Project financing e prelazione, la Corte dei conti indica le regole ai Comuni

Project financing e prelazione, la Corte dei conti indica le regole ai Comuni

Project financing e prelazione. La Sezione regionale di controllo Emilia‑Romagna chiarisce limiti, rischi e obblighi degli enti locali alla luce del diritto UE. Stop definitivo alla prelazione nelle procedure di PPP.

Le deliberazioni n. 14/2026/PAR (Comune di Cattolica) e n. 15/2026/PAR (Comune di Riccione) della Corte dei conti Emilia‑Romagna affrontano il tema cruciale dell’uso della prelazione nel project financing, alla luce dei rilievi della Commissione UE, delle ordinanze del Consiglio di Stato e soprattutto della recente sentenza della Corte di giustizia dell’UE (C‑810/24, 5 febbraio 2026).
Il risultato è netto: la prelazione nel project financing è incompatibile con il diritto europeo, e i Comuni devono disapplicarla, anche se prevista nella normativa nazionale vigente ratione temporis.

Due decisioni che incidono direttamente sulle politiche smart city

Le due pronunce forniscono un quadro giuridico completo che interessa tutti i Comuni impegnati in operazioni di partenariato pubblico‑privato (PPP), tema centrale nella realizzazione di infrastrutture “smart”: illuminazione intelligente, rigenerazione urbana, waterfront, servizi energetici, digitalizzazione urbana.

Il messaggio è chiaro: non sarà più possibile fare affidamento su modelli di project financing basati sulla prelazione del promotore.

Perché la prelazione è incompatibile con il diritto UE

La Corte dei conti recepisce integralmente il principio espresso dalla CGUE nella causa C‑810/24, secondo cui:

la prelazione attribuisce al promotore un vantaggio competitivo che altera la par condicio, permette la modifica dell’offerta dopo la presentazione e scoraggia operatori stranieri dal partecipare alle gare.

Questo rende la prelazione:

  • distorsiva della concorrenza,
  • contraffattuale rispetto alle direttive UE sulle concessioni,
  • in violazione degli artt. 49 TFUE, 3 e 30 della Direttiva 2014/23/UE.

Ne deriva l’obbligo, per i Comuni, di disapplicare la norma nazionale anche se ancora formalmente vigente.

Il caso Riccione; la Corte dichiara “precluso” l’uso della prelazione

Nella delibera 15/2026/PAR, il Comune di Riccione aveva chiesto alla Corte se la prelazione potesse essere ancora considerata un:

  • meccanismo di stabilizzazione dell’operazione,
  • strumento di mitigazione del rischio finanziario,
  • mezzo per evitare contenziosi,
  • elemento compatibile con la sana gestione finanziaria.

La Corte risponde in modo inequivocabile: non è più possibile ricorrere alla prelazione.

Non solo: i quesiti diventano “assorbiti”, perché presuppongono la validità di un istituto ormai caducato dal diritto UE.

Il caso Cattolica: il Comune voleva mantenere la prelazione per tutelare l’affidamento del promotore

Nella deliberazione 14/2026/PAR, il Comune di Cattolica aveva motivato la volontà di mantenere la prelazione per evitare:

  • rischi di risarcimenti milionari al promotore,
  • squilibri di bilancio derivanti da contenziosi,
  • incertezza procedurale.

Anche in questo caso la Corte è categorica:

  • L’affidamento del promotore non è protetto se basato su una norma in contrasto con il diritto UE.
  • L’amministrazione ha il dovere di modificare il bando prima della pubblicazione.
  • Applicare comunque la prelazione sarebbe fonte di colpa grave ai sensi della L. 1/2026.

Responsabilità erariale: cosa rischiano ora gli amministratori

La L. 1/2026 ridefinisce la colpa grave come:

“violazione manifesta delle norme di diritto applicabili”.

Pertanto:

  • disapplicare la prelazione = condotta esente da colpa grave,
  • applicare la prelazione = potenziale responsabilità erariale,
    con rischi legati a:

    • procedure d’infrazione UE,
    • annullamenti giurisdizionali,
    • richieste risarcitorie multiple.

Implicazioni per le smart city e le strategie urban innovative

Le due sentenze hanno effetti immediati su:

  • PPP nel settore dell’illuminazione smart. Le operazioni “light as a service” spesso si basavano sulla finanza di progetto con prelazione. Ora dovranno essere ripensate.
  • Mobilità intelligente e rigenerazione urbana. Le grandi opere integrate (trasporti, waterfront, energia, servizi urbani) richiedono gare competitive “apertissime”.
  • Project financing come leva per il PNRR. Il project financing rimane utilizzabile, ma: deve essere competitivo, senza automatismi, con selezione vera del miglior progetto.
  • Gestione del rischio. L’assenza di prelazione richiede: maggiore strutturazione dei PEF, attenzioni ai meccanismi di equo ritorno, nuovi modelli contrattuali di risk sharing.

In sintesi, cosa devono fare ora i Comuni

Alla luce delle due sentenze:

Disapplicare la prelazione in ogni PPP

anche se prevista da norme nazionali precedenti.

Rivalutare i procedimenti in corso

prima della pubblicazione dei bandi.

Motivare la decisione con riferimento alla CGUE

per escludere la colpa grave.

Comunicare ai promotori i limiti dell’affidamento tutelabile

e riconoscere solo le spese documentate.

Conclusione

Le deliberazioni n. 14 e 15 del 2026 segnano un passaggio epocale nel rapporto tra diritto UE, project financing e politiche urbane.
Per le smart city italiane significa un cambio di paradigma: più concorrenza, più trasparenza, meno automatismi.

E soprattutto: nessuna prelazione possibile.