’installazione di impianti deve avvenire senza compromettere la continuità delle attività agricole, con verifiche nel tempo da parte dei Comuni competenti.

Questo approccio mira a bilanciare:

  • sviluppo energetico,
  • uso del suolo,
  • sostenibilità territoriale,

temi centrali per le smart city diffuse e per i territori a vocazione mista urbana-rurale.

Biomasse, biometano e criteri di sostenibilità

Un capitolo rilevante riguarda biomasse e biometano.
Le nuove norme:

  • introducono criteri più stringenti di sostenibilità ambientale;
  • limitano l’accesso agli incentivi per impianti elettrici a biomassa non integrati in filiere efficienti;
  • rafforzano il principio dell’uso “a cascata” delle risorse forestali.

Per amministrazioni locali e utility urbane ciò comporta una maggiore attenzione alla qualità dei progetti, alla tracciabilità delle filiere e alla coerenza con gli obiettivi di economia circolare.

Trasporti, idrogeno e integrazione con le smart city

Il recepimento della RED III incide anche su:

  • mobilità elettrica e infrastrutture di ricarica;
  • combustibili rinnovabili di origine non biologica, incluso l’idrogeno;
  • obblighi crescenti di rinnovabili nel settore dei trasporti.

Le città diventano snodi fondamentali per:

  • integrazione tra reti energetiche e mobilità,
  • sviluppo di servizi di ricarica intelligente,
  • utilizzo dei dati energetici in ottica di efficienza e flessibilità di rete.

Monitoraggio, dati e governance energetica

Entrambi i provvedimenti rafforzano il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e introducono nuovi strumenti di monitoraggio, inclusa una piattaforma nazionale di osservazione del PNIEC.

Per le smart city, l’accesso strutturato ai dati su:

  • produzione rinnovabile,
  • autoconsumo,
  • comunità energetiche,

diventa un fattore chiave per politiche urbane basate su evidenze misurabili.

Conclusioni

I provvedimenti pubblicati il 20 gennaio 2026 rappresentano un passaggio rilevante nella costruzione del quadro italiano sulle energie rinnovabili.

Senza alterare l’equilibrio istituzionale, le nuove norme puntano a maggiore chiarezza, integrazione e tracciabilità, elementi centrali per accompagnare la transizione energetica nei territori e nelle città.

Per il mondo delle smart city, il 2026 si apre così con un assetto normativo più strutturato, che richiede capacità amministrativa, pianificazione integrata e dialogo continuo tra livelli di governo.