Legittimo l’accesso agli atti edilizi tra vicini, no al ricorso contro il Comune 

Legittimo l’accesso agli atti edilizi tra vicini, no al ricorso contro il Comune 

Accesso agli atti e privacy. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso contro un Comune relativo all’accesso alla documentazione edilizia di un immobile confinante. I giudici hanno ritenuto tardiva l’impugnazione e confermato la legittimità dell’accesso agli atti richiesto dai proprietari vicini per verificare eventuali lavori successivi al 2017.

Accesso agli atti edilizi, la decisione del TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione VI) ha respinto il ricorso presentato contro un Comune relativo alla concessione di accesso alla documentazione edilizia riguardante immobili confinanti.

La sentenza n. 677 del 30 gennaio 2026 riguarda una controversia nata dopo che alcuni proprietari di un terreno avevano chiesto al Comune di visionare e ottenere copia dei documenti edilizi relativi a immobili vicini.

La richiesta era stata presentata sia come accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990, sia come accesso civico generalizzato previsto dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il ricorso contro il Comune

Inizialmente l’Ufficio tecnico comunale aveva respinto la richiesta ritenendola una reiterazione di precedenti domande già presentate. Successivamente però, a seguito di una richiesta di riesame, il Segretario comunale aveva accolto l’istanza, riconoscendo l’esistenza di un interesse concreto e attuale.

Secondo il Comune, infatti, i richiedenti, cioè proprietari confinanti, avevano diritto a verificare la presenza di eventuali titoli edilizi o pratiche amministrative riguardanti lavori realizzati dopo il 2017 su immobili limitrofi.

Contro questa decisione è stato presentato ricorso al TAR, contestando tra l’altro la mancata richiesta del parere preventivo al Garante per la protezione dei dati personali e sostenendo che l’accesso civico fosse stato utilizzato con finalità meramente personali.

Per i giudici il ricorso è tardivo

Il TAR ha però dichiarato il ricorso tardivo. I giudici hanno infatti rilevato che la ricorrente era già a conoscenza del provvedimento che autorizzava l’accesso agli atti il 21 agosto 2025, data in cui aveva presentato opposizione al rilascio dei documenti.

Il termine per impugnare la decisione sarebbe quindi scaduto il 30 settembre 2025, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il 14 ottobre 2025.

Inoltre, secondo il tribunale, la comunicazione del 16 settembre 2025 del Segretario comunale aveva carattere meramente confermativo, senza introdurre un nuovo provvedimento autonomamente impugnabile.

L’interesse dei proprietari confinanti

Nel merito, il TAR ha comunque ritenuto legittima la decisione del Comune di consentire l’accesso alla documentazione edilizia.

I giudici hanno evidenziato che:

  • l’istanza era stata formulata anche come accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990;
  • il parere del Garante della privacy non è necessario per questo tipo di accesso;
  • i richiedenti avevano dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, in quanto proprietari confinanti interessati a verificare eventuali interventi edilizi sul fondo limitrofo.

Per questi motivi il tribunale ha ritenuto legittima la decisione del Comune di consentire l’ostensione della documentazione.

Condanna alle spese

Il TAR Campania ha quindi respinto il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio:

  • 1.000 euro a favore del Comune,
  • 1.000 euro a favore dei controinteressati,

oltre agli accessori di legge.

Implicazioni della sentenza

La decisione conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa: i proprietari di immobili confinanti possono accedere agli atti edilizi relativi a proprietà vicine quando dimostrano un interesse concreto alla verifica della legittimità di eventuali interventi edilizi.

Un principio rilevante soprattutto nelle controversie urbanistiche e nei contenziosi tra vicini.