Fermo amministrativo, via libera alla rottamazione anche col blocco sul veicolo

Fermo amministrativo, via libera alla rottamazione anche col blocco sul veicolo

La Legge n. 14/2026 rivoluziona le procedure di cancellazione dal PRA e introduce l’attestazione di inutilizzabilità obbligatoria. Ecco cosa cambia per cittadini, enti locali e demolitori.

Una riforma attesa: stop allo “scudo” del fermo amministrativo

Con la Legge 26 gennaio 2026, n. 14, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2026, il Parlamento interviene in modo deciso su un nodo che da anni bloccava migliaia di veicoli: la cancellazione dal PRA dei mezzi sottoposti a fermo amministrativo.

La novità più rilevante è chiara:
il fermo amministrativo non può più impedire la rottamazione di un veicolo fuori uso.

La riforma modifica sia il d.lgs. 209/2003 (veicoli fuori uso) sia il d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), introducendo una procedura più rapida e funzionale, soprattutto nei casi di mezzi abbandonati, rinvenuti o non reclamati.

Cosa cambia per i proprietari: rottamazione possibile, ma niente incentivi

La legge introduce un principio netto:

  • il veicolo può essere demolito anche se gravato da fermo amministrativo;
  • il proprietario non potrà però accedere ad alcun incentivo o contributo pubblico per l’acquisto di un nuovo veicolo, se il mezzo rottamato era sottoposto a fermo.

Una misura che punta a evitare abusi, mantenendo però la possibilità di liberarsi di mezzi inutilizzabili o abbandonati.

Comuni e enti proprietari della strada: nuova procedura in 60 giorni

La legge introduce un meccanismo operativo molto preciso:

1. Attestazione di inutilizzabilità

Quando un veicolo iscritto al PRA viene:

  • rinvenuto da organi pubblici,
  • non reclamato dal proprietario,
  • acquisito per occupazione,

l’ente deve attestare l’inutilizzabilità e comunicarla al proprietario entro 7 giorni, tramite PEC o altro mezzo idoneo.

2. Silenzio-assenso dopo 60 giorni

Se il proprietario non si oppone entro 60 giorni, l’ente può:

  • rimuovere il veicolo,
  • demolirlo,
  • cancellarlo dal PRA,

senza che il fermo amministrativo possa essere opposto.

3. Rimozione immediata nei casi urgenti

La rimozione è immediata quando sussistono:

  • motivi di sicurezza pubblica,
  • pericolo per la circolazione,
  • esigenze ambientali,
  • ragioni militari,
  • tutela urgente del patrimonio stradale.

Nasce il servizio comunale di attestazione di inutilizzabilità

L’articolo 3 della legge inserisce tra i servizi a domanda individuale quello relativo al rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso.

  • Tariffe e costi saranno stabiliti dai Comuni, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario.
  • L’attestazione sarà rilasciata dalla polizia locale o dall’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada.

Per i veicoli con fermo amministrativo, l’attestazione diventa documento obbligatorio da allegare alla richiesta di cancellazione dal PRA.

Sanzioni più alte per chi non rispetta le norme

La legge aumenta in modo significativo le sanzioni previste dal d.lgs. 209/2003:

  • da 3.000 a 10.000 euro per le violazioni più gravi,
  • da 1.000 a 3.000 euro per le violazioni minori.

Un segnale di inasprimento volto a contrastare l’abbandono dei veicoli e a rafforzare la filiera del trattamento dei rifiuti.

Una riforma che punta a semplificare e tutelare l’ambiente

La Legge 14/2026 risolve un problema annoso: migliaia di veicoli bloccati nei registri per via del fermo amministrativo, spesso abbandonati e fonte di degrado ambientale.

Con la nuova disciplina:

  • gli enti locali hanno strumenti più rapidi per intervenire,
  • i cittadini possono rottamare veicoli inutilizzabili anche se gravati da fermo,
  • si riduce il rischio di accumulo di mezzi abbandonati sul territorio.

Una riforma tecnica, ma con effetti molto concreti sulla gestione urbana e ambientale.