Enforcement D.L. 23/2026, i nuovi strumenti per la gestione della sicurezza urbana Sergio Bedessi 25 February 2026 Cds Il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, in vigore dal 25 febbraio, prevede al Capo I, alcune misure che effettivamente forniscono nuovi strumenti per la gestione della sicurezza urbana. Il potenziamento del “DASPO urbano” Si potenzia (art. 4) il “DASPO urbano” introdotto dal d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, rendendolo più rapido e applicabile a una gamma ben più vasta di soggetti e luoghi. Si amplia infatti la platea già prevista dal comma 2 dell’art. 9 a “chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza”. Dunque d’ora in poi sarà punito non solo lo stazionamento che impedisce l’accessibilità e la fruizione dei luoghi previsti dal comma 1 dell’art. 9 del d.l. 14/2017, così come di quelli previsti dai regolamenti comunali, ma anche qualsiasi comportamento che, negli stessi luoghi, possa essere molesto o minaccioso. Come precedentemente, alla sanzione di 100 euro si accompagnerà la segnalazione al questore per la possibile emissione, in caso di recidiva, del vero e proprio “DASPO urbano”. Le zone a vigilanza rafforzata Si tratta di una vera e propria novità. Sempre l’art. 4 del decreto legge prevede che il Prefetto possa individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali si applica la stessa procedura del “DASPO urbano” nei confronti dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio. Stessa previsione nei confronti di chi sia stato denunciato per reati aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter c.p., oppure per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in associazione. Quanto sopra si applica anche a chi sia stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere oppure di oggetti per i quali non è ammessa licenza, qualora tenga, nelle stesse zone previste dall’art. 9 del d.l. 14/2017, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti. LEGGI ANCHE Decreto Sicurezza 2026: più poteri ai Comuni, fondi e deroghe per la polizia locale, governance data‑driven per le smart city L’individuazione delle zone soggette a vigilanza rafforzata Le zone a vigilanza rafforzata sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, su parere del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla decisione concorrerà il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale o suo delegato. Tenuto conto che del CPOSP fa parte anche il Sindaco del Comune capoluogo e, qualora si tratti di argomento inerente un particolare Comune, il Sindaco di quel Comune, è evidente che sull’individuazione di tali zone avrà voce in capitolo il Sindaco. Il finanziamento degli straordinari e delle assunzioni nella Polizia Locale anche tramite l’imposta di soggiorno Il decreto legge rifinanzia le iniziative sulla sicurezza urbana a opera dei Comuni, previste dall’art. 35 quater del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113. Con lo stesso fondo, che già prevedeva il finanziamento delle assunzioni a termine, si potrà adesso finanziare anche lo straordinario della Polizia Locale. Si prevede anche che l’imposta di soggiorno possa andare a finanziare le iniziative in materia di sicurezza urbana predisposte dai Comuni, fra le quali l’assunzione a tempo determinato e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario nella Polizia Locale. La previsione contiene anche la deroga alle consuete limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi oltre che una deroga al vincolo di finanza pubblica. Contemporaneamente sarà possibile utilizzare gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo, finanziati tramite l’art. 208 del codice della strada, per le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi. Sergio Bedessi