FRIA e AI. L’articolo 27 dell'AI Act, in vigore dall'agosto 2024 e applicabile pienamente dal 2 agosto di quest'anno, introduce per le pubbliche amministrazioni e operatori privati che utilizzano sistemi d'intelligenza artificiale, un adempimento preliminare destinato a incidere profondamente sull'adozione di questi sistemi. Nello specifico, ricorre l'obbligo prima della messa in esercizio delle tecnologie AI di dimostrare di aver analizzato, documentato e gestito i rischi connessi al loro utilizzo, di fatto una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali. I rischi non derivano soltanto dalla progettazione tecnica ma anche dal contesto concreto in cui il sistema viene impiegato, cioè dal deployer, ossia l’utilizzatore finale, che quindi dovrà adottare la Fundamental Rights Impact Assessment (FRIA).

Chi è obbligato a svolgere la FRIA

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