Legal Smart Road Affidamenti diretti e smart governance, i limiti penali nelle procedure sotto soglia Laura Biarella 22 February 2026 Italia Affidamenti diretti e rilevanza penale. La sentenza della Corte di Cassazione (Sez. VI Penale, 14 gennaio 2026) segna un punto di svolta per le amministrazioni locali: negli appalti sotto soglia, l’affidamento diretto non può trasformarsi automaticamente in una “gara informale” ai fini penali. Un principio che incide profondamente sulle pratiche di procurement delle smart city, chiamate a coniugare rapidità, trasparenza e innovazione. Affidamenti diretti e digitalizzazione, cosa cambia La trasformazione digitale della PA passa anche dalla capacità delle città di gestire in modo efficiente e trasparente gli appalti pubblici. La sentenza della Cassazione offre un chiarimento fondamentale per tutti i Comuni che operano con affidamenti sotto soglia, soprattutto nel settore dei servizi culturali, tecnologici e urbani. La Corte ha annullato senza rinvio un’ordinanza cautelare relativa a presunte turbative negli affidamenti di eventi culturali, stabilendo che non può configurarsi il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) quando la legge consente l’affidamento diretto. Una frase chiave della sentenza chiarisce il punto: l’affidamento diretto ha natura non competitiva e non è una procedura di gara, neppure in senso informale. Il nodo centrale, quando esiste davvero una “gara”? La Corte ricostruisce il quadro normativo del d.lgs. n. 36/2023, ricordando che: per servizi sotto i 140.000 euro, l’amministrazione può scegliere liberamente il contraente, anche senza consultare più operatori; l’indagine di mercato è obbligatoria solo nelle procedure negoziate; l’eventuale scelta dell’ente di pubblicare un avviso esplorativo non trasforma l’affidamento diretto in una gara. La sentenza è netta: la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara. Questo significa che, anche se un Comune decide di pubblicare un avviso per trasparenza o buona prassi, ciò non crea automaticamente una procedura comparativa penalmente rilevante. Perché la decisione è strategica Le città intelligenti operano spesso con: micro-appalti per servizi digitali, eventi culturali, manutenzioni tecnologiche, sperimentazioni urbane, progetti pilota innovativi. In questi contesti, l’affidamento diretto è uno strumento essenziale per garantire rapidità, flessibilità e innovazione. La Cassazione riconosce questa esigenza, evitando che un uso legittimo dell’affidamento diretto possa essere equivocato come turbativa, a meno che la legge non imponga una vera procedura comparativa. Autovincolo sì, ma non crea responsabilità penale Un passaggio particolarmente rilevante per le amministrazioni digitali riguarda l’autovincolo: quando un ente decide volontariamente di introdurre criteri o avvisi non obbligatori. La Corte chiarisce che: l’autovincolo può avere rilievo amministrativo, ma non può creare ex novo una gara ai fini penali. L’autovincolo non incide sulla tipologia di procedura di scelta del contraente che l’ente era tenuto ad applicare. Implicazioni operative per i Comuni La sentenza fornisce una bussola chiara: 1. L’affidamento diretto resta tale anche se “procedimentalizzato” Pubblicare avvisi o richiedere preventivi non crea una gara. 2. Nessuna turbativa se la legge non impone una comparazione Il reato di turbata libertà del procedimento si applica solo quando la comparazione è obbligatoria. 3. Le smart city possono usare l’affidamento diretto senza timori Purché rispettino trasparenza, rotazione e motivazione. 4. Le indagini di mercato volontarie non generano responsabilità penale Sono strumenti di buona amministrazione, non elementi costitutivi di una gara. Una sentenza che favorisce innovazione e chiarezza La decisione della Cassazione rappresenta un tassello importante per la governance delle smart city: chiarisce i confini tra buona amministrazione e responsabilità penale, consentendo agli enti locali di utilizzare gli strumenti di affidamento diretto con maggiore serenità e precisione giuridica. In un contesto urbano sempre più digitale, dove rapidità e sperimentazione sono essenziali, questa pronuncia contribuisce a costruire un ecosistema normativo più coerente e funzionale. Principio di diritto In caso di affidamento diretto di contratti pubblici sotto soglia (art. 50 del d.lgs. n. 36/2023), non è configurabile il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), neppure se preceduto da un’indagine di mercato non obbligatoria o da autovincoli procedurali, poiché manca una procedura comparativa imposta per legge e la scelta del contraente resta pienamente discrezionale. Tale interpretazione tassativa deriva dal principio di offensività e dal divieto di analogia in malam partem, distinguendo profili amministrativi (eventuale illegittimità per autovincolo) da quelli penalistici. Distinzione tra reati Il delitto ex art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) si configura solo se la condotta illecita altera ab origine un bando o atto equipollente che per legge impone una fase comparativa (es. procedure negoziate con consultazione minima di operatori). Diversamente, l’art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti) punisce turbative post-bando in procedure già avviate. La mera procedimentalizzazione volontaria dell’affidamento diretto non trasforma quest’ultimo in gara, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR e CdS citati). Applicazione al caso Nella sentenza, gli appalti per eventi culturali sotto 140.000 euro consentivano affidamento diretto senza comparazione obbligatoria; l’avviso esplorativo generico non creava vincoli comparativi predeterminati, escludendo il fumus commissi delicti e portando all’annullamento della misura cautelare.