Affidamenti diretti e smart governance, i limiti penali nelle procedure sotto soglia

Affidamenti diretti e smart governance, i limiti penali nelle procedure sotto soglia

Affidamenti diretti e rilevanza penale. La sentenza della Corte di Cassazione (Sez. VI Penale, 14 gennaio 2026) segna un punto di svolta per le amministrazioni locali: negli appalti sotto soglia, l’affidamento diretto non può trasformarsi automaticamente in una “gara informale” ai fini penali. Un principio che incide profondamente sulle pratiche di procurement delle smart city, chiamate a coniugare rapidità, trasparenza e innovazione.

Affidamenti diretti e digitalizzazione, cosa cambia

La trasformazione digitale della PA passa anche dalla capacità delle città di gestire in modo efficiente e trasparente gli appalti pubblici.

La sentenza della Cassazione offre un chiarimento fondamentale per tutti i Comuni che operano con affidamenti sotto soglia, soprattutto nel settore dei servizi culturali, tecnologici e urbani.

La Corte ha annullato senza rinvio un’ordinanza cautelare relativa a presunte turbative negli affidamenti di eventi culturali, stabilendo che non può configurarsi il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) quando la legge consente l’affidamento diretto.

Una frase chiave della sentenza chiarisce il punto: l’affidamento diretto ha natura non competitiva e non è una procedura di gara, neppure in senso informale.

Il nodo centrale, quando esiste davvero una “gara”?

La Corte ricostruisce il quadro normativo del d.lgs. n. 36/2023, ricordando che:

  • per servizi sotto i 140.000 euro, l’amministrazione può scegliere liberamente il contraente, anche senza consultare più operatori;
  • l’indagine di mercato è obbligatoria solo nelle procedure negoziate;
  • l’eventuale scelta dell’ente di pubblicare un avviso esplorativo non trasforma l’affidamento diretto in una gara.

La sentenza è netta: la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara.

Questo significa che, anche se un Comune decide di pubblicare un avviso per trasparenza o buona prassi, ciò non crea automaticamente una procedura comparativa penalmente rilevante.

Perché la decisione è strategica

Le città intelligenti operano spesso con:

  • micro-appalti per servizi digitali,
  • eventi culturali,
  • manutenzioni tecnologiche,
  • sperimentazioni urbane,
  • progetti pilota innovativi.

In questi contesti, l’affidamento diretto è uno strumento essenziale per garantire rapidità, flessibilità e innovazione.

La Cassazione riconosce questa esigenza, evitando che un uso legittimo dell’affidamento diretto possa essere equivocato come turbativa, a meno che la legge non imponga una vera procedura comparativa.

Autovincolo sì, ma non crea responsabilità penale

Un passaggio particolarmente rilevante per le amministrazioni digitali riguarda l’autovincolo: quando un ente decide volontariamente di introdurre criteri o avvisi non obbligatori.

La Corte chiarisce che:

  • l’autovincolo può avere rilievo amministrativo,
  • ma non può creare ex novo una gara ai fini penali.

L’autovincolo non incide sulla tipologia di procedura di scelta del contraente che l’ente era tenuto ad applicare.

Implicazioni operative per i Comuni

La sentenza fornisce una bussola chiara:

1. L’affidamento diretto resta tale anche se “procedimentalizzato”

Pubblicare avvisi o richiedere preventivi non crea una gara.

2. Nessuna turbativa se la legge non impone una comparazione

Il reato di turbata libertà del procedimento si applica solo quando la comparazione è obbligatoria.

3. Le smart city possono usare l’affidamento diretto senza timori

Purché rispettino trasparenza, rotazione e motivazione.

4. Le indagini di mercato volontarie non generano responsabilità penale

Sono strumenti di buona amministrazione, non elementi costitutivi di una gara.

Una sentenza che favorisce innovazione e chiarezza

La decisione della Cassazione rappresenta un tassello importante per la governance delle smart city: chiarisce i confini tra buona amministrazione e responsabilità penale, consentendo agli enti locali di utilizzare gli strumenti di affidamento diretto con maggiore serenità e precisione giuridica.

In un contesto urbano sempre più digitale, dove rapidità e sperimentazione sono essenziali, questa pronuncia contribuisce a costruire un ecosistema normativo più coerente e funzionale.

Principio di diritto

In caso di affidamento diretto di contratti pubblici sotto soglia (art. 50 del d.lgs. n. 36/2023), non è configurabile il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), neppure se preceduto da un’indagine di mercato non obbligatoria o da autovincoli procedurali, poiché manca una procedura comparativa imposta per legge e la scelta del contraente resta pienamente discrezionale.

Tale interpretazione tassativa deriva dal principio di offensività e dal divieto di analogia in malam partem, distinguendo profili amministrativi (eventuale illegittimità per autovincolo) da quelli penalistici.

Distinzione tra reati

Il delitto ex art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) si configura solo se la condotta illecita altera ab origine un bando o atto equipollente che per legge impone una fase comparativa (es. procedure negoziate con consultazione minima di operatori).

Diversamente, l’art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti) punisce turbative post-bando in procedure già avviate.

La mera procedimentalizzazione volontaria dell’affidamento diretto non trasforma quest’ultimo in gara, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR e CdS citati).

Applicazione al caso

Nella sentenza, gli appalti per eventi culturali sotto 140.000 euro consentivano affidamento diretto senza comparazione obbligatoria; l’avviso esplorativo generico non creava vincoli comparativi predeterminati, escludendo il fumus commissi delicti e portando all’annullamento della misura cautelare.