Tech Riserva di umanità nei concorsi pubblici, i limiti dell’automazione amministrativa Laura Biarella 06 February 2026 AI Digitalizzazione Riserva di umanità e AI. Il TAR Lazio (Sez. III-bis, n. 1895/2026) interviene su un concorso scolastico gestito tramite procedura digitalizzata, affrontando il rapporto tra automazione decisionale e principi fondamentali dell’azione amministrativa. Pur non essendo ancora applicabile l’AI Act, il Tribunale valorizza il principio di human oversight, rimarcando che l’impiego degli algoritmi non può sacrificare la corretta valutazione dei requisiti dei candidati. Automazione concorsuale e tutela dei diritti La pronuncia del TAR Lazio origina dal ricorso di un candidato al concorso per docenti “A001 – Arte e Immagine”, che lamentava l’omessa considerazione della riserva del 30% prevista per chi aveva maturato almeno tre annualità di servizio. La procedura informatica non aveva riconosciuto il requisito in quanto il candidato non aveva selezionato la specifica opzione nel modulo digitale, pur avendone indicato altrove la sussistenza. Il collegio amministrativo definisce questa situazione come un esempio paradigmatico dei rischi derivanti da una gestione automatizzata e non correttamente supervisionata dell’iter amministrativo. Quando il sistema automatico sbaglia, il giudice impone la “riserva di umanità” Un passaggio centrale della sentenza riguarda l’affermazione secondo cui, anche nei procedimenti algoritmici, non può essere sacrificato il controllo umano: “Nelle procedure automatizzate non può essere pretermessa la riserva di umanità”. Il TAR evidenzia che: il candidato aveva effettivamente dichiarato le annualità di servizio; il sistema informatico era tecnicamente in grado di rilevare questa informazione; la mancata selezione dell’opzione specifica rappresentava un errore non idoneo, da solo, a giustificare l’esclusione della riserva. La decisione riafferma un principio di fondamentale importanza: nelle procedure pubbliche, la tecnologia deve essere strumento e non sostituto della valutazione amministrativa. AI Act e normativa italiana, tra inapplicabilità temporale e valore ermeneutico La sentenza dedica ampio spazio al tema dell’intelligenza artificiale e alla cornice regolatoria europea e nazionale. AI Act: non applicabile ratione temporis, ma già rilevante Il concorso si è svolto tra il 2023 e il 2024. Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act): è entrato formalmente in vigore il 1° agosto 2024; diventerà applicabile per i sistemi ad alto rischio (come quelli utilizzati nei concorsi pubblici) solo dal 2 agosto 2026. Pertanto, il TAR ne esclude l’applicazione diretta, ma ne riconosce un forte valore orientativo. Il giudice richiama il principio di stand-still, sviluppato dalla Corte di giustizia dell’UE, secondo cui gli Stati devono evitare condotte che possano compromettere gli obiettivi del legislatore europeo. Da qui deriva la possibilità di adottare l’AI Act come parametro interpretativo, in attesa della sua piena efficacia. Costituzione, l. n. 241/1990 e CAD Il Tribunale ricostruisce un sistema già completo di tutele: Costituzione: artt. 3, 24 e 97 (uguaglianza, difesa, buon andamento). Legge n. 241/1990: obbligo di motivazione, trasparenza, partecipazione. Codice dell’amministrazione digitale: responsabilità e sindacabilità delle decisioni automatizzate. A ciò si aggiunge la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che considera l’algoritmo come un atto amministrativo informatico, sempre imputabile all’Amministrazione (Cons. Stato, sentenze n. 2270/2019 e n. 8472/2019). Parziale accoglimento e riaffermazione della centralità del controllo umano Il TAR ha accolto il ricorso solamente nella parte relativa alla riserva del 30%, ordinando all’Amministrazione di riconoscerla. Ha rigettato, invece: la richiesta di attribuzione di punteggio aggiuntivo per titoli che costituivano parte del titolo di accesso; la censura sulla mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei, confermando la legittimità della scelta prevista dal PNRR. La decisione assume particolare rilievo in quanto: distingue correttamente tra errore formale e sostanza del requisito; richiama una nozione evolutiva di umanizzazione dell’algoritmo; afferma che la tecnologia deve essere al servizio della legalità procedimentale. Implicazioni per il futuro dei concorsi digitali La sentenza appare destinata ad avere un impatto significativo, soprattutto in vista dell’imminente applicazione dell’AI Act ai sistemi di selezione pubblica. Tre direttrici principali emergono con forza: L’Amministrazione non può delegare integralmente all’algoritmo il proprio potere decisionale. Il controllo umano deve essere effettivo, non un mero passaggio formale. Le piattaforme digitali devono essere progettate in modo da ridurre il rischio di errori materiali dei candidati, specialmente quando la valutazione del dato è già possibile sulla base delle informazioni fornite. La pronuncia in disamina rappresenta un contributo nel percorso di adattamento dell’amministrazione italiana alla trasformazione digitale. Pur in assenza di un’applicazione diretta dell’AI Act, il giudice afferma un principio che anticipa la ratio della normativa europea: la tecnologia deve essere trasparente, controllabile e sempre subordinata al rispetto della dignità e dei diritti della persona. Una linea guida imprescindibile per il futuro dei concorsi pubblici e, più in generale, per il rapporto tra P.A. e AI.